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15.1998.175

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-11-25 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 In casu l’UEF di Bellinzona ha notificato con lettera semplice l’avviso d’incanto al nuovo amministratore della società Immobiliare __________ in data 19 ottobre

1998. Quindi l’Ufficio, anche notificando l’avviso d’incanto al terzo proprietario del fondo solo il 19 ottobre 1998, ha agito correttamente, malgrado la legge non preveda più tale obbligo, avendo stabilito che la comunicazione può avvenire con lettera semplice e quindi a solo titolo orientativo (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 10 ad art. 139). Le ulteriori censure della ricorrente relative alle vicende penali che avrebbero condotto alla messa all’incanto del fondo, non possono trovare accoglimento in questa sede, sfuggendo tale esame al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.11.1998 15.1998.175

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00175 Lugano 25 novembre 1998 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 16 ottobre 1998 di __________ rappr. dall’amministratore unico __________ contro l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l’avviso d’incanto unico 13 ottobre 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________ rappr. dall’amministratore unico __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 20 ottobre 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni 13 novembre 1998 dell’UEF di Bellinzona esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ UEF Bellinzona, il 20, rispettivamente il __________, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD __________. Debitrice risulta essere la società __________, mentre terza proprietaria del pegno è la società __________. B. Con ricorso 16 ottobre 1998 la __________ si aggrava contro l’avviso d’incanto unico sostenendo che quest’ultimo non le sarebbe stato notificato, malgrado la ricorrente risulti essere terzo proprietario del pegno. Chiede inoltre che la procedura d’incanto venga sospesa fino alla definizione delle responsabilità penali dell’ex gerente della __________ nell’accensione e nella susseguente messa a pegno di una cartella ipotecaria di nominali fr. 100’000.-- che sarebbe alla base della procedura esecutiva promossa dalla Banca. C. Nelle sue osservazioni 13 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona, rimettendosi al giudizio di questa Camera, ha comunicato di aver provveduto, in data 19 ottobre 1998, a notificare al nuovo amministratore unico della ricorrente, __________, l’avviso d’incanto in oggetto. Considerando in diritto:                  1. Per l’art. 139 LEF l’ufficio di esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando d’incanto, al creditore, al debitore e, all’occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante. Con la revisione della LEF, tale avviso non costituisce più una formalità indispensabile per la validità dell’incanto e la sua omissione non legittima l’interessato ad impugnare l’incanto (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 139). 2. In casu l’UEF di Bellinzona ha notificato con lettera semplice l’avviso d’incanto al nuovo amministratore della società Immobiliare __________ in data 19 ottobre

1998. Quindi l’Ufficio, anche notificando l’avviso d’incanto al terzo proprietario del fondo solo il 19 ottobre 1998, ha agito correttamente, malgrado la legge non preveda più tale obbligo, avendo stabilito che la comunicazione può avvenire con lettera semplice e quindi a solo titolo orientativo (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 10 ad art. 139). Le ulteriori censure della ricorrente relative alle vicende penali che avrebbero condotto alla messa all’incanto del fondo, non possono trovare accoglimento in questa sede, sfuggendo tale esame al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza 3. Ne consegue la reiezione del ricorso. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 139 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 16 ottobre 1998 __________, è respinto 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria