Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Per gli art. 147 e 148 cpv. 1 LEF, applicabili anche alla procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 157 cpv. 4 LEF, la graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l’ufficio di esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito. Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro l’interessato entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al luogo d’esecuzione l’azione di contestazione della graduatoria.
E. 3 Nel caso in esame, anche nell’ipotesi di considerare il ricorso 25 agosto 1998 diretto contro lo stato di ripartizione, l’esito del gravame non cambia. Infatti le censure sollevate dalla ricorrente non concernono la ripartizione del ricavo o la collocazione di un credito, bensì questioni inerenti la stima del fondo che non possono essere fatte valere in tale sede. Il ricorso è quindi, anche in tal caso, votato all’insuccesso
E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.98.00168
Lugano
1 dicembre 1998FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 agosto 1998 di
__________, __________
contro
__________e meglio contro lincanto immobiliare 15 giugno 1998
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
__________, __________
e da
__________, __________
rappr. __________
procedura concernente anche
__________, __________
viste le osservazioni
- 2 ottobre 1998 dellarch. __________ - 12 ottobre 1998 dellUEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.La __________ e la __________ procedono nei confronti della __________ per lincasso dei loro crediti.
B.LUEF di Bellinzona ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del __________ e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del __________, lavviso dincanto unico della part. __________ di __________ di proprietà della società escussa. Il valore di stima peritale del fondo è stato determinato in fr. 260000.--, se edificabile e in fr. 15299.--, se non edificabile.
C.Il 15 giugno 1998 è stato indetto lincanto pubblico della part. __________ di __________. Limmobile in oggetto è stato aggiudicato allarch. __________ per limporto di fr. 6000.--
D.Con ricorso 25 agosto 1998 __________ è insorta contro laggiudicazione del fondo. La ricorrente ritiene non corretta la definizione di terreno non edificabile attribuita allimmobile e la conseguente aggiudicazione per la somma di fr. 6000.--
E.Nelle sue osservazioni 12 ottobre 1998 lUEF di Bellinzona chiede che il ricorso venga respinto, in quanto manifestamente tardivo.
Considerando
in diritto: 1.La ricorrente si aggrava solo il 25 agosto 1998 contro la stima del terreno. Orbene, la ricorrente era a conoscenza del valore attribuito al fondo già il 9 marzo 1998, quando è stato pubblicato lavviso dincanto unico ex art. 138 LEF della part. __________ di __________. Inoltre il 20 aprile 1998 le è stato inviato lelenco oneri. In entrambi i casi la __________ è rimasta silente e non ha sollevato alcuna contestazione. Le condizioni dincanto, depositate per 10 giorni a partire dal 18 maggio 1998, sono pure cresciute in giudicato senza provocare contestazione alcuna. Neppure laggiudicazione del fondo per limporto di fr. 6000.--, avvenuta il 15 giugno 1998 è stata impugnata dalla ricorrente. Di conseguenza il ricorso 25 agosto 1998, nella misura in cui è diretto contro la stima del fondo, si rivela manifestamente tardivo.
2.Per gli art. 147 e 148 cpv. 1 LEF, applicabili anche alla procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dellart. 157 cpv. 4 LEF, la graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso lufficio di esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni creditore un estratto concernente il suo credito. Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro creditore deve promuovere contro linteressato entro venti giorni dal ricevimento dellestratto e davanti al luogo desecuzione lazione di contestazione della graduatoria.
3.Nel caso in esame, anche nellipotesi di considerare il ricorso 25 agosto 1998 diretto contro lo stato di ripartizione, lesito del gravame non cambia. Infatti le censure sollevate dalla ricorrente non concernono la ripartizione del ricavo o la collocazione di un credito, bensì questioni inerenti la stima del fondo che non possono essere fatte valere in tale sede. Il ricorso è quindi, anche in tal caso, votato allinsuccesso
4.Ne consegue lirricevibilità del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 147,148 cpv. 1 e 157 cpv. 4 LEF
pronuncia:1.Il ricorso 25 agosto 1998 della __________, è irricevibile.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria