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15.1998.163

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-11-18 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione.  Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio riservato l'intervento d'acchito dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, di imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).

E. 2 Nel caso di specie __________ si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione 1998. L’unica allegazione contenuta nel gravame è l’indicazione scritta in calce al provvedimento impugnato. L’Ufficio avrebbe pertanto  dovuto assegnare al ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l'atto insufficientemente motivato, in quanto lo stesso non adempie i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UEF di __________ affinché assegni al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile.

E. 3 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 4 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 5 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.98.00163

Lugano

18 novembre 1998/FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 settembre 1998 di

__________

contro

__________e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione nell'esecuzione n. __________ promossa da

__________

rappr. __________

nei confronti del ricorrente

viste le osservazioni 7 ottobre 1998 dell’UEF di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

B.Il creditore, in data 29 settembre 1998 ha richiesto la vendita dei beni compresi nell’esecuzione n. __________ UEF di __________ a carico di __________.

C.Lo stesso giorno il debitore si è aggravato contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che :

“La decisione è respinta. La mia sostanza viene divisa per metà con mia moglie __________ che è stata il centro di assistenza della mia malattia. “

D.Delle osservazioni dell’UEF di ____________________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:1.Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione.  Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio riservato l'intervento d'acchito dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, di imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).

2.Nel caso di specie __________ si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione 1998. L’unica allegazione contenuta nel gravame è l’indicazione scritta in calce al provvedimento impugnato. L’Ufficio avrebbe pertanto  dovuto assegnare al ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l'atto insufficientemente motivato, in quanto lo stesso non adempie i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UEF di __________ affinché assegni al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile.

3.Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR

pronuncia:            1.Il ricorso 29 settembre 1998 di __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.

2.Gli atti vengono retrocessi all’UEF di __________ affinché abbia a determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

3.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria