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15.1998.154

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-11-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento.

E. 3 Nel

caso di specie l’UE pur avendo accertato che il debitore convive con __________,

non ha ritenuto di considerare nel computo del minimo vitale la sua

partecipazione alle spese di locazione, sostenendo che __________ deve rimborsare

alla convivente consistenti aiuti finanziari che la stessa gli avrebbe elargito

in passato. Tale opinione non può essere condivisa, infatti perché si diano

privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di

legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il

rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono

privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di

redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie

obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore

di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza

o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali

indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112

III 18).

Siffatto

indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare

all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.

92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

Orbene,

nel caso in esame non é adempiuta alcuna delle condizioni testé citate perché

si possa concedere alla convivente del debitore un tale privilegio. Quindi

appare adeguato calcolare nel minimo di esistenza del debitore un contributo

all spese di locazione pari al 50% del canone. L’eccedenza mensile pignorabile

a carico del debitore risulta essere la seguente:

Introito                                                                     fr.     3099.10

Minimo

di esistenza

importo

base                 fr.   1025.--

locazione                       fr.      550.--

cassa

malati                  fr.      186.20

trasferte

e pasti             fr.      250.--

ass.

diverse                   fr.      137.90

Totale

deduzioni           fr.   2149.10

Eccedenza

mensile pignorabile fr.                       950.--

E. 4 Intimazione a: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.1998 15.1998.154

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00154 Lugano 4 novembre 1998 /FP/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 2 settembre 1998 di __________ contro __________ e meglio contro il calcolo del minimo esistenziale nell’esecuzione gruppo n.__________ promossa da __________ e da __________ nei confronti di __________ viste le osservazioni 28 settembre 1998 dell’UE di Lugano; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. La __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. B. In data 2 giugno 1998 l’UE di Lugano pignorava il salario del debitore sulla base del seguente calcolo: Introito                                                                     fr.     3099.10 Minimo di esistenza importo base                 fr.   1025.-- locazione                       fr.   1100.-- cassa malati                  fr.      186.20 trasferte e pasti             fr.      250.-- ass. diverse                   fr.      137.90 Totale deduzioni           fr.   2699.10 Eccedenza mensile pignorabile fr.                       400.-- C. Contro tale calcolo insorge con ricorso 2 settembre 1998 __________ sostenendo che la convivente dell’escusso dovrebbe essere tenuta a partecipare alle spese di locazione. Chiede quindi che il calcolo dell’eccedenza pignorabile venga modificato. D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerando in diritto:               1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento. 3. Nel caso di specie l’UE pur avendo accertato che il debitore convive con __________, non ha ritenuto di considerare nel computo del minimo vitale la sua partecipazione alle spese di locazione, sostenendo che __________ deve rimborsare alla convivente consistenti aiuti finanziari che la stessa gli avrebbe elargito in passato. Tale opinione non può essere condivisa, infatti perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. Orbene, nel caso in esame non é adempiuta alcuna delle condizioni testé citate perché si possa concedere alla convivente del debitore un tale privilegio. Quindi appare adeguato calcolare nel minimo di esistenza del debitore un contributo all spese di locazione pari al 50% del canone. L’eccedenza mensile pignorabile a carico del debitore risulta essere la seguente: Introito                                                                     fr.     3099.10 Minimo di esistenza importo base                 fr.   1025.-- locazione                       fr.      550.-- cassa malati                  fr.      186.20 trasferte e pasti             fr.      250.-- ass. diverse                   fr.      137.90 Totale deduzioni           fr.   2149.10 Eccedenza mensile pignorabile fr.                       950.-- 4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia:           1. Il ricorso 2 settembre 1998 __________, è accolto. 1.1. Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è stabilita in fr. 950.-- in luogo di fr. 400.--. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria