Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l'intervento d'acchito dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare n ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Comentario alla LPR, di imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).
2.Nel caso di specie __________ si aggrava contro i verbali di pignoramento 11 maggio e 30 giugno 1998. Lunica allegazione contenuta nel gravame è lindicazione faccio opposizione scritta in calce ai verbali di pignoramento. LUfficio avrebbe quindi dovuto assegnare al ricorrente il termine dellart. 7 cpv. 5 LPR per completare l'atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dallart. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi allUEF di Vallemaggia, affinché assegni al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti latto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.
3.Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1.Il ricorso 2 settembre 1998 __________, è evaso nel senso dei considerandi
2.Gli atti vengono retrocessi allUEF di Vallemaggia affinché abbia a determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
3.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
5.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.98.00137
Lugano
18 novembre 1998/FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 settembre 1998 di
__________
contro
loperato dellUEF di Vallemaggiae meglio contro i verbali di pignoramento 11 maggio 1998 e 30 giugno 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da
__________
rappr. __________
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 2 settembre 1998 dellUEF di Vallemaggia
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.__________ procede nei confronti di __________ per lincasso dei propri crediti.
B.L11 maggio e il 30 giugno 1998 è stato eseguito il pignoramento della part__________ di __________ di proprietà dellescusso. Contro tale atto il debitore ha formulato "opposizione".
C.Lufficio non ha ritenuto di assegnare a __________ il termine di cui allart. 7 cpv. 5 LPR per motivare il ricorso e ribadisce la correttezza del proprio operato, chiedendo la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1.Per lart. 7 cpv. 3 lett. b LPR latto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione . Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi alloggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio, riservato l'intervento d'acchito dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare n ricorso insufficientemente motivato (cfr. Flavio Cometta, Comentario alla LPR, di imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).
2.Nel caso di specie __________ si aggrava contro i verbali di pignoramento 11 maggio e 30 giugno 1998. Lunica allegazione contenuta nel gravame è lindicazione faccio opposizione scritta in calce ai verbali di pignoramento. LUfficio avrebbe quindi dovuto assegnare al ricorrente il termine dellart. 7 cpv. 5 LPR per completare l'atto insufficientemente motivato, non adempiendo lo stesso i requisiti sanciti dallart. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi allUEF di Vallemaggia, affinché assegni al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti latto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile.
3.Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1.Il ricorso 2 settembre 1998 __________, è evaso nel senso dei considerandi
2.Gli atti vengono retrocessi allUEF di Vallemaggia affinché abbia a determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
3.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
5.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria