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15.1998.00212

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-01-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Per costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine pratico e attuale di procedura esecutiva (STF 23 agosto 1993 in re Inter Consultant H.-R. Studer SA, in: JdT 1996 II 21 cons. 3; Jean-François Poudret/ Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 3.2.1 ad art. 78, p. 729), non ottenibile in altro modo, e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998,

n. 2.4. ad art. 7, p. 115 s.). Il requisito si realizza quando vi è un pregiudizio (gravamen, Beschwer) di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile. La procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons. 1b, 105 III 36 s., 91 III 46 s. cons. 7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC cons. 9 e rif.). Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno patrimoniale, atto d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità, e nesso adeguato di causalità (trattandosi di responsabilità causale non occorre si dia colpa, art.

E. 5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la

parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti,

ricorrere (DTF 80 III 53 e 31 II 342; CEF 27 dicembre 1990 su reclamo R. G.; Kurt

Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna

1997, § 5 n. 6-16, p. 32 s.). Anche i tribunali possono determinare la

responsabilità del Cantone ex art. 5 LEF per le loro decisioni quando operano

come veri e propri organi di esecuzione forzata, ad es. come giudici del

fallimento (DTF 120 Ib 249 s.; Cometta, op. cit., n. 2.4. ad art. 7, nota 21,

p.116; Amonn/Gasser, op. cit., § 5 n. 11, p. 33).

2.

In

via eccezionale e quando è ipotizzabile una reiterazione di casi analoghi di

portata rilevante, che non sono suscettibili di sfociare in un giudizio di

merito solo perché il potenziale ricorrente prescinde dall'adire l'autorità di

vigilanza (ad es. per non subire dal ritardo un pregiudizio finanziario ancora

maggiore), è data la via del ricorso ex art. 17 LEF anche in mancanza di un

interesse pratico e attuale di procedura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar

zum SchKG, n. 7 ad art. 17). È quanto si realizza nel caso di specie, in cui il

ricorrente ha omesso di impugnare il provvedimento di aggiudicazione per

evitare, nelle inevitabili more di procedura, di ritardare il pagamento del

prezzo di aggiudicazione. Ne consegue la ricevibilità del gravame.

3.

Per

l'art. 58 cpv. 1 RFF non possono essere accettate, in sede di pubblico incanto,

le offerte formulate sotto condizione o riserve o indeterminate quanto al loro

importo. Sono possibili offerte in forma scritta, anche in assenza

dell'oblatore, ritenuto che vengano comunicate ai partecipanti all'asta

immediatamente prima dell'inizio della procedura di aggiudicazione e che siano

prese in considerazione alle medesime condizioni delle offerte verbali (art. 58

cpv. 4 RFF; Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andreas Feuz, Basler Kommentar zum SchKG,

n. 39 ad art. 135).

4.

Il

__________ è dell'avviso che sia possibile un'offerta scritta di carattere

cautelativo, valida e vincolante solo nell'ipotesi che nessun rappresentante

della banca si fosse presentato all'asta, ad es. a causa di un imprevisto

durante il percorso per raggiungere il luogo del pubblico incanto. Anche

l'ipotesi di ritiro dell'offerta ["pour autant qu'un de nos représentants soit

présent à la vente, l'offre écrite devra être retirée avant la mise aux enchères,

ainsi que toutes les annexes, et ne devra pas être citée à la vente aux enchères"]

non costituirebbe, a mente del __________, una condizione ex art. 58 cpv. 1 RFF

"ritenuto che il ritiro dell'offerta scritta sarebbe avvenuto, se del

caso, prima dell'apertura dell'asta da parte dell'Ufficiale di esecuzione".

a)   Nel

sistema dei pubblici incanti, la presenza fisica degli offerenti in sede d'asta

costituisce la regola. La possibilità di formulare offerte scritte nel senso dell'art.

58 cpv. 4 RFF rappresenta un'eccezione al principio e come tale va interpretata

in modo restrittivo secondo il suo peraltro chiaro significato letterale. Ne

consegue che, prima dell'inizio dell'asta, le offerte fatte per iscritto devono

essere comunicate agli astanti e poi considerate esattamente come le offerte

verbali successivamente formulate. È di tutta evidenza in questo contesto che

l'offerta verbale non può più essere ritirata dopo che è stata espressa:

infatti per il chiaro tenore letterale dell'art. 58 cpv. 1 RFF non possono

essere accettate offerte con riserva, ritenuto che l'ipotesi di ritiro equivale

in sostanza a una riserva di ritiro. Non si vede perché l'offerta scritta debba

avere più diritti di quella verbale, tanto più che costituisce l'eccezione

nella disciplina delle modalità di esecuzione dei pubblici incanti. In

conclusione, un'offerta scritta non può più essere ritirata, dopo che è stata

formulata.

b)   Il

ricorso va pertanto respinto.

Non

si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a

OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 LEF, 58 cpv. 1 e

4 RFF e 7 LPR,

PRONUNCIA

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.01.1999 15.1998.00212

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00212 Lugano 11 gennaio 1999 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 4 novembre 1998 di __________ contro l'operato dell'UEF di Bellinzona nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro __________ in materia di possibilità di ritiro di offerta scritta ai pubblici incanti; richiamate le osservazioni 20 novembre 1998 dell'UEF di Bellinzona; ritenuto in fatto: A. I pubblici incanti per la vendita del fondo n. __________ RFD di __________ sono stati fissati per il 29 ottobre 1998. B. Con raccomandata 21 ottobre 1998 il __________ ha inviato all'UEF di Bellinzona, in busta chiusa, un'offerta di fr. 200'000.-- per il fondo messo all'incanto e due assegni bancari per complessivi fr. 40'000.-- in conformità delle condizioni d'asta, ritenuto che "pour autant qu'un de nos représentants soit présent à la vente, l'offre écrite devra être retirée avant la mise aux enchères, ainsi que toutes les annexes, et ne devra pas être citée à la vente aux enchères". L'offerente ha indicato nella lettera accompagnatoria che "si une personne représentant le __________ s'annonce auprès de vous, veuillez lui remettre le pli fermé ainsi que toutes les annexes y relatives avant le début de la vente. Si le __________ n'est pas représenté à la vente, nous vous prions de bien vouloir ouvrir le pli lors de l'ouverture de la vente aux enchères. Vous trouverez dans ce pli une offre valable du __________ ". C. Con provvedimento 23 ottobre 1998 l'UEF di Bellinzona ha retrocesso al __________ l'offerta, siccome ritenuta condizionata nel senso dell'art. 58 cpv. 1 RFF. D. Il 29 ottobre 1998 è stato realizzato ai pubblici incanti il noto fondo. E. Con ricorso 4 novembre 1998 il __________ si è aggravato contro il provvedimento dell'UEF di Bellinzona, pur non censurando l'intervenuta aggiudicazione. Per il ricorrente vi è comunque un interesse all'evasione del ricorso con una decisione materiale, perché anche nell'ambito di future esecuzioni la banca non potrà mai presentare gravami analoghi con richiesta di effetto sospensivo, ritenuto che rinviare l'asta sino all'evasione del ricorso risulta per il creditore ipotecario di notevole pregiudizio finanziario. Ove il gravame fosse respinto in ordine per carenza di __________, la banca ricorrente si troverebbe nell'insostenibile situazione di dover sempre accettare per motivi contingenti dei provvedimenti dell'organo d'esecuzione e fallimento senza avere la possibilità reale di poterli contestare. F. Con osservazioni 20 novembre 1998 l'UEF di Bellinzona si è opposto al ricorso, ritenendo le prospettate modalità dell'offerta in contrasto con l'art. 58 cpv. 1 RFF e tali da determinare a favore degli offerenti e a carico dello Stato una prestazione gratuita a titolo fiduciario e con i rischi d'ordine finanziario che siffatta attività comporta. Ritenuto in diritto: 1. Per costante giurisprudenza, il ricorso serve solo al conseguimento di un fine pratico e attuale di procedura esecutiva (STF 23 agosto 1993 in re Inter Consultant H.-R. Studer SA, in: JdT 1996 II 21 cons. 3; Jean-François Poudret/ Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 3.2.1 ad art. 78, p. 729), non ottenibile in altro modo, e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998,

n. 2.4. ad art. 7, p. 115 s.). Il requisito si realizza quando vi è un pregiudizio (gravamen, Beschwer) di natura patrimoniale, non necessariamente irreparabile. La procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons. 1b, 105 III 36 s., 91 III 46 s. cons. 7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC cons. 9 e rif.). Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno patrimoniale, atto d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità, e nesso adeguato di causalità (trattandosi di responsabilità causale non occorre si dia colpa, art. 5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (DTF 80 III 53 e 31 II 342; CEF 27 dicembre 1990 su reclamo R. G.; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 5 n. 6-16, p. 32 s.). Anche i tribunali possono determinare la responsabilità del Cantone ex art. 5 LEF per le loro decisioni quando operano come veri e propri organi di esecuzione forzata, ad es. come giudici del fallimento (DTF 120 Ib 249 s.; Cometta, op. cit., n. 2.4. ad art. 7, nota 21, p.116; Amonn/Gasser, op. cit., § 5 n. 11, p. 33). 2. In via eccezionale e quando è ipotizzabile una reiterazione di casi analoghi di portata rilevante, che non sono suscettibili di sfociare in un giudizio di merito solo perché il potenziale ricorrente prescinde dall'adire l'autorità di vigilanza (ad es. per non subire dal ritardo un pregiudizio finanziario ancora maggiore), è data la via del ricorso ex art. 17 LEF anche in mancanza di un interesse pratico e attuale di procedura esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 7 ad art. 17). È quanto si realizza nel caso di specie, in cui il ricorrente ha omesso di impugnare il provvedimento di aggiudicazione per evitare, nelle inevitabili more di procedura, di ritardare il pagamento del prezzo di aggiudicazione. Ne consegue la ricevibilità del gravame. 3. Per l'art. 58 cpv. 1 RFF non possono essere accettate, in sede di pubblico incanto, le offerte formulate sotto condizione o riserve o indeterminate quanto al loro importo. Sono possibili offerte in forma scritta, anche in assenza dell'oblatore, ritenuto che vengano comunicate ai partecipanti all'asta immediatamente prima dell'inizio della procedura di aggiudicazione e che siano prese in considerazione alle medesime condizioni delle offerte verbali (art. 58 cpv. 4 RFF; Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andreas Feuz, Basler Kommentar zum SchKG,

n. 39 ad art. 135). 4. Il __________ è dell'avviso che sia possibile un'offerta scritta di carattere cautelativo, valida e vincolante solo nell'ipotesi che nessun rappresentante della banca si fosse presentato all'asta, ad es. a causa di un imprevisto durante il percorso per raggiungere il luogo del pubblico incanto. Anche l'ipotesi di ritiro dell'offerta ["pour autant qu'un de nos représentants soit présent à la vente, l'offre écrite devra être retirée avant la mise aux enchères, ainsi que toutes les annexes, et ne devra pas être citée à la vente aux enchères"] non costituirebbe, a mente del __________, una condizione ex art. 58 cpv. 1 RFF "ritenuto che il ritiro dell'offerta scritta sarebbe avvenuto, se del caso, prima dell'apertura dell'asta da parte dell'Ufficiale di esecuzione".

a)   Nel sistema dei pubblici incanti, la presenza fisica degli offerenti in sede d'asta costituisce la regola. La possibilità di formulare offerte scritte nel senso dell'art. 58 cpv. 4 RFF rappresenta un'eccezione al principio e come tale va interpretata in modo restrittivo secondo il suo peraltro chiaro significato letterale. Ne consegue che, prima dell'inizio dell'asta, le offerte fatte per iscritto devono essere comunicate agli astanti e poi considerate esattamente come le offerte verbali successivamente formulate. È di tutta evidenza in questo contesto che l'offerta verbale non può più essere ritirata dopo che è stata espressa: infatti per il chiaro tenore letterale dell'art. 58 cpv. 1 RFF non possono essere accettate offerte con riserva, ritenuto che l'ipotesi di ritiro equivale in sostanza a una riserva di ritiro. Non si vede perché l'offerta scritta debba avere più diritti di quella verbale, tanto più che costituisce l'eccezione nella disciplina delle modalità di esecuzione dei pubblici incanti. In conclusione, un'offerta scritta non può più essere ritirata, dopo che è stata formulata.

b)   Il ricorso va pertanto respinto. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17 LEF, 58 cpv. 1 e 4 RFF e 7 LPR, PRONUNCIA 1. Il ricorso 4 novembre 1998 __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione:       __________ Comunicazione all'UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria