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15.1998.00117

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-07-21 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 2.1.Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errataesecuzionedel decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza(cfr.Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).

2.2.Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2aHans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF;Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF;Amonn/Gasser,§51 n.49 e 50, p.416;Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37;Amonn/Gasser,op.cit., §51 n.76, p.421;Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF;Pierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).

2.3.In relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale - anche per supplire alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro - ha in particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si trovano fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons.1), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III 88,105 III 114 cons.4, 104 III 58-59 cons.3), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).

2.4.Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF: in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi  e di addurre fatti nuovi (art. 278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al debitore), che la regolarità della procedura di concessione del sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali), che altri motivi di nullità del sequestro (cfr.Amonn/Gasser,op.cit., §51 n.68 p.419s.;Reiser, op.cit. n.8s. ad art. 278 LEF;Reeb, op.cit., p.477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art.14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art.5, 13 e 22 lett.b LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzionedel provvedimento da parte dell’organo esecutivo (Reeb, op.cit., p.477;Reiser, op.cit. n.14s. ad art. 275 LEF).

3.In concreto il decreto di sequestro indica - con riferimento ai beni da sequestrare - “beni di ogni genere, siano essi titoli, depositi, conti, carte valori, somme in contanti, opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi valuta, metalli o altri averi in deposito aperto o chiuso, crediti risultanti da affari fiduciari, appartenenti al debitore, siano essi intestati a suo nome o che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore; inoltre, beni direttamente o indirettamente in nome proprio del debitore o su conti cifrati, sotto rubrica convenzionale, in cassette di sicurezza o in qualunque altro modo”. Oggetto della presente impugnativa sono in particolare le espressioni “crediti risultanti daaffari fiduciari”; “(beni) che la banca sa,pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore” nonché “beni (...)indirettamentein nome proprio del debitore”.

Secondo costante giurisprudenza federale possono essere sequestrati soltanto beni che il creditore indica come appartenenti al debitore: in altri termini è escluso il sequestro di beni che il creditore indica appartenere a terzi (DTF 106 III 88 e rif.). Devono essere considerati beni di terzi tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica differente dal debitore escusso (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica tra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165ss.). Pertanto nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv.1 n.3LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III p.119;Walter Stoffel,Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.61ss. ad art. 271 LEF e n.25 e 26 ad art. 272 LEF). Il sequestro di beni formalmente intestati a terzi non è quindi escluso a condizione che il creditore ne renda verosimile l’appartenenza (giuridica) al debitore. L’esame della verosimiglianza dell’appartenenza al debitore dei beni da sequestrare - quale terzo presupposto materiale del sequestro (art. 272 cpv.1 n.3 LEF) - compete tuttavia esclusivamente all’autorità del sequestro e sfugge al (ristretto) potere di cognizione dell’organo esecutivo che - come esposto al cons.2.3. - può rifiutare l’esecuzione di un decreto di sequestro soltanto quando ne manchino manifestamente i presupposti.

Ciò non può tuttavia essere dedotto dalla formulazione del decreto di sequestro impugnato: per quanto ambigue, le espressioni “crediti risultanti daaffari fiduciari”, “(beni) che la banca sa,pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore” nonché “beni (...)indirettamentein nome proprio del debitore” non consentono all’ufficio di considerare nullo il sequestro in quanto chiesto su beni manifestamente appartenenti a terzi. D’altra parte la possibilità stessa di sequestrare anche beni formalmente intestati a terzi - ma di cui il creditore abbia reso verosimile la proprietà del debitore all’autorità del sequestro - così come l’introduzione della procedura di opposizione contro il decreto di sequestro riducono lo spazio per un ricorso ex art. 17 LEF, l’esame delle questioni relative all’appartenenza dei beni indicati nel decreto di sequestro essendo riservato alla nuova procedura, rispettivamente alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF, quest'ultima applicabile al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF (cfr. in particolareStoffel,op.cit.,

n. 28-29 ad art. 274 LEF).

4.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 271 ss. LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 21 luglio 1998 __________, èrespinto.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

E. 2.1 Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF ; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).

E. 2.2 Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2a Hans Reiser , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser, §51 n.49 e 50, p.416; Betrand Reeb , Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.76, p.421; Reiser , op.cit., n.12 ad art. 275 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).

E. 2.3 In relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale - anche per supplire alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro - ha in particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si trovano fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons.1), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III 88,105 III 114 cons.4, 104 III 58-59 cons.3), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).

E. 2.4 Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF: in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi  e di addurre fatti nuovi (art. 278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al debitore), che la regolarità della procedura di concessione del sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali), che altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §51 n.68 p.419s.; Reiser , op.cit. n.8s. ad art. 278 LEF; Reeb , op.cit., p.477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art.14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art.5, 13 e 22 lett.b LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’ esecuzione del provvedimento da parte dell’organo esecutivo ( Reeb , op.cit., p.477; Reiser , op.cit. n.14s. ad art. 275 LEF).

E. 3 In concreto il decreto di sequestro indica - con riferimento ai beni da sequestrare - “beni di ogni genere, siano essi titoli, depositi, conti, carte valori, somme in contanti, opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi valuta, metalli o altri averi in deposito aperto o chiuso, crediti risultanti da affari fiduciari, appartenenti al debitore, siano essi intestati a suo nome o che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore; inoltre, beni direttamente o indirettamente in nome proprio del debitore o su conti cifrati, sotto rubrica convenzionale, in cassette di sicurezza o in qualunque altro modo”. Oggetto della presente impugnativa sono in particolare le espressioni “crediti risultanti da affari fiduciari ”; “(beni) che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore ” nonché “beni (...) indirettamente in nome proprio del debitore”. Secondo costante giurisprudenza federale possono essere sequestrati soltanto beni che il creditore indica come appartenenti al debitore: in altri termini è escluso il sequestro di beni che il creditore indica appartenere a terzi (DTF 106 III 88 e rif.). Devono essere considerati beni di terzi tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica differente dal debitore escusso (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica tra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165ss.). Pertanto nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv.1 n.3LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III p.119; Walter Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.61ss. ad art. 271 LEF e n.25 e 26 ad art. 272 LEF). Il sequestro di beni formalmente intestati a terzi non è quindi escluso a condizione che il creditore ne renda verosimile l’appartenenza (giuridica) al debitore. L’esame della verosimiglianza dell’appartenenza al debitore dei beni da sequestrare - quale terzo presupposto materiale del sequestro (art. 272 cpv.1 n.3 LEF) - compete tuttavia esclusivamente all’autorità del sequestro e sfugge al (ristretto) potere di cognizione dell’organo esecutivo che - come esposto al cons.2.3. - può rifiutare l’esecuzione di un decreto di sequestro soltanto quando ne manchino manifestamente i presupposti. Ciò non può tuttavia essere dedotto dalla formulazione del decreto di sequestro impugnato: per quanto ambigue, le espressioni “crediti risultanti da affari fiduciari ”, “(beni) che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore ” nonché “beni (...) indirettamente in nome proprio del debitore” non consentono all’ufficio di considerare nullo il sequestro in quanto chiesto su beni manifestamente appartenenti a terzi. D’altra parte la possibilità stessa di sequestrare anche beni formalmente intestati a terzi - ma di cui il creditore abbia reso verosimile la proprietà del debitore all’autorità del sequestro - così come l’introduzione della procedura di opposizione contro il decreto di sequestro riducono lo spazio per un ricorso ex art. 17 LEF, l’esame delle questioni relative all’appartenenza dei beni indicati nel decreto di sequestro essendo riservato alla nuova procedura, rispettivamente alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF, quest'ultima applicabile al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF (cfr. in particolare Stoffel, op.cit.,

n. 28-29 ad art. 274 LEF).

E. 4 Intimazione a: __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.98.00117

Lugano

3 agosto1999 /MR/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 luglio 1998

__________

control’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto diLocarno,e meglio contro l’esecuzione del sequestro n.__________ decretato il 13 luglio 1998 dalla Pretura della  Giurisdizione diLocarno-Cittàsu istanza di

__________

nei confronti di

__________

richiamata l’ordinanza presidenziale 28 luglio 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 23 luglio e 20 agosto 1998 dell’UEF diLocarno,13 agosto 1998 __________, 13 agosto 1998 di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.Su istanza di __________ contro __________ (__________), il Segretario assessore della Pretura diLocarno-Cittàha decretato il 13 luglio 1998 presso la “filiale di __________ del __________ ” il sequestro di “beni di ogni genere, siano essi titoli, depositi, conti, carte valori, somme in contanti, opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi valuta, metalli o altri averi in deposito aperto o chiuso, crediti risultanti da affari fiduciari, appartenenti al debitore, siano essi intestati a suo nome o che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore; inoltre, beni direttamente o indirettamente in nome proprio del debitore o su conti cifrati, sotto rubrica convenzionale, in cassette di sicurezza o in qualunque altro modo”, fino a concorrenza di un credito di fr. 50’000’000.-- con interessi al 5% dal 6 aprile 1989. Il sequestro è stato concesso sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.2 e n.4 LEF.

B.Lo stesso giorno l’UEF diLocarno, in esecuzione del decreto, ha diffidato a norma dell’art. 99 LEF il __________, a non disporre dei beni posti sotto sequestro, riportando nel provvedimento di diffida, così come nel verbale di sequestro, in punto ai beni sequestrati, la formulazione indicata nel decreto di sequestro. Copia del verbale di sequestro, sul quale è indicato che “__________ __________ non si pronuncia sull’esistenza di detti beni ma ha dichiarato di prendere atto dell’avvenuto sequestro”, è stato spedito alle parti il 21 luglio 1998.

C.Con atto di ricorso 21 luglio 1998 __________ postula la radiazione dal verbale di sequestro - con riferimento ai beni oggetto del sequestro - dei termini “crediti risultanti daaffari fiduciari, beni intestatia terzi ma di pertinenza del debitoree beniindirettamentein nome proprio del debitore”, affermando in sostanza:

- che la formulazione utilizzata nel decreto di sequestro “appare per lo meno ambigua allorché intende porre sotto sequestro oltre ai beni intestati a nome del debitore pure crediti risultanti da affari fiduciari, beni intestati a terzi ma di pertinenza del debitore (laddove di pertinenza è nella frase contrapposto al termine intestati) e beni indirettamente in nome proprio del debitore”;

-    che “simili descrizioni servono unicamente ad includere negli oggetti da sequestrare pure quelli eventualmente intestati a terze persone ma di cui il debitore soggetto all’ordine ne sia l’avente diritto economico”;

-    che giurisprudenza e dottrina hanno più volte precisato che “nell’ambito dell’esecuzione forzata solo la proprietà giuridica dei beni è determinante” e che “il creditore sequestrante non può che ottenere il blocco dei beni che egli designa essere di proprietà dell’escusso e non quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad altri soggetti di diritto distinti dal debitore, anche qualora l’identità economica fosse invocata”;

- che “la formulazione adottata dal Pretore e ripresa dall’Ufficiale indica quali oggetti da sequestrare oltre a beni appartenenti a __________, anche beni che secondo la realtà giuridica non appartengono al debitore sequestrato;

- che le espressioni contestate “si basano unicamente su ipotesi di identità economica, come tale esclusa nell’ambito dell’esecuzione forzata, per la quale interessa unicamente la nozione di proprietà giuridica”;

- che “l’interpretazione data dalla banca alle medesime “porta ineluttabilmente alla conclusione, per contro, che si intendono porre sotto sequestro pure averi eventualmente intestati a terze persone ma di cui il debitore sarebbe avente diritto economico”;

- che “con l’uso di simili nozioni la regolarità formale del provvedimento oggetto del presente reclamo è dubbia nella misura in cui si fonda sulla nozione di avente diritto economico, ragione per cui deve essere corretto” così come postulato.

D.Nelle sue osservazioni __________ eccepisce in ordine la carenza di legittimazione a ricorrere del __________; nel merito postula la reiezione del gravame atteso:

-    che la formulazione proposta con l’istanza di sequestro e ripresa nel relativo ordine di sequestro “non è affatto ambigua”, e “indica invece in modo preciso e completo quali siano i beni di pertinenza del debitore, __________, che devono essere toccati dall’ordine di sequestro”;

-     che “l’intestazione di un conto bancario crea solamente la presunzione sulla proprietà dello stesso da parte della persona che apre siffatta relazione bancaria (il cosiddetto contraente)” e che “ per questo motivo la titolarità di un conto viene spesso sfruttata per simulare la proprietà del titolare, quando invece la proprietà è effettivamente di un terzo”;

-     che la legislazione svizzera ha quindi introdotto il concetto diavente diritto economicoe in particolare gli art. 305ter CP e art. 4 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD) nonché l’art.9 dell’Ordinanza della Commissione federale delle banche sulle borse e il commercio di valori immobiliari del 25 giugno 1997 (OBVM-CFB) “prevedono di conseguenza l’obbligo di dichiarare chi sia l’avente diritto economico al momento dell’apertura di una relazione bancaria, della stipulazione di una transazione patrimoniale, di una partecipazione a titoli borsistici”;

-     che in concreto “è stato reso verosimile che esistono presso la succursale di __________ del __________ delle relazioni patrimoniali e/o finanziarie di cui __________ sia il beneficiario economico”;

-     che “sarebbe troppo semplice se il debitore, facendo simulare la titolarità di un conto attraverso l’intestazione ad un terzo (cosiddetto_________) riuscisse a sviare i creditori, eludendo nei loro confronti la possibilità di chiedere un sequestro ai sensi della Legge sulla esecuzione e sul fallimento”;

-     che “il principio dell’unitarietà del sistema legale svizzero implica che il concetto di avente diritto economico valga egualmente per (tutto) il diritto pubblico, come per quello amministrativo”;

Considerando

in diritto:                1.La legittimazione al ricorso deve essere riconosciuta a chi è toccato nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo d’esecuzione costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (DTF 119 III 83, 112 III 1;Amonn/Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §6 n.24 p.40;Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.3.3.1. ad art. 7 LPR). In concreto la ricorrente è lesa in linea di principio nei suoi interessi giuridicamente protetti dall’esecuzione del sequestro nella misura in cui il provvedimento tocca beni non di proprietà del debitore sequestrato, atteso che il pregiudizio attuale si sostanzia negli obblighi contrattuali che la banca ha nei confronti della sua controparte, la cui violazione determinerebbe conseguenze risarcitorie ove fossero stati omessi atti procedurali dovuti, ricorso compreso (CEF 18 agosto 1995 sui ricorsi Banca X. e R.R., cons.1; CEF 24 ottobre 1995 su ricorso Banca Y., cons.1; cfr. DTF 108 III 116 s., 96 III 109 cons. 1;Amonn/Gasser,op.cit., § 6 N.28 p.41;Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol.I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.45 ad art. 17 LEF).

2.

2.1.Per l’art. 272 cpv.1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art.274 LEF), il quale procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errataesecuzionedel decreto di sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità cantonale di vigilanza(cfr.Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF; Amonn/Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.76, p.421).

2.2.Se l’autorità di sequestro concede per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto. Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art.17 LEF all’autorità di vigilanza (DTF 114 III 89 cons.2aHans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.11ss. ad art. 275 LEF;Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,op.cit., n.2ss. ad art. 275 LEF;Amonn/Gasser,§51 n.49 e 50, p.416;Betrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37;Amonn/Gasser,op.cit., §51 n.76, p.421;Reiser, op.cit., n.12 ad art. 275 LEF;Pierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.384 s.).

2.3.In relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale - anche per supplire alla carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro - ha in particolare ammesso il rifiuto dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono (DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si trovano fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons.1), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III 88,105 III 114 cons.4, 104 III 58-59 cons.3), quando per ammissione stessa del creditore o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato estero e si riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51, 108 III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).

2.4.Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv.1 LEF: in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi  e di addurre fatti nuovi (art. 278 cpv.2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro (verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro appartenenza al debitore), che la regolarità della procedura di concessione del sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati internazionali), che altri motivi di nullità del sequestro (cfr.Amonn/Gasser,op.cit., §51 n.68 p.419s.;Reiser, op.cit. n.8s. ad art. 278 LEF;Reeb, op.cit., p.477). La decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv.3 primo periodo LEF) - nel Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio dell’appello (art. 22 LALEF e art.14 e 22 lett.c LOG), rispettivamente, in caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi, alla Camera di cassazione civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art.5, 13 e 22 lett.b LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione del ricorso ex art.17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e alle censure propriamente connesse all’esecuzionedel provvedimento da parte dell’organo esecutivo (Reeb, op.cit., p.477;Reiser, op.cit. n.14s. ad art. 275 LEF).

3.In concreto il decreto di sequestro indica - con riferimento ai beni da sequestrare - “beni di ogni genere, siano essi titoli, depositi, conti, carte valori, somme in contanti, opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi valuta, metalli o altri averi in deposito aperto o chiuso, crediti risultanti da affari fiduciari, appartenenti al debitore, siano essi intestati a suo nome o che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore; inoltre, beni direttamente o indirettamente in nome proprio del debitore o su conti cifrati, sotto rubrica convenzionale, in cassette di sicurezza o in qualunque altro modo”. Oggetto della presente impugnativa sono in particolare le espressioni “crediti risultanti daaffari fiduciari”; “(beni) che la banca sa,pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore” nonché “beni (...)indirettamentein nome proprio del debitore”.

Secondo costante giurisprudenza federale possono essere sequestrati soltanto beni che il creditore indica come appartenenti al debitore: in altri termini è escluso il sequestro di beni che il creditore indica appartenere a terzi (DTF 106 III 88 e rif.). Devono essere considerati beni di terzi tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica differente dal debitore escusso (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica tra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165ss.). Pertanto nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv.1 n.3LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III p.119;Walter Stoffel,Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol.III, n.61ss. ad art. 271 LEF e n.25 e 26 ad art. 272 LEF). Il sequestro di beni formalmente intestati a terzi non è quindi escluso a condizione che il creditore ne renda verosimile l’appartenenza (giuridica) al debitore. L’esame della verosimiglianza dell’appartenenza al debitore dei beni da sequestrare - quale terzo presupposto materiale del sequestro (art. 272 cpv.1 n.3 LEF) - compete tuttavia esclusivamente all’autorità del sequestro e sfugge al (ristretto) potere di cognizione dell’organo esecutivo che - come esposto al cons.2.3. - può rifiutare l’esecuzione di un decreto di sequestro soltanto quando ne manchino manifestamente i presupposti.

Ciò non può tuttavia essere dedotto dalla formulazione del decreto di sequestro impugnato: per quanto ambigue, le espressioni “crediti risultanti daaffari fiduciari”, “(beni) che la banca sa,pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del debitore” nonché “beni (...)indirettamentein nome proprio del debitore” non consentono all’ufficio di considerare nullo il sequestro in quanto chiesto su beni manifestamente appartenenti a terzi. D’altra parte la possibilità stessa di sequestrare anche beni formalmente intestati a terzi - ma di cui il creditore abbia reso verosimile la proprietà del debitore all’autorità del sequestro - così come l’introduzione della procedura di opposizione contro il decreto di sequestro riducono lo spazio per un ricorso ex art. 17 LEF, l’esame delle questioni relative all’appartenenza dei beni indicati nel decreto di sequestro essendo riservato alla nuova procedura, rispettivamente alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF, quest'ultima applicabile al sequestro per il rinvio dell’art. 275 LEF (cfr. in particolareStoffel,op.cit.,

n. 28-29 ad art. 274 LEF).

4.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 271 ss. LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 21 luglio 1998 __________, èrespinto.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria