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15.1998.00079

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-12-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 giugno 1996 corredata degli estratti RFD __________, sono stati inviati - contro rimborso di Fr. 2'120.-- - all'Ufficio rogante di __________ per il seguito della procedura; che il 16 luglio 1996 __________ ha ricevuto dall'Ufficio di esecuzione di __________ oltre all'atto di pignoramento successivo una fattura  ("Gebührenrechnung") riferita all'esecuzione n. __________ per l'importo complessivo di Fr. 2'249.80; che con scritto 17 luglio 1996 l'Ufficio di __________ ha chiesto all'UEF di __________ il conteggio dettagliato delle proprie spese, prospettando un ricorso del creditore; che il 18 luglio 1996 l'UEF di Locarno ha inviato all'Ufficio di __________ il seguente conteggio: "    Fr.          1'863.75        perizia da parte studio d'ingegneria F. __________ (allegato fotocopia) +    Fr. 190.--            esecuzione pignoramento +    Fr. 8.--                 copia al creditore +    Fr. 1.--                 incarto +    Fr. 10.60             postali +    Fr. 22.--               restrizione Uff. Registri +    Fr. 5.--                 Fax +    Fr. 19.65             lettere per rich. perizia + telefoni" Fr.          2'120.-- che con atto 22 luglio 1996 __________ si è aggravato presso __________, __________ (__________), quale Autorità di vigilanza inferiore del Canton __________, contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione di __________ nell'esecuzione n.__________, in particolare contestando l'ammontare e la ripartizione delle spese fatturate e postulando l'annullamento della  __________ 16 luglio 1996 con contestuale nuovo calcolo delle spese in conformità della legge; che nel gravame il ricorrente afferma in particolare:

-     che i costi per il pignoramento successivo ("Nachpfändung") sono stati caricati interamente a un creditore e non suddivisi invece tra tutti i creditori appartenenti al gruppo n.__________                                       -           che inoltre né il ricorrente né l'Ufficio di esecuzione di __________ avrebbero dato incarico all'UEF di __________ di allestire una perizia così dettagliata;

-     che infine l'importo di Fr. 2'120.-- riferito all'UEF di __________ indicato nella fattura ("__________") dell'Ufficio di __________f violerebbe chiaramente l'art.

E. 30 dell'OTLEF (del 7 luglio 1971, n.d.r.), secondo cui per la stima di pegni manuali e di immobili nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno la tassa e le spese sono stabilite secondo l'art. 22 OTLEF; che con decisione 21 aprile 1998, il __________ ha parzialmente accolto il ricorso, facendo ordine all'Ufficio esecuzione di __________ di suddividere i costi del pignoramento successivo fra i creditori del gruppo n. __________ (n.__________); per quanto riguarda invece le censure relative all'importo fatturato dall'UEF di __________ il __________ si è dichiarato incompetente a decidere sull'operato di un organo di esecuzione sottostante ad altra giurisdizione; che con atto 28 maggio 1998 la medesima Autorità ha quindi trasmesso il gravame per decisione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale Autorità di vigilanza sull'operato dell'Ufficio rogato; che con ordinanza 8 giugno 1998 il presidente di questa Camera ha trasmesso gli atti all'UEF di __________ affinché istruisse il gravame; che con osservazioni 23 novembre 1999 l'UEF di __________ ha postulato la reiezione del ricorso ritornando gli atti per decisione; che l'art. 97 cpv. 1 LEF, il cui tenore non è stato modificato dalla revisione della legge in vigore dal 1° gennaio 1997, stabilisce che il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti; che per gli art. 8 e 9 cpv. 1 RFF, che pure non hanno subito modifiche, in caso di fondi l'Ufficio esegue il pignoramento in base alle indicazioni risultanti dal registro fondiario, stimando ed iscrivendo nel processo verbale tanti fondi quanti occorrono per soddisfare il debito con gli interessi e le spese; che il ricorso a un perito per procedere alla stima in vista del pignoramento rientra nel potere di apprezzamento dell'organo esecutivo (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.8 e 9 ad art. 97 LEF), è in particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l'Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.14 ad art. 97 LEF;) e costituisce la regola in caso di stima di un fondo (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 173; Rep. 1991, p. 511); che in concreto il bene da pignorare è un appartamento facente parte di un complesso di quattro stabili plurifamigliari edificati su un fondo costituito in PPP, per il quale dagli estratti censuari è deducibile soltanto il valore di stima ufficiale risalente al 1994 riferito a tutto l'immobile (Fr. 8'044'720) (cfr. estratto part. __________ RFD __________ ed estratto foglio PPP __________ entrambi allegati alla perizia); che in siffatte circostanze ben si giustifica di far capo a un perito per determinare il valore venale presumibile dell'appartamento n. 1 - casa D - di proprietà dell'escusso; che le spese per l'allestimento di una perizia ex art. 97 LEF rientrano senz'altro tra le spese esecutive (cfr. art. 22 cpv. 5 dell'Ordinanza sulle tasse previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, abbreviata in TarLEF, del 7 luglio 1971, applicabile alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 1996 ex art. 63 OTLEF del 23 settembre 1996) che devono essere rimborsate (art. 12 cpv.1 primo periodo TarLEF; cfr. ora l'esplicito art.13 cpv.1 primo periodo OTLEF); che per l'allestimento della perizia 28 giugno 1996 (di 9 pagine, più annessi) __________ ha esposto una nota di complessivi Fr. 1'863.75, di cui Fr. 1'550.-- d'onorario, Fr. 200.-- per spese (specificate in "estratto mappa e piani, fotografie, fotocopie, telefoni e rilegature") e Fr. 113.75 di IVA; che la stessa risulta senz'altro congrua e va confermata, situandosi per altro nella media cantonale delle remunerazioni riconosciute per prestazioni peritali di questo tipo espletate su incarico degli Uffici di esecuzione e fallimenti, le quali in considerazione del carattere sociale della normativa dedotta dall'OTLEF non devono di regola essere superiori ai 2'000.-- franchi, riservati casi di particolare complessità; che pertanto il gravame di __________, che si esaurisce in sostanza nel contestare l'opportunità rispettivamente il costo della perizia dell'__________ va respinto; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale; Richiamati gli art. 97 LEF, 8 e 9 RFF, e 12 e 22 TarLEF e 63 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 22 luglio 1996__________, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: ______________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.12.1999 15.1998.00079

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.1998.00079 15.1999.00194 Lugano 6 dicembre 1999 /MR/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 22 luglio 1996, trasmesso a questa Camera per decisione il 25 novembre 1999 __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno, agente su incarico rogatoriale dell'Ufficio di esecuzione di __________ (Rog. n.__________); in tema di applicazione della OTLEF; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che __________, procedono vari creditori, tra i quali __________ __________, __________, con esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________ (Canton __________); che con atto rogatoriale 13 giugno 1996 l'Ufficio di esecuzione di __________ - in vista di procedere a un pignoramento successivo ("Nachpfändung")

- ha incaricato l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ di richiedere un estratto del registro fondiario relativo a un appartamento dell'escusso ad __________, di far allestire una perizia dell'immobile e se del caso ("sofern ein Verwertungserlös zu erwarten ist") di procedere al suo pignoramento a favore del gruppo di creditori cui appartiene __________ (Gruppe n.__________), a copertura di crediti per complessivi Fr. 280'000.-- oltre accessori; che il 14 giugno 1996 l’UEF di __________ ha dato mandato all'__________. __________, __________, di allestire una perizia dell'appartamento n.1 - casa D

- intestato a __________ e iscritto a RF come foglio PPP __________, quota di 39/1000 della part. n.__________ RFD __________; che il 28 giugno 1996 il perito ha rassegnato il proprio rapporto indicando in Fr. 375'730.--  il valore di stima dell'appartamento che risulta gravato da oneri ipotecari per complessivi Fr. 420'000.--, uno di primo grado di Fr. 320'000.-- e uno di secondo grado di Fr. 100'000.--; che con scritto di medesima data il perito ha esposto una nota onorari di Fr. 1'863.75; che il 3 luglio 1996 l'UEF di __________ ha proceduto al pignoramento dell'immobile, indicando a verbale il valore di stima peritale di Fr. 375'730 e richiedendo contestualmente all'Ufficio dei registri l'annotazione della restrizione della facoltà di disporre ex art. 101 LEF; che sulla prima pagina dell'atto di pignoramento il 3 luglio 1996 è indicato "per le nostre competenze preleviamo Fr. 2'120.-- C.R." (contro rimborso, n.d.r.); che il 3 luglio 1996 l'originale dell'atto di pignoramento, unitamente alla perizia 28 giugno 1996 corredata degli estratti RFD __________, sono stati inviati - contro rimborso di Fr. 2'120.-- - all'Ufficio rogante di __________ per il seguito della procedura; che il 16 luglio 1996 __________ ha ricevuto dall'Ufficio di esecuzione di __________ oltre all'atto di pignoramento successivo una fattura  ("Gebührenrechnung") riferita all'esecuzione n. __________ per l'importo complessivo di Fr. 2'249.80; che con scritto 17 luglio 1996 l'Ufficio di __________ ha chiesto all'UEF di __________ il conteggio dettagliato delle proprie spese, prospettando un ricorso del creditore; che il 18 luglio 1996 l'UEF di Locarno ha inviato all'Ufficio di __________ il seguente conteggio: "    Fr.          1'863.75        perizia da parte studio d'ingegneria F. __________ (allegato fotocopia) +    Fr. 190.--            esecuzione pignoramento +    Fr. 8.--                 copia al creditore +    Fr. 1.--                 incarto +    Fr. 10.60             postali +    Fr. 22.--               restrizione Uff. Registri +    Fr. 5.--                 Fax +    Fr. 19.65             lettere per rich. perizia + telefoni" Fr.          2'120.-- che con atto 22 luglio 1996 __________ si è aggravato presso __________, __________ (__________), quale Autorità di vigilanza inferiore del Canton __________, contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione di __________ nell'esecuzione n.__________, in particolare contestando l'ammontare e la ripartizione delle spese fatturate e postulando l'annullamento della  __________ 16 luglio 1996 con contestuale nuovo calcolo delle spese in conformità della legge; che nel gravame il ricorrente afferma in particolare:

-     che i costi per il pignoramento successivo ("Nachpfändung") sono stati caricati interamente a un creditore e non suddivisi invece tra tutti i creditori appartenenti al gruppo n.__________                                       -           che inoltre né il ricorrente né l'Ufficio di esecuzione di __________ avrebbero dato incarico all'UEF di __________ di allestire una perizia così dettagliata;

-     che infine l'importo di Fr. 2'120.-- riferito all'UEF di __________ indicato nella fattura ("__________") dell'Ufficio di __________f violerebbe chiaramente l'art. 30 dell'OTLEF (del 7 luglio 1971, n.d.r.), secondo cui per la stima di pegni manuali e di immobili nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno la tassa e le spese sono stabilite secondo l'art. 22 OTLEF; che con decisione 21 aprile 1998, il __________ ha parzialmente accolto il ricorso, facendo ordine all'Ufficio esecuzione di __________ di suddividere i costi del pignoramento successivo fra i creditori del gruppo n. __________ (n.__________); per quanto riguarda invece le censure relative all'importo fatturato dall'UEF di __________ il __________ si è dichiarato incompetente a decidere sull'operato di un organo di esecuzione sottostante ad altra giurisdizione; che con atto 28 maggio 1998 la medesima Autorità ha quindi trasmesso il gravame per decisione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino quale Autorità di vigilanza sull'operato dell'Ufficio rogato; che con ordinanza 8 giugno 1998 il presidente di questa Camera ha trasmesso gli atti all'UEF di __________ affinché istruisse il gravame; che con osservazioni 23 novembre 1999 l'UEF di __________ ha postulato la reiezione del ricorso ritornando gli atti per decisione; che l'art. 97 cpv. 1 LEF, il cui tenore non è stato modificato dalla revisione della legge in vigore dal 1° gennaio 1997, stabilisce che il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti; che per gli art. 8 e 9 cpv. 1 RFF, che pure non hanno subito modifiche, in caso di fondi l'Ufficio esegue il pignoramento in base alle indicazioni risultanti dal registro fondiario, stimando ed iscrivendo nel processo verbale tanti fondi quanti occorrono per soddisfare il debito con gli interessi e le spese; che il ricorso a un perito per procedere alla stima in vista del pignoramento rientra nel potere di apprezzamento dell'organo esecutivo (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.8 e 9 ad art. 97 LEF), è in particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l'Ufficio non possiede (DTF 93 III 20; Bénédict Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.14 ad art. 97 LEF;) e costituisce la regola in caso di stima di un fondo (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 173; Rep. 1991, p. 511); che in concreto il bene da pignorare è un appartamento facente parte di un complesso di quattro stabili plurifamigliari edificati su un fondo costituito in PPP, per il quale dagli estratti censuari è deducibile soltanto il valore di stima ufficiale risalente al 1994 riferito a tutto l'immobile (Fr. 8'044'720) (cfr. estratto part. __________ RFD __________ ed estratto foglio PPP __________ entrambi allegati alla perizia); che in siffatte circostanze ben si giustifica di far capo a un perito per determinare il valore venale presumibile dell'appartamento n. 1 - casa D - di proprietà dell'escusso; che le spese per l'allestimento di una perizia ex art. 97 LEF rientrano senz'altro tra le spese esecutive (cfr. art. 22 cpv. 5 dell'Ordinanza sulle tasse previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, abbreviata in TarLEF, del 7 luglio 1971, applicabile alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 1996 ex art. 63 OTLEF del 23 settembre 1996) che devono essere rimborsate (art. 12 cpv.1 primo periodo TarLEF; cfr. ora l'esplicito art.13 cpv.1 primo periodo OTLEF); che per l'allestimento della perizia 28 giugno 1996 (di 9 pagine, più annessi) __________ ha esposto una nota di complessivi Fr. 1'863.75, di cui Fr. 1'550.-- d'onorario, Fr. 200.-- per spese (specificate in "estratto mappa e piani, fotografie, fotocopie, telefoni e rilegature") e Fr. 113.75 di IVA; che la stessa risulta senz'altro congrua e va confermata, situandosi per altro nella media cantonale delle remunerazioni riconosciute per prestazioni peritali di questo tipo espletate su incarico degli Uffici di esecuzione e fallimenti, le quali in considerazione del carattere sociale della normativa dedotta dall'OTLEF non devono di regola essere superiori ai 2'000.-- franchi, riservati casi di particolare complessità; che pertanto il gravame di __________, che si esaurisce in sostanza nel contestare l'opportunità rispettivamente il costo della perizia dell'__________ va respinto; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale; Richiamati gli art. 97 LEF, 8 e 9 RFF, e 12 e 22 TarLEF e 63 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 22 luglio 1996__________, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: ______________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria