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15.1997.76

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 Orbene dai documenti prodotti risulta che la ricorrente era a conoscenza della procedura esecutiva avviata dalla banca creditrice già a partire dal 9 dicembre 1996 (cfr. doc. V). La ricorrente si è aggravato contro l’operato dell’UEF di Lugano chiedendo l’annullamento dell’esecuzione n.__________ solo in data 29 aprile 1997. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per tardività.

E. 3 Abbondanzialmente si rileva che il gravame sarebbe comunque stato respinto. Infatti se l’esecuzione è diretta contro un’eredità non divisa, la notifica degli atti esecutivi deve avvenire al rappresentante dell’eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi (art. 65 cpv. 3 LEF). Il creditore non ha quindi la scelta; prima di procedere egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti dell’eventuale esistenza di un esecutore testamentario, di un amministratore o di un rappresentante designato dagli stessi eredi (cfr. Rep. 1970, p.72). L’Autorità di vigilanza deve esaminare nella procedura di ricorso se la persona cui sono stati notificati atti esecutivi per l’eredita non divisa, o che ha dato procura per il ritiro a un’altra persona, è compresa nella cerchia delle persone menzionate nell’art. 65 cpv. 3 LEF (DTF 101 III 7). Commette un abuso di diritto il creditore che fa notificare un precetto esecutivo a un coerede che egli presume non faccia opposizione, mentre si astiene dal notificarlo a un coerede da cui deve attendersi con certezza un‘opposizione (DTF 107 III 10).

E. 4 Nel caso di specie la Comunione Ereditaria escussa è composta di __________, __________ brogi e __________. Il precetto esecutivo è stato quindi correttamente intimato a uno degli eredi, vale a dire __________. Il fatto che egli non abbia formulato opposizione al precetto esecutivo non induce a ritenere che la __________ abbia  commesso un abuso di diritto. Infatti la creditrice ha fatto notificare il precetto all’unico erede domiciliato in Ticino, atteso che la quota nella Comunione ereditaria spettante a ____________________ è stata acquistata all’incanto presso l’UE di Lugano, da __________ il 28 settembre

1992. L’operato dell’UE di Lugano deve quindi essere ritenuto corretto, avendo quest’ultimo applicato correttamente l’art. 65 cpv. 3 LEF. Il ricorso non merita quindi tutela neppure nel merito.

E. 5 Le censure della ricorrente relative al fondamento del credito posto in esecuzione concernono questioni di merito che quindi sfuggono al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza.

E. 6 Ne consegue l'irricevibilità del gravame, destinato comunque alla reiezione. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 65 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 9 maggio 1997 di __________, è irricevibile per tardività. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.04.1998 15.1997.76

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00076 Lugano 8 aprile 1998 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 9 maggio 1997 di __________ patr. dall'avv. __________ contro __________ e meglio contro il precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare e la relativa domanda di vendita nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________ nei confronti della __________ viste le osservazioni

- 21 maggio 1997 della __________

- 22 maggio 1997 di __________

- 23 maggio 1997 __________ esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Il 23 gennaio 1996 è deceduta a __________ e ha lasciato quali unici eredi __________ ____________________ e __________. B. Il 9 settembre 1996 la __________ ha iniziato una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare facendo spiccare nei confronti della __________, e per essa a __________, il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano. C. Non avendo la debitrice formulato opposizione al precetto esecutivo, in data 14 marzo 1997 è stata chiesta la vendita della part. __________ RFD di __________ e della coattiva di 1/8 sulla part. __________ RFD di __________. La comunicazione della domanda di realizzazione è stata resa nota alla Comunione ereditaria il 17 marzo 1997. D. Con ricorso 29 aprile 1997 __________ chiede l’annullamento dell’esecuzione sostenendo __________ non sarebbe in alcun modo legittimato a rappresentare la Comunione ereditaria. Inoltre la ricorrente sostiene di non essere debitrice nei confronti della __________, opponendosi alla realizzazione del pegno immobiliare. Per questi motivi l’esecuzione dovrebbe quindi venir annullata. E. Con osservazioni 21 maggio 1997 la __________ to chiede che il gravame venga dichiarato tardivo, in quanto la ricorrente sarebbe stata a conoscenza della procedura esecutiva già nell’autunno del 1996. Inoltre la notifica del precetto sarebbe avvenuta correttamente secondo quanto previsto dall’art. 65 cpv. 3 LEF, quindi il ricorso andrebbe comunque respinto nel merito. F. __________ nelle sue osservazioni 22 maggio 1997 assevera che il ricorso sarebbe tardivo, in quanto la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza della procedura esecutiva in corso al più tardi il 21 novembre 1996 per il tramite del legale di __________. Il ricorso sarebbe inoltre infondato nel merito, poiché la notifica del precetto esecutivo alla Comunione Ereditaria sarebbe avvenuta correttamente. G. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerando in diritto:                  1. Il ricorso all’Autorità di Vigilanza contro ogni provvedimento dell’ufficio di esecuzione o di fallimento deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF). 2. Orbene dai documenti prodotti risulta che la ricorrente era a conoscenza della procedura esecutiva avviata dalla banca creditrice già a partire dal 9 dicembre 1996 (cfr. doc. V). La ricorrente si è aggravato contro l’operato dell’UEF di Lugano chiedendo l’annullamento dell’esecuzione n.__________ solo in data 29 aprile 1997. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per tardività. 3. Abbondanzialmente si rileva che il gravame sarebbe comunque stato respinto. Infatti se l’esecuzione è diretta contro un’eredità non divisa, la notifica degli atti esecutivi deve avvenire al rappresentante dell’eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi (art. 65 cpv. 3 LEF). Il creditore non ha quindi la scelta; prima di procedere egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti dell’eventuale esistenza di un esecutore testamentario, di un amministratore o di un rappresentante designato dagli stessi eredi (cfr. Rep. 1970, p.72). L’Autorità di vigilanza deve esaminare nella procedura di ricorso se la persona cui sono stati notificati atti esecutivi per l’eredita non divisa, o che ha dato procura per il ritiro a un’altra persona, è compresa nella cerchia delle persone menzionate nell’art. 65 cpv. 3 LEF (DTF 101 III 7). Commette un abuso di diritto il creditore che fa notificare un precetto esecutivo a un coerede che egli presume non faccia opposizione, mentre si astiene dal notificarlo a un coerede da cui deve attendersi con certezza un‘opposizione (DTF 107 III 10). 4. Nel caso di specie la Comunione Ereditaria escussa è composta di __________, __________ brogi e __________. Il precetto esecutivo è stato quindi correttamente intimato a uno degli eredi, vale a dire __________. Il fatto che egli non abbia formulato opposizione al precetto esecutivo non induce a ritenere che la __________ abbia  commesso un abuso di diritto. Infatti la creditrice ha fatto notificare il precetto all’unico erede domiciliato in Ticino, atteso che la quota nella Comunione ereditaria spettante a ____________________ è stata acquistata all’incanto presso l’UE di Lugano, da __________ il 28 settembre

1992. L’operato dell’UE di Lugano deve quindi essere ritenuto corretto, avendo quest’ultimo applicato correttamente l’art. 65 cpv. 3 LEF. Il ricorso non merita quindi tutela neppure nel merito. 5. Le censure della ricorrente relative al fondamento del credito posto in esecuzione concernono questioni di merito che quindi sfuggono al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza. 6. Ne consegue l'irricevibilità del gravame, destinato comunque alla reiezione. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 65 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 9 maggio 1997 di __________, è irricevibile per tardività. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria