Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Ex
art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di
commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la notificazione degli
atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre è stato abrogato l’art.
47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione in merito al foro
dell’esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle quali vanno
notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol. III 16 luglio
1991 p. 36/37).
Ex
art. 393 n. 4 CC l’Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni
qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in
specie nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una
corporazione, quando non sia altrimenti provveduto all’amministrazione. Secondo
la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv. 2 vLEF
(cfr. lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale all’Obergericht del Canton Zurigo). La nuova LEF
prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità
parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel
caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano
all’autorità tutoria competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna
indicazione in merito al foro, ricalca l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel
marginale dell’art. 68c nLEF è stato sì indicato “Debitore sotto autorità
parentale o tutela”, tuttavia l’applicazione di questa norma non può essere
limitata unicamente alle persone fisiche, considerato che l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF
non faceva distinzione tra persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e
68d nLEF, in sostituizione dell’art. 47 vLEF, regolano la notifica allorquando
il debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr.
23 p.428). Va poi rilevato che l’art. 68d n. 2 nLEF disciplina la
notificazione di atti esecutivi al debitore e al curatore, nei casi di curatela
secondo gli art. da 392 a 394 CC, dal momento in cui la nomina è già avvenuta
ed è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione, mentre per il
periodo antecedente tale designazione la norma è silente. Non vi è tuttavia
motivo di credere che nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, per
la quale non è ancora stato nominato un curatore, il legislatore abbia voluto
impedire la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria. Pertanto quanto
rilevato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
nella citata lettera 18 febbraio 1983, secondo la quale, nel caso in cui
mancando ad una società un rappresentate legale e non essendo ancora stato
nominato un curatore, gli atti esecutivi vanno notificati all’autorità tutoria,
vale anche dopo l’entrata in vigore della nuova LEF.
E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.1997 15.1997.74
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00074 Lugano 20 maggio 1997 B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 12 maggio 1997 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la notifica del PE nell’esecuzione n. __________ promossa contro la __________ da __________; ritenuto in fatto: A. Con PE __________ la __________ procede contro la __________. Il PE, emesso con l’indicazione “____________________ ”, è stato notificato il 2 maggio 1997 alla __________. B. Contro siffatta notifica si è tempestivamente aggravata la __________ argomentando che, invece di attendere l’istituzione della curatela di amministrazione, l’UE di Lugano le ha direttamente notificato il PE e ciò sulla base di una lettera (direttiva) datata 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale inviata all’Obergericht del Cantone Zurigo. Secondo la ricorrente con l’entrata in vigore della nuova LEF vi sono stati però dei cambiamenti. L’art. 68c nLEF consente effettivamente la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria competente qualora il debitore non abbia un rappresentante legale. Questa norma riguarda però i casi di debitori sotto autorità parentale o sotto tutela, quindi unicamente persone fisiche. Alla società anonima, essendo una persona giuridica, non è applicabile l’art. 68c nLEF. Qualora non sia provveduto altrimenti all’amministrazione del patrimonio di una persona giuridica, l’autorità tutoria è tenuta ad istanza dell’interessato o d’ufficio, a designare un curatore in applicazione dell’art. 393 n. 4 CC. Secondo la ricorrente, per la notifica di atti esecutivi, va quindi applicato l’art. 68d n. 2 nLEF, secondo il quale gli stessi si notificano al curatore in caso di curatela ex art. da 392 a 394 CC dal momento in cui la nomina è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione. La notifica di atti esecutivi alla Delegazione tutoria non è pertanto più possibile nei casi in cui il debitore non è soggetto ad autorità parentale, tutela o assistenza. Considerato in diritto: 1. Ex art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre è stato abrogato l’art. 47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione in merito al foro dell’esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle quali vanno notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol. III 16 luglio 1991 p. 36/37). Ex art. 393 n. 4 CC l’Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in specie nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una corporazione, quando non sia altrimenti provveduto all’amministrazione. Secondo la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv. 2 vLEF (cfr. lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all’Obergericht del Canton Zurigo). La nuova LEF prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano all’autorità tutoria competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna indicazione in merito al foro, ricalca l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel marginale dell’art. 68c nLEF è stato sì indicato “Debitore sotto autorità parentale o tutela”, tuttavia l’applicazione di questa norma non può essere limitata unicamente alle persone fisiche, considerato che l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF non faceva distinzione tra persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e 68d nLEF, in sostituizione dell’art. 47 vLEF, regolano la notifica allorquando il debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr. 23 p.428). Va poi rilevato che l’art. 68d n. 2 nLEF disciplina la notificazione di atti esecutivi al debitore e al curatore, nei casi di curatela secondo gli art. da 392 a 394 CC, dal momento in cui la nomina è già avvenuta ed è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione, mentre per il periodo antecedente tale designazione la norma è silente. Non vi è tuttavia motivo di credere che nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, per la quale non è ancora stato nominato un curatore, il legislatore abbia voluto impedire la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria. Pertanto quanto rilevato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella citata lettera 18 febbraio 1983, secondo la quale, nel caso in cui mancando ad una società un rappresentate legale e non essendo ancora stato nominato un curatore, gli atti esecutivi vanno notificati all’autorità tutoria, vale anche dopo l’entrata in vigore della nuova LEF. 2. Il ricorso 12 maggio 1997 della __________ va quindi respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 TLEF). Per i quali motivi richiamati gli art. 17 e 68c e d LEF pronuncia 1. Il ricorso 12 maggio 1997 della __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente: La segretaria: