Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Ex
art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di
commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la notificazione degli
atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre è stato abrogato l’art.
47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione in merito al foro
dell’esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle quali vanno
notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la revisione della
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol. III 16 luglio
1991 p. 36/37).
Ex
art. 393 n. 4 CC l’Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta
una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in ispecie
nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una corporazione,
quando non sia altrimenti provveduto all’amministrazione. Secondo la vecchia
LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv. 2 vLEF (cfr.
lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale all’Obergericht del Canton Zurigo). La nuova LEF prevede all’art.
68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli
atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel caso in cui non abbia
un rappresentante legale, gli atti si notificano all’autorità tutoria
competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna indicazione in merito
al foro, ricalca l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel marginale dell’art. 68c nLEF è
stato sì indicato “Debitore sotto autorità parentale o tutela”, tuttavia
l’applicazione di questa norma non può essere limitata unicamente alle persone
fisiche, considerato che l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF non faceva distinzione tra
persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e 68d nLEF, in sostituizione dell’art.
47 vLEF, regolano la notifica allorquando il debitore è sotto autorità
parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr. 23 p.428). Va poi rilevato che
l’art. 68d n. 2 nLEF disciplina la notificazione di atti esecutivi al debitore
e al curatore, nei casi di curatela secondo gli art. da 392 a 394 CC, dal
momento in cui la nomina è già avvenuta ed è stata pubblicata o comunicata
all’ufficio esecuzione, mentre per il periodo antecedente tale designazione la
norma è silente. Non vi è tuttavia motivo di credere che nel caso in cui il
debitore è una persona giuridica, per la quale non è ancora stato nominato un
curatore, il legislatore abbia voluto impedire la notifica di atti esecutivi
all’autorità tutoria. Pertanto quanto rilevato dalla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale nella citata lettera 18 febbraio 1983,
secondo la quale, nel caso in cui mancando ad una società un rappresentate
legale e non essendo ancora stato nominato un curatore, gli atti esecutivi
vanno notificati all’autorità tutoria, vale anche dopo l’entrata in vigore
della nuova LEF.
E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.1997 15.1997.73
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00073 Lugano 20 maggio 1997 B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituizione del giudice Cometta, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 12 maggio 1997 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la notifica del PE nell’esecuzione n. __________ promossa contro la __________ da __________; ritenuto in fatto: A. Con PE n __________ __________ procede contro lla __________. Il PE, emesso con l’indicazione __________ *priva di amministrazione* a __________ ”, è stato notificato il 7 maggio 1997 alla ____________________. B. Contro siffatta notifica si è tempestivamente aggravata la __________ argomentando che, invece di attendere l’istituzione della curatela di amministrazione, l’UE di Lugano le ha direttamente notificato il PE e ciò sulla base di una lettera (direttiva) datata 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale inviata all’Obergericht del Cantone Zurigo. Secondo la ricorrente con l’entrata in vigore della nuova LEF vi sono stati però dei cambiamenti. L’art. 68c nLEF consente effettivamente la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria competente qualora il debitore non abbia un rappresentante legale. Questa norma riguarda però i casi di debitori sotto autorità parentale o sotto tutela, quindi unicamente persone fisiche. Alla società anonima, essendo una persona giuridica, non è applicabile l’art. 68c nLEF. Qualora non sia provveduto altrimenti all’amministrazione del patrimonio di una persona giuridica, l’autorità tutoria è tenuta ad istanza dell’interessato o d’ufficio, a designare un curatore in applicazione dell’art. 393 n. 4 CC. Secondo la ricorrente, per la notifica di atti esecutivi, va quindi applicato l’art. 68d n. 2 nLEF, secondo il quale gli stessi si notificano al curatore in caso di curatela ex art. da 392 a 394 CC dal momento in cui la nomina è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione. La notifica di atti esecutivi alla Delegazione tutoria non è pertanto più possibile nei casi in cui il debitore non è soggetto ad autorità parentale, tutela o assistenza. Considerato in diritto: 1. Ex art. 46 cpv. 2 nLEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre è stato abrogato l’art. 47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione in merito al foro dell’esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle quali vanno notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol. III 16 luglio 1991 p. 36/37). Ex art. 393 n. 4 CC l’Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in ispecie nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una corporazione, quando non sia altrimenti provveduto all’amministrazione. Secondo la vecchia LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv. 2 vLEF (cfr. lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all’Obergericht del Canton Zurigo). La nuova LEF prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano all’autorità tutoria competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna indicazione in merito al foro, ricalca l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel marginale dell’art. 68c nLEF è stato sì indicato “Debitore sotto autorità parentale o tutela”, tuttavia l’applicazione di questa norma non può essere limitata unicamente alle persone fisiche, considerato che l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF non faceva distinzione tra persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e 68d nLEF, in sostituizione dell’art. 47 vLEF, regolano la notifica allorquando il debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr. 23 p.428). Va poi rilevato che l’art. 68d n. 2 nLEF disciplina la notificazione di atti esecutivi al debitore e al curatore, nei casi di curatela secondo gli art. da 392 a 394 CC, dal momento in cui la nomina è già avvenuta ed è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione, mentre per il periodo antecedente tale designazione la norma è silente. Non vi è tuttavia motivo di credere che nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, per la quale non è ancora stato nominato un curatore, il legislatore abbia voluto impedire la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria. Pertanto quanto rilevato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella citata lettera 18 febbraio 1983, secondo la quale, nel caso in cui mancando ad una società un rappresentate legale e non essendo ancora stato nominato un curatore, gli atti esecutivi vanno notificati all’autorità tutoria, vale anche dopo l’entrata in vigore della nuova LEF. 2. Il ricorso 12 maggio 1997 della __________ va quindi respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 TLEF). Per i quali motivi richiamati gli art. 17 e 68c e d LEF pronuncia 1. Il ricorso 12 maggio 1997 della __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente: La segretaria: