opencaselaw.ch

15.1997.53

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-06 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 vLEF, 2 disposizioni finali LEF e 1 titolo finale CC PRONUNCIA 1. Il ricorso di __________ e __________, è accolto. 1.1. Di conseguenza l'UEF di Locarno darà indilatamente seguito alla domanda d'esecuzione 14 marzo 1997. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione:    -    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.11.1997 15.1997.53

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00053 Lugano 6 novembre 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 28 marzo 1997 di __________ rappr. dall'avv. __________ contro l'operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura esecutiva dipendente dalla domanda d'esecuzione 14 marzo 1997 formulata da __________ contro __________ in materia di responsabilità dell'organo d'esecuzione ex art. 5 LEF; viste le osservazioni 3 aprile 1997 dell'UEF di Locarno; ritenuto in fatto e considerando in diritto che i creditori intendono procedere nel 1997 contro l'escusso, già Ufficiale esecutore, per fatti riferiti all'attività svolta dal precettato quale funzionario della __________ prima del 31 dicembre 1996, in connessione con l'esecuzione del sequestro decretato il 7 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona contro __________ su istanza di __________; che gli stessi fatti già avevano determinato i precettanti a far emettere il 13 marzo 1996 dall'UEF di Locarno il precetto esecutivo n. __________ contro __________ per lo stesso importo di fr. 50'000.--; che la nuova domanda d'esecuzione del 14 marzo 1997 non ha portato all'emissione del PE, l'UEF di Locarno avendo respinto - con provvedimento 24 marzo 1997 - tale domanda con riferimento all'art. 5 cpv.2 LEF in vigore dal 1° gennaio 1997, secondo cui il presunto danneggiato non ha azione contro il preteso colpevole; che con tempestivo gravame 28 marzo 1997 - erroneamente indicato quale "reclamo" in luogo del corretto "ricorso" - i creditori insistono perché l'organo d'esecuzione dia seguito alla domanda d'esecuzione inoltrata, protestate spese e ripetibili; che i creditori sono dell'avviso che sia applicabile la LEF nella sua formulazione precedentemente in vigore e che pertanto la pretesa creditoria possa essere fatta valere direttamente contro il preteso responsabile del danno; che dal 1° gennaio 1997 è stata introdotta la responsabilità causale e primaria del Cantone ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal diritto esecutivo federale; che l'innovazione è di grande portata per il danneggiato - creditore, debitore, terzo che è parte o no nella vicenda esecutiva - che si vede ora semplificata di molto la procedura di risarcimento dei danni, con in più la possibilità di ottenere anche il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale: infatti non è più tenuto a provare la colpa e non deve più ricorrere a un secondo processo per far valere la rifusione integrale del pregiudizio subito per insolvenza dell'organo d'esecuzione e fallimento; che nel caso di specie si pone la questione di diritto transitorio se è applicabile la vecchia normativa sulla responsabilità, come ritengono i ricorrenti, oppure quella nuova come sostiene l'UEF di Locarno; che i ricorrenti asseverano che i fatti posti a fondamento della pretesa dedotta in esecuzione si sono realizzati completamente nel 1995 (cfr. ricorso p.3, n. 6 i.f.); che siffatta conclusione trova conforto nella notifica 13 marzo 1996 del PE n. __________ tra le stesse parti e per il medesimo titolo; che la questione sottoposta a giudizio non rientra tra quelle di mero tenore procedurale disciplinate dall'art. 2 cpv.1 e 2 disposizioni finali LEF e nemmeno nelle previsioni di natura materiale ex art. 2 cpv.3-5 disposizioni finali LEF; che per il principio della non retroattività - valido quale principio generale del diritto intertemporale, con riferimento all'art. 1 titolo finale CC - torna applicabile nel caso in esame la vecchia normativa ex art. 5-7 vLEF (cfr. Franco Lorandi / Ivo Schwander, Intertemporales Recht und Übergangsbestimmungen im revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in: AJP 1996, p.1467); che gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 5 nLEF sono regolati, anche successivamente, dal pregresso art. 5 vLEF siccome vigente al tempo in cui i fatti dedotti in esecuzione si sono verificati (art. 1 cpv.1 titolo finale CC, mutatis mutandis); che pertanto gli atti compiuti prima del 1° gennaio 1997 sono regolati - per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti - anche per l'avvenire dalle disposizioni vigenti quando ebbero luogo (art. 1 cpv.2 titolo finale CC, mutatis mutandis); che il ricorso va pertanto accolto, nel caso di specie trovando applicazione - ai fini dell'emissione del richiesto precetto esecutivo - la responsabilità per colpa dell'organo d'esecuzione in applicazione dell'art. 5 vLEF; che l'UEF di Locarno procederà pertanto all'emissione del richiesto PE; che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo LEF) e non ricorrendo i presupposti dell'art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF); richiamati gli art. 5 vLEF, 2 disposizioni finali LEF e 1 titolo finale CC PRONUNCIA 1. Il ricorso di __________ e __________, è accolto. 1.1. Di conseguenza l'UEF di Locarno darà indilatamente seguito alla domanda d'esecuzione 14 marzo 1997. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione:    -    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria