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15.1997.44

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-05-06 · Italiano TI
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 2 Per consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons. 2, 108 III 69 e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale dei fallimenti costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 vOTLEF. Tali prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III

67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons. 7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in : BlSchK 1971 p.130-132).

E. 2.1 La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale per il periodo fino al 31 dicembre 1996 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria: - __________ fr. 135.-- - avv. __________ fr. 165.-- - avv. __________ fr. 125.-- - contabile fr. 80.-- - lavori di segretariato fr. 50.--

E. 2.2 Vengono riconosciute le seguenti ore di lavoro necessarie: - __________ 250 ore; - Avv. __________ 60 ore; - Avv. __________ 470 ore; - contabile 150 ore; - lavori di segretariato 40 ore.

E. 2.3 La rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento __________, per il periodo fino al 31 dicembre 1996 è determinata come segue: - __________ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33’750.-- - avv. __________ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9’900.-- - avv. __________ (470 h X fr.125.--)=  fr. 58’750.-- - contabile ( 150 h X fr. 80.--)= fr. 12’000.-- - segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2’000.-- Totale: fr. 116’400.-- 3. Non si prelevano spese. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 5. Intimazione a:

-       __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

E. 3 L’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta applicazione della OTLEF(DTF 108 III 69). Anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate. Di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2). Avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, la determinazione della rimunerazione non è vincolata alle tariffe professionali, ad esempio dalla Tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons. 2 e 114 III 45-46). Per la ratio della OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista - nell’ambito dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons. 3a). Un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato. Il collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato. Le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di fr. 100.-- se libero professionista e di fr. 75.-- negli altri casi (cfr. Art. 2 cpv. 1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nel testo dell’Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU 1991 p. 2). L’art. 36 LTG (RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d’ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% dell’onorario previsto dalla tariffa dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA in: RL 3.2.1.1.2); per l’art. 10 cpv. 1 TOA l’onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--.

E. 4 Orbene, il fallimento della società in nome collettivo __________ decretato il 4 agosto 1994 è stato preceduto da un periodo di moratoria concordataria iniziato il 3 dicembre 1993 e terminato il 30 giugno 1994 con il decreto di non omologazione del concordato con abbandono dell’attivo. Alla funzione di commissario del concordato era stato designato __________, il quale si avvalse dei servizi e delle strutture della __________. Al momento della nomina dell’amministrazione speciale del fallimento la fattispecie era quindi già nota ad __________ ed ai suoi collaboratori della __________, ciò che li ha sicuramente agevolati nell’espletazione del mandato. Di conseguenza le relative difficoltà incontrate dall’amministrazione speciale del fallimento nel corso del proprio operato, sono sicuramente state mitigate dalla conoscenza dei fatti e dall’attività svolta durante la moratoria concordataria, già fatturata in tale sede e qui non oggetto d’esame.

E. 5 Le tariffe prospettate dall’amministrazione speciale fallimentare non possono quindi essere accettate, in quanto in manifesto contrasto con i principi giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. La rimunerazione oraria fatturata risulta infatti essere la seguente, senza distinzione tra attività di natura complessa o straordinaria e semplice o ordinaria, con i passaggi intermedi: - __________ fr. 240.-- - avv. __________ fr. 240.-- - avv. __________ fr. 180.-- - lavori di segretariato fr. 180.-- - contabilità fr.180.-- Il caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari difficoltà, se si eccettuano alcune notifiche di credito il cui esame ha richiesto un dispendio di tempo maggiore, si pensi a titolo esemplificativo alle notifiche di credito __________. Di conseguenza dall’esame delle insinuazioni di credito e della graduatoria, in cui risultano iscritti 100 creditori, ne discende che l’attività svolta dall’amministrazione fallimentare speciale deve essere ritenuta di media difficoltà, considerando che le prestazioni che hanno richiesto un impegno intellettuale accresciuto sono state compensate da attività di natura ordinaria. Avuto riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, le tariffe applicabili sono quindi le seguenti: - __________ fr. 135.-- - avv. __________ fr. 165.-- - avv. __________ fr. 125.-- - contabile fr. 80.-- - lavori di segretariato fr. 50.-- Sarebbe opportuno de lege ferenda modificare la OTLEF nel senso di prevedere l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in piena autonomia - di far capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato). Questa Camera non può comunque prescindere dall’applicazione della OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi indicata dall’amministrazione speciale fallimentare.

6.     Dall’inizio della propria attività sino al 31 dicembre 1996 l’amministrazione fallimentare speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro: - __________ 518 ore e 50 minuti, - Avv. __________ 119 ore e 50 minuti, - Avv. __________ 962 ore e 15 minuti, - contabile 296 ore, - lavori di segretariato 73 ore e 50 minuti. Orbene, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono manifestamente eccessive se si considera che l’amministrazione fallimentare è composta di persone di provata esperienza, in grado di agevolare e snellire la procedura di liquidazione, con conseguente riduzione del dispendio di ore di lavoro. A titolo di esempio si fa riferimento alla prima assemblea dei creditori svoltasi il 27 settembre 1994, nel corso della quale venne conferito il mandato all’amministrazione speciale, durata 15 minuti per la quale vengono fatturate 2 ore e 30 minuti a 240 fr./h. Ora, prescindendo da un’analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato  sino al 31 dicembre 1996 corrispondendo a più di un anno di lavoro a tempo pieno, è palesemente eccessivo e non giustificabile dal risultato conseguito, considerando che solo i creditori garantiti da pegno e quelli in prima classe potranno essere coperti, mentre per gli altri creditori verranno rilasciati degli attestati di carenza beni. Infatti per le seguenti prestazioni le ore fatturate ammontano a : 11.11.94/21.6.96 riunioni amministrazione speciale 169 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima fatturata); 10.3.95/13.3.95 aggiudicazione a trattative private dei mezzi mobiliari di produzione 12 ore e 30 minuti a 180.-- fr./h (tariffa minima); 9.1.95/8.2.95 allestimento tabella insinuazioni (100 creditori) 26 ore a fr. 180.--/h (tariffa minima); 10.2.95/19.11.96 gestione debitori 63 ore a fr. 180.-- (tariffa minima); 16.2.95/26.11.96 controllo e gestione contabilità 88 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima); 10.10.96/23.12.96 allestimento e deposito graduatoria e elenchi oneri (100 creditori e 3 immobili) 95 ore e 30 minuti a180.-- fr./h (tariffa minima); 11.9.96/4.12.96 verifica crediti  69 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima); 8.3.95/29.11.96 lavori diversi 56 ore a 240.--fr./h. Tale dispendio di tempo non è in alcun modo sostenibile, specie considerando che molti creditori del fallimento lo erano anche nella precedente procedura concordataria e quindi l’allestimento della graduatoria non avrebbe dovuto comportare particolari difficoltà, come invece pare essere stato il caso esaminando le ore fatturate. L’ausilio dei mezzi informatici ha inoltre sicuramente facilitato la gestione della procedura di liquidazione fallimentare, eliminando l’esecuzione di tutte le operazioni di carattere ripetitivo, come ad esempio l’invio di circolari o la stesura di tabelle che possono essere demandate all’elaboratore elettronico. Ulteriore elemento che dimostra l’esuberanza di ore fatturate, in particolare da __________, è costituito dal fatto che l’Ufficiale __________, pure membro dell’amministrazione speciale, non ha esposto alcunché per le prestazioni eseguite, e ciò malgrado la sua costante presenza alle riunioni dell’amministrazione speciale. Occorre anche tener conto che il lavoro eseguito e fatturato si estende solo fino al deposito della graduatoria, quindi mancano ancora alcune fasi fondamentali della procedura fallimentare, quali la IIa assemblea dei creditori, la realizzazione degli immobili, nonché lo stato di riparto e il rilascio degli attestati di carenza di beni. Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che per il trattamento di un’insinuazione tardiva sono stati richiesti al creditore fr. 8’000.--, poi ridotti a fr. 5’000.--, quale anticipo spese, calcolando 2 giorni di lavoro per 2 persone a 180.--fr./h. oltre a fr. 2’000.-- per “ spese invii + pubblic. “. Tale richiesta appare esorbitante considerando che il credito vantato era già stato insinuato nel concordato. Ma vi è di più: l’amministrazione fallimentare speciale, quale organo che svolge funzioni pubbliche nell’interesse dei creditori e del debitore, con la sua richiesta di anticipazione fuori da ogni ragionevolezza ha determinato la rinuncia del creditore all’insinuazione tardiva, benché l’anticipo di fr. 8’000.-- sia stato successivamente ridotto a fr. 5’000.--, pur con il rilievo che “ eventuali spese occasionate dal trattamento della notifica che dovessero superare l’importo anticipato saranno poste a carico “ della creditrice tardiva. Anche fr. 2’000.-- per spese postali e avvisi FUSC e FUC sono importi avulsi dalla realtà, quando solo si pensi che per le pubblicazioni in via edittale bastano fr. 200.--/300.-- complessivamente e che non occorre avviso personale a tutti i creditori, ma solo se del caso al creditore tardivo se il credito non viene riconosciuto nella sua interezza. Va poi anche detto che non é chiaro come si giunga a 32 ore partendo dalle indicazioni orarie sulla previsione dei tempi così formulate da __________ ( cfr. appunti manoscritti accompagnanti l’insinuazione __________): accertamento credito: 2 ore sentire __________: 1 ora decisione amm.s.f.: 4 ore info Del. Creditori: 4 ore richiesta d’anticipo a __________: 1 ora iscrizione nella tabella: 2 ore tabella stampa insinuazioni: elenco creditori:                        2 ore elenco posta: stampa graduatoria + firme di tutti - lettere ai creditori: 2 ore Totale ore 18. Va detto che per le attività indicate non occorrono più di 4/5 ore. Riassumendo, si è passati da 4/5 ore dapprima a 18 e poi a 32 ore con una progressione che non può che preoccupare l’Autorità chiamata a tassare le prestazioni dell’amministrazione fallimentare speciale. Nell’ambito della procedura di liquidazione del fallimento __________ l’amministrazione speciale si é occupata anche dell’analisi dei bilanci 1990-1995 __________ e dell’attività connessa con tale società. La __________ con sede a __________ è una società anonima in fallimento di cui __________, socio della fallita, era amministratore unico. Il pacchetto azionario della __________ è detenuto, in parti uguali dalla __________ e da __________. Tale circostanza non giustifica comunque il fatto che prestazioni concernenti il fallimento __________ vengano accollate alla procedura fallimentare in oggetto e fatturate dall’amministrazione speciale. Di conseguenza dalle fatture presentate dall’amministrazione speciale del fallimento vanno depennate le seguenti ore di lavoro: - __________ 30 ore; - avv. __________ 15 ore; - __________ (avv. __________) 40 ore. Da tutto questo lavoro (85 ore) non é emerso qualsivoglia attivo: sarebbero bastate una decina d’ore per acquisire nozioni sufficienti per concludere che un’indagine ulteriore non avrebbe dato frutti. Non è inoltre da ritenere corretto l’agire del commissario __________, il quale ha insinuato nel fallimento la propria nota di onorario relativa al pregresso concordato, indirizzando la stessa direttamente al debitore,  omettendo di fare eseguire dal Giudice del concordato la tassazione prevista dagli art. 61 vOTLEF.

E. 7 Questa Camera esaminata la documentazione richiesta, pur non potendo dubitare in astratto che siano state effettivamente impiegate le ore indicate, deve tuttavia rilevare che - secondo i canoni usati abitualmente per valutare l’attività svolta dall’amministrazione fallimentare speciale operante secondo criteri di razionalità e cosciente del rapporto costi/benefici di ogni singola prestazione - si giustificano le seguenti ore di lavoro, tenuto conto dei criteri di ripartizione espressi dall’amministrazione fallimentare speciale: - __________ 250 ore; - Avv. __________ 60 ore; - Avv. __________ 470 ore; - contabile 150 ore; - lavori di segretariato 40 ore.

E. 8 Tenuto conto della riduzione tariffale di cui al considerando 5, nonché dell’ eliminazione delle ore di lavoro superflue effettuate ma non necessarie, in quanto in manifesto contrasto con il principio secondo cui deve sempre esistere una relazione ragionevole e sostenibile tra costi e benefici, si ottiene una retribuzione dell’amministrazione speciale per l’attività prestata sino al 31 dicembre 1996 pari a: - __________ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33’750.-- - avv. __________ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9’900.-- - avv. __________ (470 h X fr.125.--)=  fr. 58’750.-- - contabile ( 150 h X fr. 80.--)= fr. 12’000.-- - segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2’000.-- Totale: fr. 116’400.--

E. 9 La ricorrente censura il fatto che l’amministrazione speciale del fallimento abbia delegato alla __________ lo svolgimento di mansioni che sarebbero di spettanza dell’amministrazione fallimentare, della quale tale fiduciaria non farebbe parte. L’amministrazione speciale del fallimento svolge un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa stregua dell’ufficio dei fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71). Dal profilo disciplinare l’amministrazione speciale del fallimento è sottoposta all’Autorità di vigilanza così come l’ufficio dei fallimenti (DTF 112 III 71-72; art. 241 LEF e art. 14 cpv. 2 LEF). Nel caso in esame l’aver delegato l’esecuzione di mansioni di contabilità, segretariato, nonché consulenza giuridica alla __________ è da ritenere corretto. Infatti il poter disporre di una simile struttura e organizzazione, dovrebbe consentire, fermo restando l’applicazione delle tariffe di cui sopra e un’oculata gestione del tempo, il contenimento dei costi entro limiti accettabili. Resta comunque inteso che dell’attività svolta dalla __________ rimangono responsabili i membri dell’amministrazione speciale fallimentare nominati dalla prima assemblea dei creditori. La richiesta della ricorrente di annullare la remunerazione della __________ non può quindi essere accolta.

E. 10 Non si prelevano spese. Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a vOTLEF pronuncia:            1. Il ricorso 11 marzo 1997 __________, è irricevibile.

E. 30 minuti a 180.-- fr./h (tariffa minima);

9.1.95/8.2.95 allestimento tabella insinuazioni (100 creditori) 26 ore a fr. 180.--/h (tariffa minima);

10.2.95/19.11.96 gestione debitori 63 ore a fr. 180.-- (tariffa minima);

16.2.95/26.11.96 controllo e gestione contabilità 88 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima);

10.10.96/23.12.96 allestimento e deposito graduatoria e elenchi oneri (100 creditori e 3 immobili) 95 ore e 30 minuti a180.-- fr./h (tariffa minima);

11.9.96/4.12.96 verifica crediti  69 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima);

8.3.95/29.11.96 lavori diversi 56 ore a 240.--fr./h.

Tale dispendio di tempo non è in alcun modo sostenibile, specie considerando che molti creditori del fallimento lo erano anche nella precedente procedura concordataria e quindi l’allestimento della graduatoria non avrebbe dovuto comportare particolari difficoltà, come invece pare essere stato il caso esaminando le ore fatturate. L’ausilio dei mezzi informatici ha inoltre sicuramente facilitato la gestione della procedura di liquidazione fallimentare, eliminando l’esecuzione di tutte le operazioni di carattere ripetitivo, come ad esempio l’invio di circolari o la stesura di tabelle che possono essere demandate all’elaboratore elettronico. Ulteriore elemento che dimostra l’esuberanza di ore fatturate, in particolare da __________, è costituito dal fatto che l’Ufficiale __________, pure membro dell’amministrazione speciale, non ha esposto alcunché per le prestazioni eseguite, e ciò malgrado la sua costante presenza alle riunioni dell’amministrazione speciale. Occorre anche tener conto che il lavoro eseguito e fatturato si estende solo fino al deposito della graduatoria, quindi mancano ancora alcune fasi fondamentali della procedura fallimentare, quali la IIa assemblea dei creditori, la realizzazione degli immobili, nonché lo stato di riparto e il rilascio degli attestati di carenza di beni.

Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che per il trattamento di un’insinuazione tardiva sono stati richiesti al creditore fr. 8’000.--, poi ridotti a fr. 5’000.--, quale anticipo spese, calcolando 2 giorni di lavoro per 2 persone a 180.--fr./h. oltre a fr. 2’000.-- per “ spese invii + pubblic. “. Tale richiesta appare esorbitante considerando che il credito vantato era già stato insinuato nel concordato. Ma vi è di più: l’amministrazione fallimentare speciale, quale organo che svolge funzioni pubbliche nell’interesse dei creditori e del debitore, con la sua richiesta di anticipazione fuori da ogni ragionevolezza ha determinato la rinuncia del creditore all’insinuazione tardiva, benché l’anticipo di fr. 8’000.-- sia stato successivamente ridotto a fr. 5’000.--, pur con il rilievo che “ eventuali spese occasionate dal trattamento della notifica che dovessero superare l’importo anticipato saranno poste a carico “ della creditrice tardiva. Anche fr. 2’000.-- per spese postali e avvisi FUSC e FUC sono importi avulsi dalla realtà, quando solo si pensi che per le pubblicazioni in via edittale bastano fr. 200.--/300.-- complessivamente e che non occorre avviso personale a tutti i creditori, ma solo se del caso al creditore tardivo se il credito non viene riconosciuto nella sua interezza. Va poi anche detto che non é chiaro come si giunga a 32 ore partendo dalle indicazioni orarie sulla previsione dei tempi così formulate da __________ ( cfr. appunti manoscritti accompagnanti l’insinuazione __________):

accertamento credito: 2 ore

sentire __________: 1 ora

decisione amm.s.f.: 4 ore

info Del. Creditori: 4 ore

richiesta d’anticipo a __________: 1 ora

iscrizione nella tabella: 2 ore

tabella stampa insinuazioni:

elenco creditori:                        2 ore

elenco posta:

stampa graduatoria + firme di tutti - lettere ai creditori: 2 ore

Totale ore 18.

Va detto che per le attività indicate non occorrono più di 4/5 ore. Riassumendo, si è passati da 4/5 ore dapprima a 18 e poi a 32 ore con una progressione che non può che preoccupare l’Autorità chiamata a tassare le prestazioni dell’amministrazione fallimentare speciale.

Nell’ambito della procedura di liquidazione del fallimento __________ l’amministrazione speciale si é occupata anche dell’analisi dei bilanci 1990-1995 __________ e dell’attività connessa con tale società. La __________ con sede a __________ è una società anonima in fallimento di cui __________, socio della fallita, era amministratore unico. Il pacchetto azionario della __________ è detenuto, in parti uguali dalla __________ e da __________.

Tale circostanza non giustifica comunque il fatto che prestazioni concernenti il fallimento __________ vengano accollate alla procedura fallimentare in oggetto e fatturate dall’amministrazione speciale. Di conseguenza dalle fatture presentate dall’amministrazione speciale del fallimento vanno depennate le seguenti ore di lavoro:

- __________ 30 ore;

- avv. __________ 15 ore;

- __________ (avv. __________) 40 ore.

Da tutto questo lavoro (85 ore) non é emerso qualsivoglia attivo: sarebbero bastate una decina d’ore per acquisire nozioni sufficienti per concludere che un’indagine ulteriore non avrebbe dato frutti.

Non è inoltre da ritenere corretto l’agire del commissario __________, il quale ha insinuato nel fallimento la propria nota di onorario relativa al pregresso concordato, indirizzando la stessa direttamente al debitore,  omettendo di fare eseguire dal Giudice del concordato la tassazione prevista dagli art. 61 vOTLEF.

7.Questa Camera esaminata la documentazione richiesta, pur non potendo dubitare in astratto che siano state effettivamente impiegate le ore indicate, deve tuttavia rilevare che - secondo i canoni usati abitualmente per valutare l’attività svolta dall’amministrazione fallimentare speciale operante secondo criteri di razionalità e cosciente del rapporto costi/benefici di ogni singola prestazione - si giustificano le seguenti ore di lavoro, tenuto conto dei criteri di ripartizione espressi dall’amministrazione fallimentare speciale:

- __________ 250 ore;

- Avv. __________ 60 ore;

- Avv. __________ 470 ore;

- contabile 150 ore;

- lavori di segretariato 40 ore.

8.Tenuto conto della riduzione tariffale di cui al considerando 5, nonché dell’ eliminazione delle ore di lavoro superflue effettuate ma non necessarie, in quanto in manifesto contrasto con il principio secondo cui deve sempre esistere una relazione ragionevole e sostenibile tra costi e benefici, si ottiene una retribuzione dell’amministrazione speciale per l’attività prestata sino al 31 dicembre 1996 pari a:

- __________ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33’750.--

- avv. __________ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9’900.--

- avv. __________ (470 h X fr.125.--)=  fr. 58’750.--

- contabile ( 150 h X fr. 80.--)= fr. 12’000.--

- segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2’000.--

Totale: fr. 116’400.--

9.La ricorrente censura il fatto che l’amministrazione speciale del fallimento abbia delegato alla __________ lo svolgimento di mansioni che sarebbero di spettanza dell’amministrazione fallimentare, della quale tale fiduciaria non farebbe parte.

L’amministrazione speciale del fallimento svolge un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa stregua dell’ufficio dei fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71). Dal profilo disciplinare l’amministrazione speciale del fallimento è sottoposta all’Autorità di vigilanza così come l’ufficio dei fallimenti (DTF 112 III 71-72; art. 241 LEF e art. 14 cpv. 2 LEF).

Nel caso in esame l’aver delegato l’esecuzione di mansioni di contabilità, segretariato, nonché consulenza giuridica alla __________ è da ritenere corretto. Infatti il poter disporre di una simile struttura e organizzazione, dovrebbe consentire, fermo restando l’applicazione delle tariffe di cui sopra e un’oculata gestione del tempo, il contenimento dei costi entro limiti accettabili. Resta comunque inteso che dell’attività svolta dalla __________ rimangono responsabili i membri dell’amministrazione speciale fallimentare nominati dalla prima assemblea dei creditori.

La richiesta della ricorrente di annullare la remunerazione della __________ non può quindi essere accolta.

10.Non si prelevano spese.

Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a vOTLEF

pronuncia:            1.Il ricorso 11 marzo 1997 __________, è irricevibile.

2.1.La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale per il periodo fino al

E. 31 dicembre 1996 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria:

- __________ fr. 135.--

- avv. __________ fr. 165.--

- avv. __________ fr. 125.--

- contabile fr. 80.--

- lavori di segretariato fr. 50.--

2.2.Vengono riconosciute le seguenti ore di lavoro necessarie:

- __________ 250 ore;

- Avv. __________ 60 ore;

- Avv. __________ 470 ore;

- contabile 150 ore;

- lavori di segretariato 40 ore.

2.3.La rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento __________, per il periodo fino al 31 dicembre 1996 è determinata come segue:

- __________ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33’750.--

- avv. __________ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9’900.--

- avv. __________ (470 h X fr.125.--)=  fr. 58’750.--

- contabile ( 150 h X fr. 80.--)= fr. 12’000.--

- segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2’000.--

Totale: fr. 116’400.--

3.Non si prelevano spese.

4.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5.Intimazione a:

-       __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.97.00044

Lugano

6 maggio 1998/FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 marzo 1997 di

__________

rappr. dall'avv. __________

Contro

l’operato dell’Amministrazione speciale del fallimento __________e meglio contro la remunerazione dell'attività della stessa amministrazione fallimentare e la delega a terzi di compiti a lei spettanti.

viste le osservazioni 18 giugno 1997 dell’amministrazione speciale del fallimento ;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.Il 27 settembre 1994 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha nominato una amministrazione speciale ex art.237 cpv. 2 LEF così composta:

- __________;

- __________;

- __________

tutti con diritto di firma collettiva a due.

B.La seconda assemblea dei creditori, fissata per il 15 gennaio 1997 non ha potuto essere validamente costituita per mancanza del quorum previsto dalla legge. La situazione dell’attivo e del passivo può così essere riassunta:

Attivo

vendita mezzi mobiliari di produzione:     fr.      500’100.--

vendita mobilio aziendale:                         fr.        30’936.--

crediti da incassare:                                  fr.   2’309’859.79

part. __________ RFD di __________:       fr.   2’500’000.--

part. __________ e __________ RFD di __________:    fr.   3’749’725.--

part. __________ RFD di __________:       fr.   1’061’750.--

Totale attivo:                                                fr. 10’152’370.--

Passivo

crediti garantiti da pegno immobiliare:  fr. 21’338’054.15

crediti di Ia classe:                                    fr.      163’839.90

crediti di IIa classe:                                     fr.   2’209’196.40

crediti di Va classe:                                   fr.   9’336’596.58

Totale passivo:                                           fr. 33’047’687.03

C.Su richiesta della __________, l’amministrazione speciale del fallimento, per il tramite del suo presidente __________, comunicava con scritto 27 febbraio 1997 che dal giorno della nomina, il 27 settembre 1994, sino al 31 dicembre 1996:

-     __________ aveva dedicato alla pratica in questione 518 ore e 50 minuti;

-     l’avv. __________, della __________ ( in seguito: __________) si era occupata per 1331 ore e 25 minuti;

-     l’avv. dott. __________ aveva dedicato 119 ore e 50 minuti.

Inoltre comunicava che l’amministrazione speciale del fallimento aveva già versato:

-     alla __________ fr. 181’209.50;

-     ad __________ fr. 88’316.--

-     all’avv. __________ fr. 19’440.--

In aggiunta alle cifre già versate erano inoltre maturati, fino alla seconda adunanza dei creditori, onorari e spese per fr. 150’000.--

D.Con ricorso 11 marzo 1997 la __________ contesta le ore e le cifre esposte dall’amministrazione speciale del fallimento, in particolare da __________, dall’avv. __________ e dalla __________, ritenendole eccessive e non giustificate dal lavoro svolto e dal risultato ottenuto. Inoltre sottolinea il fatto che la prima assemblea dei creditori aveva nominato unicamente __________, l’avv. __________ e __________ quali amministratori del fallimento in oggetto. Né l’avv. __________, né tantomemo la __________ farebbero parte di tale amministrazione speciale del fallimento. Chiede quindi che la rimunerazione di __________ venga ridotta e le notule della __________ vengano annullate, in quanto quest’ultima non farebbe parte dell’amministrazione fallimentare.

E.Con osservazioni 18 giugno 1997 l’amministrazione speciale del fallimento __________ chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile, sostenendo che gli emolumenti dovuti all’amministrazione speciale del fallimento sono fissati al momento del deposito dello stato di riparto, e quindi il ricorso sarebbe prematuro. In via subordinata chiede la reiezione del gravame asseverando che __________, condirettore della succursale di __________ della __________, è stato scelto proprio per la possibilità di disporre dei servizi di tale società, e in particolare di potersi avvalere delle capacità dell’avv. __________, mandataria commerciale della __________. Inoltre il lavoro svolto sinora sarebbe pienamente giustificato dalla complessità della procedura fallimentare in oggetto.

Considerando

in diritto:                1.Il ricorso è irricevibile, atteso che a questo stadio di procedura non è dato diritto d’impugnativa mancando la pregressa tassazione impugnabile. E’ vero che la fissazione della rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale ha luogo in via definitiva in sede di deposito dello stato di riparto: in caso di procedure di durata oltre l’anno si giustifica la determinazione della rimunerazione riferita ai lavori già svolti, per consentire di versare gli anticipi sulla rimunerazione. Giusta l’art. 49a cpv.1 vOTLEF se la procedura richiede particolari indagini della fattispecie o giuridiche, la rimunerazione per l’amministrazione ordinaria e speciale del fallimento è fissata dall’autorità di vigilanza; quest’ultima tiene segnatamente conto delle difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo impiegato. Nel caso in esame, essendo in presenza di dati numerici concreti e di prestazioni già eseguite e verificabili, è data facoltà all’Autorità di vigilanza di esprimersi in merito alla rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento, per l’attività svolta fino al 31 dicembre 1996.

2.Per consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons. 2, 108 III 69 e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale dei fallimenti costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 vOTLEF. Tali prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III

67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons. 7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in : BlSchK 1971 p.130-132).

3.L’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta applicazione della OTLEF(DTF 108 III 69). Anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate. Di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2). Avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, la determinazione della rimunerazione non è vincolata alle tariffe professionali, ad esempio dalla Tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons. 2 e 114 III 45-46). Per la ratio della OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista - nell’ambito dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons. 3a). Un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato. Il collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato. Le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di fr. 100.-- se libero professionista e di fr. 75.-- negli altri casi (cfr. Art. 2 cpv. 1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nel testo dell’Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU 1991 p. 2). L’art. 36 LTG (RL 3.1.1.5) prevede per il patrocinatore d’ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% dell’onorario previsto dalla tariffa dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA in: RL 3.2.1.1.2); per l’art. 10 cpv. 1 TOA l’onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di fr. 150.--.

4.Orbene, il fallimento della società in nome collettivo __________ decretato il 4 agosto 1994 è stato preceduto da un periodo di moratoria concordataria iniziato il 3 dicembre 1993 e terminato il 30 giugno 1994 con il decreto di non omologazione del concordato con abbandono dell’attivo. Alla funzione di commissario del concordato era stato designato __________, il quale si avvalse dei servizi e delle strutture della __________. Al momento della nomina dell’amministrazione speciale del fallimento la fattispecie era quindi già nota ad __________ ed ai suoi collaboratori della __________, ciò che li ha sicuramente agevolati nell’espletazione del mandato. Di conseguenza le relative difficoltà incontrate dall’amministrazione speciale del fallimento nel corso del proprio operato, sono sicuramente state mitigate dalla conoscenza dei fatti e dall’attività svolta durante la moratoria concordataria, già fatturata in tale sede e qui non oggetto d’esame.

5.Le tariffe prospettate dall’amministrazione speciale fallimentare non possono quindi essere accettate, in quanto in manifesto contrasto con i principi giurisprudenziali evidenziati nei considerandi precedenti. La rimunerazione oraria fatturata risulta infatti essere la seguente, senza distinzione tra attività di natura complessa o straordinaria e semplice o ordinaria, con i passaggi intermedi:

- __________ fr. 240.--

- avv. __________ fr. 240.--

- avv. __________ fr. 180.--

- lavori di segretariato fr. 180.--

- contabilità fr.180.--

Il caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari difficoltà, se si eccettuano alcune notifiche di credito il cui esame ha richiesto un dispendio di tempo maggiore, si pensi a titolo esemplificativo alle notifiche di credito __________. Di conseguenza dall’esame delle insinuazioni di credito e della graduatoria, in cui risultano iscritti 100 creditori, ne discende che l’attività svolta dall’amministrazione fallimentare speciale deve essere ritenuta di media difficoltà, considerando che le prestazioni che hanno richiesto un impegno intellettuale accresciuto sono state compensate da attività di natura ordinaria.

Avuto riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, le tariffe applicabili sono quindi le seguenti:

- __________ fr. 135.--

- avv. __________ fr. 165.--

- avv. __________ fr. 125.--

- contabile fr. 80.--

- lavori di segretariato fr. 50.--

Sarebbe opportuno de lege ferenda modificare la OTLEF nel senso di prevedere l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei creditori. Infatti non vi è motivo, dal profilo della politica del diritto, di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in piena autonomia - di far capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato). Questa Camera non può comunque prescindere dall’applicazione della OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi indicata dall’amministrazione speciale fallimentare.

6.     Dall’inizio della propria attività sino al 31 dicembre 1996 l’amministrazione fallimentare speciale ha dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro:

- __________ 518 ore e 50 minuti,

- Avv. __________ 119 ore e 50 minuti,

- Avv. __________ 962 ore e 15 minuti,

- contabile 296 ore,

- lavori di segretariato 73 ore e 50 minuti.

Orbene, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono manifestamente eccessive se si considera che l’amministrazione fallimentare è composta di persone di provata esperienza, in grado di agevolare e snellire la procedura di liquidazione, con conseguente riduzione del dispendio di ore di lavoro. A titolo di esempio si fa riferimento alla prima assemblea dei creditori svoltasi il 27 settembre 1994, nel corso della quale venne conferito il mandato all’amministrazione speciale, durata 15 minuti per la quale vengono fatturate 2 ore e 30 minuti a 240 fr./h. Ora, prescindendo da un’analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato  sino al 31 dicembre 1996 corrispondendo a più di un anno di lavoro a tempo pieno, è palesemente eccessivo e non giustificabile dal risultato conseguito, considerando che solo i creditori garantiti da pegno e quelli in prima classe potranno essere coperti, mentre per gli altri creditori verranno rilasciati degli attestati di carenza beni. Infatti per le seguenti prestazioni le ore fatturate ammontano a :

11.11.94/21.6.96 riunioni amministrazione speciale 169 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima fatturata);

10.3.95/13.3.95 aggiudicazione a trattative private dei mezzi mobiliari di produzione 12 ore e 30 minuti a 180.-- fr./h (tariffa minima);

9.1.95/8.2.95 allestimento tabella insinuazioni (100 creditori) 26 ore a fr. 180.--/h (tariffa minima);

10.2.95/19.11.96 gestione debitori 63 ore a fr. 180.-- (tariffa minima);

16.2.95/26.11.96 controllo e gestione contabilità 88 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima);

10.10.96/23.12.96 allestimento e deposito graduatoria e elenchi oneri (100 creditori e 3 immobili) 95 ore e 30 minuti a180.-- fr./h (tariffa minima);

11.9.96/4.12.96 verifica crediti  69 ore a 180.-- fr./h (tariffa minima);

8.3.95/29.11.96 lavori diversi 56 ore a 240.--fr./h.

Tale dispendio di tempo non è in alcun modo sostenibile, specie considerando che molti creditori del fallimento lo erano anche nella precedente procedura concordataria e quindi l’allestimento della graduatoria non avrebbe dovuto comportare particolari difficoltà, come invece pare essere stato il caso esaminando le ore fatturate. L’ausilio dei mezzi informatici ha inoltre sicuramente facilitato la gestione della procedura di liquidazione fallimentare, eliminando l’esecuzione di tutte le operazioni di carattere ripetitivo, come ad esempio l’invio di circolari o la stesura di tabelle che possono essere demandate all’elaboratore elettronico. Ulteriore elemento che dimostra l’esuberanza di ore fatturate, in particolare da __________, è costituito dal fatto che l’Ufficiale __________, pure membro dell’amministrazione speciale, non ha esposto alcunché per le prestazioni eseguite, e ciò malgrado la sua costante presenza alle riunioni dell’amministrazione speciale. Occorre anche tener conto che il lavoro eseguito e fatturato si estende solo fino al deposito della graduatoria, quindi mancano ancora alcune fasi fondamentali della procedura fallimentare, quali la IIa assemblea dei creditori, la realizzazione degli immobili, nonché lo stato di riparto e il rilascio degli attestati di carenza di beni.

Dalla documentazione prodotta si evince inoltre che per il trattamento di un’insinuazione tardiva sono stati richiesti al creditore fr. 8’000.--, poi ridotti a fr. 5’000.--, quale anticipo spese, calcolando 2 giorni di lavoro per 2 persone a 180.--fr./h. oltre a fr. 2’000.-- per “ spese invii + pubblic. “. Tale richiesta appare esorbitante considerando che il credito vantato era già stato insinuato nel concordato. Ma vi è di più: l’amministrazione fallimentare speciale, quale organo che svolge funzioni pubbliche nell’interesse dei creditori e del debitore, con la sua richiesta di anticipazione fuori da ogni ragionevolezza ha determinato la rinuncia del creditore all’insinuazione tardiva, benché l’anticipo di fr. 8’000.-- sia stato successivamente ridotto a fr. 5’000.--, pur con il rilievo che “ eventuali spese occasionate dal trattamento della notifica che dovessero superare l’importo anticipato saranno poste a carico “ della creditrice tardiva. Anche fr. 2’000.-- per spese postali e avvisi FUSC e FUC sono importi avulsi dalla realtà, quando solo si pensi che per le pubblicazioni in via edittale bastano fr. 200.--/300.-- complessivamente e che non occorre avviso personale a tutti i creditori, ma solo se del caso al creditore tardivo se il credito non viene riconosciuto nella sua interezza. Va poi anche detto che non é chiaro come si giunga a 32 ore partendo dalle indicazioni orarie sulla previsione dei tempi così formulate da __________ ( cfr. appunti manoscritti accompagnanti l’insinuazione __________):

accertamento credito: 2 ore

sentire __________: 1 ora

decisione amm.s.f.: 4 ore

info Del. Creditori: 4 ore

richiesta d’anticipo a __________: 1 ora

iscrizione nella tabella: 2 ore

tabella stampa insinuazioni:

elenco creditori:                        2 ore

elenco posta:

stampa graduatoria + firme di tutti - lettere ai creditori: 2 ore

Totale ore 18.

Va detto che per le attività indicate non occorrono più di 4/5 ore. Riassumendo, si è passati da 4/5 ore dapprima a 18 e poi a 32 ore con una progressione che non può che preoccupare l’Autorità chiamata a tassare le prestazioni dell’amministrazione fallimentare speciale.

Nell’ambito della procedura di liquidazione del fallimento __________ l’amministrazione speciale si é occupata anche dell’analisi dei bilanci 1990-1995 __________ e dell’attività connessa con tale società. La __________ con sede a __________ è una società anonima in fallimento di cui __________, socio della fallita, era amministratore unico. Il pacchetto azionario della __________ è detenuto, in parti uguali dalla __________ e da __________.

Tale circostanza non giustifica comunque il fatto che prestazioni concernenti il fallimento __________ vengano accollate alla procedura fallimentare in oggetto e fatturate dall’amministrazione speciale. Di conseguenza dalle fatture presentate dall’amministrazione speciale del fallimento vanno depennate le seguenti ore di lavoro:

- __________ 30 ore;

- avv. __________ 15 ore;

- __________ (avv. __________) 40 ore.

Da tutto questo lavoro (85 ore) non é emerso qualsivoglia attivo: sarebbero bastate una decina d’ore per acquisire nozioni sufficienti per concludere che un’indagine ulteriore non avrebbe dato frutti.

Non è inoltre da ritenere corretto l’agire del commissario __________, il quale ha insinuato nel fallimento la propria nota di onorario relativa al pregresso concordato, indirizzando la stessa direttamente al debitore,  omettendo di fare eseguire dal Giudice del concordato la tassazione prevista dagli art. 61 vOTLEF.

7.Questa Camera esaminata la documentazione richiesta, pur non potendo dubitare in astratto che siano state effettivamente impiegate le ore indicate, deve tuttavia rilevare che - secondo i canoni usati abitualmente per valutare l’attività svolta dall’amministrazione fallimentare speciale operante secondo criteri di razionalità e cosciente del rapporto costi/benefici di ogni singola prestazione - si giustificano le seguenti ore di lavoro, tenuto conto dei criteri di ripartizione espressi dall’amministrazione fallimentare speciale:

- __________ 250 ore;

- Avv. __________ 60 ore;

- Avv. __________ 470 ore;

- contabile 150 ore;

- lavori di segretariato 40 ore.

8.Tenuto conto della riduzione tariffale di cui al considerando 5, nonché dell’ eliminazione delle ore di lavoro superflue effettuate ma non necessarie, in quanto in manifesto contrasto con il principio secondo cui deve sempre esistere una relazione ragionevole e sostenibile tra costi e benefici, si ottiene una retribuzione dell’amministrazione speciale per l’attività prestata sino al 31 dicembre 1996 pari a:

- __________ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33’750.--

- avv. __________ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9’900.--

- avv. __________ (470 h X fr.125.--)=  fr. 58’750.--

- contabile ( 150 h X fr. 80.--)= fr. 12’000.--

- segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2’000.--

Totale: fr. 116’400.--

9.La ricorrente censura il fatto che l’amministrazione speciale del fallimento abbia delegato alla __________ lo svolgimento di mansioni che sarebbero di spettanza dell’amministrazione fallimentare, della quale tale fiduciaria non farebbe parte.

L’amministrazione speciale del fallimento svolge un incarico pubblico in materia esecutiva alla stessa stregua dell’ufficio dei fallimenti (DTF 104 III 3, 112 III 71). Dal profilo disciplinare l’amministrazione speciale del fallimento è sottoposta all’Autorità di vigilanza così come l’ufficio dei fallimenti (DTF 112 III 71-72; art. 241 LEF e art. 14 cpv. 2 LEF).

Nel caso in esame l’aver delegato l’esecuzione di mansioni di contabilità, segretariato, nonché consulenza giuridica alla __________ è da ritenere corretto. Infatti il poter disporre di una simile struttura e organizzazione, dovrebbe consentire, fermo restando l’applicazione delle tariffe di cui sopra e un’oculata gestione del tempo, il contenimento dei costi entro limiti accettabili. Resta comunque inteso che dell’attività svolta dalla __________ rimangono responsabili i membri dell’amministrazione speciale fallimentare nominati dalla prima assemblea dei creditori.

La richiesta della ricorrente di annullare la remunerazione della __________ non può quindi essere accolta.

10.Non si prelevano spese.

Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 49a vOTLEF

pronuncia:            1.Il ricorso 11 marzo 1997 __________, è irricevibile.

2.1.La rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale per il periodo fino al 31 dicembre 1996 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria:

- __________ fr. 135.--

- avv. __________ fr. 165.--

- avv. __________ fr. 125.--

- contabile fr. 80.--

- lavori di segretariato fr. 50.--

2.2.Vengono riconosciute le seguenti ore di lavoro necessarie:

- __________ 250 ore;

- Avv. __________ 60 ore;

- Avv. __________ 470 ore;

- contabile 150 ore;

- lavori di segretariato 40 ore.

2.3.La rimunerazione dell’amministrazione speciale del fallimento __________, per il periodo fino al 31 dicembre 1996 è determinata come segue:

- __________ (250 h X fr. 135.--)= fr. 33’750.--

- avv. __________ (60 h X fr. 165.--)= fr. 9’900.--

- avv. __________ (470 h X fr.125.--)=  fr. 58’750.--

- contabile ( 150 h X fr. 80.--)= fr. 12’000.--

- segretariato (40 h X fr. 50.--)= fr. 2’000.--

Totale: fr. 116’400.--

3.Non si prelevano spese.

4.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5.Intimazione a:

-       __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria