Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso 21 febbraio 1997 __________, è respinto.
E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.10.1997 15.1997.35
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00035 Lugano 8 ottobre 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 21 febbraio 1997 di __________ patr. dall'avv. dott. __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dalla __________ rappr. da __________ in materia di notificazione del precetto esecutivo; ritenuto in fatto e considerando in diritto che il 13 febbraio 1997 è stato notificato a __________ a __________ il precetto esecutivo n. __________; che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione; che con reclamo (recte: ricorso) 21 febbraio 1997 __________ rende noto di avere cambiato domicilio e di non essere più a __________ (cfr. dichiarazione 20 febbraio 1997 della Cancelleria comunale di __________); che con osservazioni 26 febbraio 1997 l'UEF di Locarno comunica che dal 15 novembre 1996 l'escusso è domiciliato a __________ e che tanto per Contone che per __________ è data la competenza ratione loci dell'UEF di Locarno; che la notificazione del precetto esecutivo è avvenuta correttamente dal profilo del diritto esecutivo, l'escusso avendo ricevuto l'atto esecutivo dall'organo d'esecuzione competente; che __________ ha comunque dimostrato di essersi validamente cautelato interponendo tempestiva opposizione; che il ricorso, al limite del temerario, deve essere respinto; che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 17, 46 e 64 LEF PRONUNCIA 1. Il ricorso 21 febbraio 1997 __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria