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15.1997.27

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-11-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 novembre 1995 dell'UEF di Locarno; che al PE, notificatogli il 21 novembre 1995, __________ non ha interposto opposizione; che l'escusso ha trasferito successivamente il suo domicilio ad Avegno; che il 26 settembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione all'UEF di Vallemaggia, precisando che "il Municipio di __________ mi ha confermato che, da poco tempo, il debitore abita nel Comune di __________ "; che il cursore __________ dell'UEF di Vallemaggia ha ripetutamente tentato di procedere al pignoramento, rivolgendosi poi nel dicembre del 1996 alla Cancelleria comunale di __________; che con lettera 22 gennaio 1997 l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha comunicato a __________, già in __________, il trasferimento formale del domicilio con effetto dal 1. gennaio 1997; che siffatto trasferimento è stato portato a conoscenza dell'UEF di Vallemaggia; che il 30 gennaio 1997 l'UEF di Vallemaggia ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento del "9 maggio 1996" (recte: 26 settembre 1996), il debitore essendo partito per "__________" (recte: __________); che con "reclamo" (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 __________ ha censurato il modus operandi dell'organo d'esecuzione forzata "per l'incomprensibile inattività di un pubblico ufficiale, sig. __________ "; che, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'UEF di Vallemaggia si è correttamente determinato, procedendo agli atti necessari per l'esecuzione del pignoramento, senza però poter giungere all'esito auspicato dal ricorrente per fatto imputabile ad assenza dell'escusso; che la causa dell'irreperibilità è poi divenuta nota con il trasferimento di domicilio in __________, avvenuto di fatto in epoca imprecisata, verosimilmente prima del 1. gennaio 1997; che non sono emersi elementi a carico dell'UEF di Vallemaggia, peraltro confrontato con un non trascurabile aumento delle procedure correnti; che il ricorso deve pertanto essere ritenuto siccome evaso; che, per carenza di domicilio dell'escusso nel circondario esecutivo dell'UEF di Vallemaggia, non è più ipotizzabile a questo stadio di procedura qualsivoglia prosecuzione; che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); richiamato l'art.

E. 17 cpv. 3 LEF, pronuncia:           1. Il ricorso per denegata giustizia è evaso nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione __________ Comunicazione all'UEF di Vallemaggia, __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1998 15.1997.27

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00027 Lugano 2 novembre 1998 /FC/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 6 febbraio 1997 per denegata giustizia presentato da __________ (rappr. da __________) contro l'operato dell'UEF di Vallemaggia nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro __________ viste le osservazioni 30 aprile 1997 dell'UEF di Vallemaggia; sentito il cursore __________ in sede di ispezione 23 ottobre 1998 a __________; ritenuto in fatto e considerando in diritto che __________ procede per fr. 3'000.-- oltre accessori contro __________, a quel momento domiciliato a __________, con precetto esecutivo n. __________ del 14 novembre 1995 dell'UEF di Locarno; che al PE, notificatogli il 21 novembre 1995, __________ non ha interposto opposizione; che l'escusso ha trasferito successivamente il suo domicilio ad Avegno; che il 26 settembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione all'UEF di Vallemaggia, precisando che "il Municipio di __________ mi ha confermato che, da poco tempo, il debitore abita nel Comune di __________ "; che il cursore __________ dell'UEF di Vallemaggia ha ripetutamente tentato di procedere al pignoramento, rivolgendosi poi nel dicembre del 1996 alla Cancelleria comunale di __________; che con lettera 22 gennaio 1997 l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha comunicato a __________, già in __________, il trasferimento formale del domicilio con effetto dal 1. gennaio 1997; che siffatto trasferimento è stato portato a conoscenza dell'UEF di Vallemaggia; che il 30 gennaio 1997 l'UEF di Vallemaggia ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento del "9 maggio 1996" (recte: 26 settembre 1996), il debitore essendo partito per "__________" (recte: __________); che con "reclamo" (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 __________ ha censurato il modus operandi dell'organo d'esecuzione forzata "per l'incomprensibile inattività di un pubblico ufficiale, sig. __________ "; che, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'UEF di Vallemaggia si è correttamente determinato, procedendo agli atti necessari per l'esecuzione del pignoramento, senza però poter giungere all'esito auspicato dal ricorrente per fatto imputabile ad assenza dell'escusso; che la causa dell'irreperibilità è poi divenuta nota con il trasferimento di domicilio in __________, avvenuto di fatto in epoca imprecisata, verosimilmente prima del 1. gennaio 1997; che non sono emersi elementi a carico dell'UEF di Vallemaggia, peraltro confrontato con un non trascurabile aumento delle procedure correnti; che il ricorso deve pertanto essere ritenuto siccome evaso; che, per carenza di domicilio dell'escusso nel circondario esecutivo dell'UEF di Vallemaggia, non è più ipotizzabile a questo stadio di procedura qualsivoglia prosecuzione; che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); richiamato l'art. 17 cpv. 3 LEF, pronuncia:           1. Il ricorso per denegata giustizia è evaso nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione __________ Comunicazione all'UEF di Vallemaggia, __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria