Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'istanza di restituzione del termine 31 ottobre 1997 di __________ è accolta.
E. 1.1 Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 13/17 ottobre 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
E. 1.2 L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.
E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.12.1997 15.1997.234
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00234 Lugano 18 dicembre 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente) segretaria: Baur Martinelli statuendo sull'istanza 31 ottobre 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da __________ nell'esecuzione
n. __________dell'UE di Lugano promossa contro l'istante da __________ richiamata l'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano; che con atto dato alla posta il 13 e pervenuto all'organo d'esecuzione il 17 ottobre 1997 __________ ha interposto opposizione all'UE di Lugano; che il 17 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha reso noto all'escussa che l'opposizione risultava tardiva; che il 23 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha rinviato l'escussa a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF; che con domanda 31 ottobre 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all'Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n__________, con riferimento anche ai motivi dell'istanza 21 ottobre 1997 erroneamente formulata alla Pretura del Distretto di Lugano; che con ordinanza presidenziale 7 novembre 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso; che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse; che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997); che __________ non si è determinato; che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR); che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta; che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF, PRONUNCIA 1. L'istanza di restituzione del termine 31 ottobre 1997 di __________ è accolta. 1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 13/17 ottobre 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano. 1.2. L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza Il presidente: La segretaria: