Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La nota professionale 10 ottobre 1997 dell’avv. __________, è così approvata:
a) onorario fr. 700.--
b) spese fr. 100.--
c) IVA 6.5% fr. 52.-- Totale fr. 852.--
E. 2 Intimazione: avv. __________ __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.01.1998 15.1997.228
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00228 Lugano 30 gennaio 1998 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza vista la nota professionale 10 ottobre 1997 dell' __________ quale patrocinatrice d’ufficio di __________, __________ nella procedura di ricorso riferita all’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito delle esecuzioni n. __________ __________ __________ e __________ promosse contro il ricorrente da __________ RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO che ex art. 24 TOA (Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984, in: RL 3.2.1.1.2) per i ricorsi alle Autorità di vigilanza, compreso il Tribunale federale, contro i provvedimenti delle autorità esecutive, l’onorario va da fr. 300.-- a fr. 5’000.--; che avuto riguardo alle peculiarità del caso sottoposto a giudizio, l’onorario si situa in fr. 1'000.--; che l’assistenza giudiziaria garantisce solo quanto è oggettivamente necessario per tutelare in sede processuale gli interessi del cliente e non si estende a prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 10 maggio 1994 in re avv. X cons. 5a; DTF 109 Ia 111 cons. 3b), ciò che - se necessario - l’avvocato deve ricordare al suo mandante; che l’onorario del patrocinatore d’ufficio va ridotto del 30% in conformità dell’art. 36 cpv.1 LTG (Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965, in RL 3.1.1.5) e diviene pertanto fr. 700.- (= fr. 1'000.-- - fr. 300.--); che le spese esposte in fr.463.30 sono manifestamente esagerate, che le conversazioni telefoniche, 25 tra il difensore e l’assistito, di cui 17 mediante l’uso dell’apparecchio natel e l’esuberanza di fotocopie, eccedono manifestamente quanto è necessario dal profilo oggettivo per tutelare in sede processuale gli interessi del cliente; che, le maggiori spese sono state cagionate dall’atteggiamento tenuto dal difensore, il quale ha svolto anche funzioni di assistenza sociale, i cui costi non possono essere accollati a questa procedura; che quindi le spese, tenuto conto dell’IVA al 6.5%, possono essere ammesse unicamente in fr.100.--; richiamato l’art.36 cpv.3 LTD, decreta 1. La nota professionale 10 ottobre 1997 dell’avv. __________, è così approvata:
a) onorario fr. 700.--
b) spese fr. 100.--
c) IVA 6.5% fr. 52.-- Totale fr. 852.-- 2. Intimazione: avv. __________ __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente