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15.1997.224

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-12-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Ex art. 149 cpv. 3 LEF entro sei mesi dal ricevimento di un attestato di carenza di beni, il creditore può proseguire l’esecuzione senza il bisogno di una nuova esecuzione. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento. Tuttavia se la nuova esecuzione porta di nuovo all’emissione di un __________, al terzo tentativo occorre iniziare di nuovo la procedura con la domanda di emissione di un nuovo PE (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 31 n. 19). b) Dall’__________ 18 novembre 1997 si evince che esso sostituisce uno emesso in precedenza nella stessa esecuzione, per cui, come indicato sull’__________, la creditrice non poteva chiedere il proseguimento dell’esecuzione, la domanda di proseguimento in esame costituendo il terzo tentativo di procedere contro il debitore nella stessa esecuzione. L’UE di Lugano ha pertanto correttamente rifiutato di proseguire l’esecuzione,  la ricorrente dovendone iniziare una nuova, con la domanda di emissione di un nuovo PE.

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione:    - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.12.1997 15.1997.224

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00224 Lugano 12 dicembre 1997 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 9 dicembre 1997 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il rifiuto 28 novembre 1997 di proseguire l’esecuzione n__________ promossa dalla ricorrente contro __________ viste le osservazioni 10 dicembre 1997 dell’UE di Lugano; ritenuto in fatto A. Con domanda  27 novembre 1997 __________ ha chiesto all’UE di Lugano, producendo un attestato di carenza di beni 18 novembre 1997 per l’importo di Fr. 2’141.25 emesso nell’esecuzione n. __________, di proseguire l’esecuzione. B. Con provvedimento 28 novembre 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alla ricorrente di non poter dar seguito alla sua domanda, poiché l’attestato di carenza di beni prodotto sostituisce il precedente ed il creditore non può proseguire l’esecuzione senza un nuovo precetto esecutivo. C. Contro siffatto provvedimento si è aggravata __________ sostenendo che entro sei mesi dal ricevimento dell’__________, il creditore può proseguire l’esecuzione senza che venga emesso un nuovo precetto. Anche se l’__________ ne sostituisce uno precedente, non è necessaria una nuova esecuzione. D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto 1. a) Ex art. 149 cpv. 3 LEF entro sei mesi dal ricevimento di un attestato di carenza di beni, il creditore può proseguire l’esecuzione senza il bisogno di una nuova esecuzione. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento. Tuttavia se la nuova esecuzione porta di nuovo all’emissione di un __________, al terzo tentativo occorre iniziare di nuovo la procedura con la domanda di emissione di un nuovo PE (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 31 n. 19). b) Dall’__________ 18 novembre 1997 si evince che esso sostituisce uno emesso in precedenza nella stessa esecuzione, per cui, come indicato sull’__________, la creditrice non poteva chiedere il proseguimento dell’esecuzione, la domanda di proseguimento in esame costituendo il terzo tentativo di procedere contro il debitore nella stessa esecuzione. L’UE di Lugano ha pertanto correttamente rifiutato di proseguire l’esecuzione,  la ricorrente dovendone iniziare una nuova, con la domanda di emissione di un nuovo PE. 2. Il ricorso 9 dicembre 1997 di ____________________ è respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l’art. 17 LEF pronuncia 1. Il ricorso 9 dicembre 1997 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione:    - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria