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15.1997.222

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Nel calcolo del minimo vitale non possono essere incluse le spese per una scuola privata frequentata dai figli. In tal caso deve essere concesso al debitore un adeguato lasso di tempo per adattare questo esborso. Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo d’esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b). Dall’interrogatorio formale dell’escusso è emerso che il ricorrente ha una figlia di 15 anni e che la retta mensile per la scuola di quest’ultima ammonta a fr. 695.--, mentre le spese di trasporto ammontano fr. 800.-- all’anno (cfr. Verbale d’interrogatorio formale 17 giugno 1998). Sulla base delle precedenti considerazioni l’importo relativo alla retta scolastica va riconosciuto fino al termine dell’anno scolastico 1997/98, invitando pertanto il ricorrente a trovare un’altra soluzione per il futuro. Considerato che la figlia a mezzogiorno non mangia alla mensa della scuola, va riconosciuto un importo mensile di fr. 120.-- per i pasti consumati fuori dall’economia domestica (cfr. Verbale d’interrogatorio formale 17 giugno 1998; punto 2.4.3 Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in seguito: Tabella).

E. 3 Il ricorrente postula il riconoscimento dell’importo di fr. 1’500.-- per costi di trasferta. Orbene, considerato che per spese di trasferta sono stati riconosciuti i seguenti importi ex punto 2.4.4 della Tabella. Leasing Mégane                                                   fr.          517.--, Man. Veicoli, ass., benzina, riparazioni              fr.          700.--, Benzina (voce “Privato”)                                      fr.          200.--, Totale                                                                      fr.       1’417.--, non è possibile accordare al debitore ulteriori deduzioni, oltre a quelle già riconosciute dall’UEF di Riviera.

E. 4 Sotto

la voce “Studio” al ricorrente viene riconosciuto l’importo mensile di fr.

1’000.-- per rimborso affitto arretrato. Tale deduzione non può essere ammessa,

in quanto ciò andrebbe a scapito del creditore procedente __________ e

costituirebbe un inammissibile privilegio per il locatore, il quale per

incassare il proprio credito dovrà promuovere l’esecuzione nei confronti del

debitore.

Nel

corso dell’interrogatorio formale il ricorrente ha inoltre affermato che

l’importo di fr. 2’500.-- esposto alla voce ipoteca corrisponde agli interessi

bancari per la propria casa, mentre l’importo di fr. 630.-- esposto alla voce

interessi ipotecari, corrisponde al rimborso mensile di un prestito bancario in

conto corrente.

Perché

si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa

norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha

attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori

sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e

di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie

obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il

venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza

o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili

per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

Siffatto

indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare

all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.

92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’

di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento

del canone di locazione arretrato e del debito bancario non possono entrare in

linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi

giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore

vorrebbe accordare a taluni creditori (locatore, banca). Abbondanzialmente va

rilevato che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi riconosciuti

servano effettivamente a tacitare tali creditori.

E. 5 Il ricorrente contesta il calcolo dell’eccedenza pignorabile fissa sulla base di una media mensile di reddito. L’agire dell’Ufficio deve essere ritenuto corretto, in quanto non disponendo di  un’entrata fissa, il reddito dell’escusso deve essere calcolato sulla base di una media mensile riferita ad un lasso di tempo attendibile. Il fatto che il debitore affermi che vi sono mesi in cui il suo guadagno si riduce sensibilmente, non muta la sostanza delle cose. Spetta infatti all’escusso accantonare, nei mesi con maggiori entrate, il necessario per fronteggiare i periodi di ristrettezza economica. Il ricorrente ha affermato inoltre di beneficiare ancora dell’indennità mensile per picchetto pari a fr. 2’900.-- (cfr. Verbale d’interrogatorio formale 17 giugno 1998), quindi l’agire dell’UEF deve essere ritenuto corretto, atteso che eventuali mutamenti della situazione economica del debitore potranno essere oggetto di revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 6 Alla luce delle considerazioni precedenti l’eccedenza mensile pignorabile dell’escusso va calcolata come segue: Introiti: media mensile                                                       fr.      30’984.66 Uscite: Studio affitto                                  fr.       1’570.-- leasing Mégane                fr.          517.-- telefono, fax, natel             fr.       1’211.-- stipendio laborante          fr.       3’138.-- AVS laborante                  fr.          500.-- cassa pensione lab.         fr.          350.-- LAINF laborante               fr.          360.-- CM IPG laborante             fr.          272.-- luce e acqua                      fr.          200.-- donna delle pulizie            fr.          300.-- spese contabilità              fr.          300.-- Multicam                            fr.          700.-- assicurazioni varie           fr.       2’450.-- leasing app. __________                   fr.             623.-- materiale app. __________                fr.             500.-- manutenzione veicoli, ass., benzina, ripar.          fr.          700.-- acquisto mat. studio         fr.       2’870.-- Privato minimo base                     fr.       1’370.-- figli minorenni                    fr.          400.-- scuola privata                    fr.          695.-- trasporti                             fr.             66.-- pasti fuori domicilio          fr.          120.-- ipoteca                               fr.       2’500.-- telefono                              fr.          300.-- luce e riscaldamento        fr.          500.-- cassa malati                      fr.       1’625.-- benzina                              fr.          200.-- cassa pensione                fr.         420.-- AVS                                   fr.       1’230.-- manutenzione casa          fr.          300.-- Totale uscite                      fr.     26’287.-- Eccedenza pignorabile                                         fr.        4’697.66 L’eccedenza mensile pignorabile calcolata dall’UEF di Riviera, per il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, rimane quindi invariata a fr. 4’000.--. A futura memoria si ricorda comunque al ricorrente che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria secondo la LaMal. Quindi l’importo riconosciuto dall’UEF di fr. 1’625.--, peraltro non contestato dal creditore, dovrà essere, se del caso, adeguato in occasione di ulteriori pignoramenti.

E. 7 Ne consegue la reiezione del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. pronuncia:           1. Il ricorso 14 dicembre 1997 del dott. __________, __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1998 15.1997.222

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00222 Lugano 26 giugno 1998 /FP/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 14 dicembre 1997 di __________ (patr. dall’avv. __________ contro l’operato dell’UEF di Riviera e meglio contro la decisione 3 novembre 1997 nell’esecuzione n. 8125 promossa da __________ nei confronti del ricorrente viste le osservazioni

– 28 novembre 1997 __________– 9 dicembre 1997 dell’UEF di Riviera esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto:                 A. La __________ procede nei confronti del dott. __________ per l’incasso di un credito di fr. 16’500.-- oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 1996. B. In data 20 ottobre 1997 l’UEF di Riviera ha redatto l’atto di pignoramento stabilendo una quota mensile pignorabile di fr. 4’766.80. Il 28 ottobre 1997 la moglie del debitore prese contatto telefonico con l’Ufficio chiedendo la revisione del pignoramento 20 ottobre 1997. In data 3 novembre 1997 l’UEF ha accolto tale richiesta allestendo il seguente calcolo: Introiti: media mensile                                                       fr.      30’984.66 Uscite: Studio affitto                                  fr.       1’570.-- rimborso affitto                  fr.       1’000.-- leasing Mégane                fr.          517.-- telefono, fax, natel             fr.       1’211.-- stipendio laborante          fr.       3’138.-- AVS laborante                  fr.          500.-- cassa pensione lab.         fr.          350.-- LAINF laborante               fr.          360.-- CM IPG laborante             fr.          272.-- luce e acqua                      fr.          200.-- donna delle pulizie            fr.          300.-- spese contabilità              fr.          300.-- Multicam                            fr.          700.-- assicurazioni varie           fr.       2’450.-- leasing app. Bicom          fr.          623.-- materiale app. Bicom      fr.          500.-- manutenzione veicoli, ass., benzina, ripar.          fr.          700.-- acquisto mat. studio         fr.       2’870.-- Privato minimo base                     fr.       1’370.-- ipoteca                               fr.       2’500.-- interessi ipotecari             fr.          630.-- telefono                              fr.          300.-- luce e riscaldamento        fr.          500.-- cassa malati                      fr.       1’625.-- benzina                              fr.          200.-- cassa pensione                fr.            420.- AVS                                   fr.       1’230.-- manutenzione casa          fr.          300.-- Totale uscite                      fr.     26’636.-- Eccedenza pignorabile                                         fr.        4’348.66 Sulla base di tale calcolo l’UEF di Riviera stabiliva che,  “ l’eccedenza pignorabile rimane invariata a fr. 4’000.-- “. C. Contro tale decisione si è aggravato il 14 novembre 1997 il dott. __________ sostenendo che il calcolo effettuato dall’UEF non terrebbe conto dell’esistenza della figlia __________. Vista l’età di quest’ultima, il debitore avrebbe diritto ad un aumento del minimo di esistenza pari a fr. 400.-- mensili. Nel caso concreto l’aumento dovrà però essere superiore, essendo la figlia, per asserite ragioni di ordine medico, collocata in un istituto privato. All’importo di fr. 400.-- andrebbe quindi aggiunto l’importo di fr. 762.-- (abbonamento ferroviario annuo fr. 805.--, retta mensile fr. 695.--). Un ulteriore elemento che andrebbe rivisto concerne la posta ritenuta per la manutenzione veicoli, nonché gli oneri assicurativi e benzina, per i quali il ricorrente chiede che venga riconosciuto un importo di almeno fr. 1’500.-- mensili. Viene inoltre contestato il metodo di calcolo della media mensile, in quanto prevedere un ‘eccedenza pignorabile fissa mensile comporterebbe inconvenienti non indifferenti all’escusso, il quale subirebbe grosse differenze di reddito tra un mese e l’altro. Di conseguenza il ricorrente chiede che l’importo mensile pignorabile venga fissato al massimo in fr. 1’000.--. D. Con osservazioni 28 novembre 1997 la __________ chiede che il gravame venga respinto. E. Delle osservazioni dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito. Considerando in diritto:               1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. Nel calcolo del minimo vitale non possono essere incluse le spese per una scuola privata frequentata dai figli. In tal caso deve essere concesso al debitore un adeguato lasso di tempo per adattare questo esborso. Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo d’esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b). Dall’interrogatorio formale dell’escusso è emerso che il ricorrente ha una figlia di 15 anni e che la retta mensile per la scuola di quest’ultima ammonta a fr. 695.--, mentre le spese di trasporto ammontano fr. 800.-- all’anno (cfr. Verbale d’interrogatorio formale 17 giugno 1998). Sulla base delle precedenti considerazioni l’importo relativo alla retta scolastica va riconosciuto fino al termine dell’anno scolastico 1997/98, invitando pertanto il ricorrente a trovare un’altra soluzione per il futuro. Considerato che la figlia a mezzogiorno non mangia alla mensa della scuola, va riconosciuto un importo mensile di fr. 120.-- per i pasti consumati fuori dall’economia domestica (cfr. Verbale d’interrogatorio formale 17 giugno 1998; punto 2.4.3 Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, in seguito: Tabella). 3. Il ricorrente postula il riconoscimento dell’importo di fr. 1’500.-- per costi di trasferta. Orbene, considerato che per spese di trasferta sono stati riconosciuti i seguenti importi ex punto 2.4.4 della Tabella. Leasing Mégane                                                   fr.          517.--, Man. Veicoli, ass., benzina, riparazioni              fr.          700.--, Benzina (voce “Privato”)                                      fr.          200.--, Totale                                                                      fr.       1’417.--, non è possibile accordare al debitore ulteriori deduzioni, oltre a quelle già riconosciute dall’UEF di Riviera. 4. Sotto la voce “Studio” al ricorrente viene riconosciuto l’importo mensile di fr. 1’000.-- per rimborso affitto arretrato. Tale deduzione non può essere ammessa, in quanto ciò andrebbe a scapito del creditore procedente __________ e costituirebbe un inammissibile privilegio per il locatore, il quale per incassare il proprio credito dovrà promuovere l’esecuzione nei confronti del debitore. Nel corso dell’interrogatorio formale il ricorrente ha inoltre affermato che l’importo di fr. 2’500.-- esposto alla voce ipoteca corrisponde agli interessi bancari per la propria casa, mentre l’importo di fr. 630.-- esposto alla voce interessi ipotecari, corrisponde al rimborso mensile di un prestito bancario in conto corrente. Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento del canone di locazione arretrato e del debito bancario non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore vorrebbe accordare a taluni creditori (locatore, banca). Abbondanzialmente va rilevato che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi riconosciuti servano effettivamente a tacitare tali creditori. 5. Il ricorrente contesta il calcolo dell’eccedenza pignorabile fissa sulla base di una media mensile di reddito. L’agire dell’Ufficio deve essere ritenuto corretto, in quanto non disponendo di  un’entrata fissa, il reddito dell’escusso deve essere calcolato sulla base di una media mensile riferita ad un lasso di tempo attendibile. Il fatto che il debitore affermi che vi sono mesi in cui il suo guadagno si riduce sensibilmente, non muta la sostanza delle cose. Spetta infatti all’escusso accantonare, nei mesi con maggiori entrate, il necessario per fronteggiare i periodi di ristrettezza economica. Il ricorrente ha affermato inoltre di beneficiare ancora dell’indennità mensile per picchetto pari a fr. 2’900.-- (cfr. Verbale d’interrogatorio formale 17 giugno 1998), quindi l’agire dell’UEF deve essere ritenuto corretto, atteso che eventuali mutamenti della situazione economica del debitore potranno essere oggetto di revisione del pignoramento (DTF 108 III 13). 6. Alla luce delle considerazioni precedenti l’eccedenza mensile pignorabile dell’escusso va calcolata come segue: Introiti: media mensile                                                       fr.      30’984.66 Uscite: Studio affitto                                  fr.       1’570.-- leasing Mégane                fr.          517.-- telefono, fax, natel             fr.       1’211.-- stipendio laborante          fr.       3’138.-- AVS laborante                  fr.          500.-- cassa pensione lab.         fr.          350.-- LAINF laborante               fr.          360.-- CM IPG laborante             fr.          272.-- luce e acqua                      fr.          200.-- donna delle pulizie            fr.          300.-- spese contabilità              fr.          300.-- Multicam                            fr.          700.-- assicurazioni varie           fr.       2’450.-- leasing app. __________                   fr.             623.-- materiale app. __________                fr.             500.-- manutenzione veicoli, ass., benzina, ripar.          fr.          700.-- acquisto mat. studio         fr.       2’870.-- Privato minimo base                     fr.       1’370.-- figli minorenni                    fr.          400.-- scuola privata                    fr.          695.-- trasporti                             fr.             66.-- pasti fuori domicilio          fr.          120.-- ipoteca                               fr.       2’500.-- telefono                              fr.          300.-- luce e riscaldamento        fr.          500.-- cassa malati                      fr.       1’625.-- benzina                              fr.          200.-- cassa pensione                fr.         420.-- AVS                                   fr.       1’230.-- manutenzione casa          fr.          300.-- Totale uscite                      fr.     26’287.-- Eccedenza pignorabile                                         fr.        4’697.66 L’eccedenza mensile pignorabile calcolata dall’UEF di Riviera, per il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, rimane quindi invariata a fr. 4’000.--. A futura memoria si ricorda comunque al ricorrente che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria secondo la LaMal. Quindi l’importo riconosciuto dall’UEF di fr. 1’625.--, peraltro non contestato dal creditore, dovrà essere, se del caso, adeguato in occasione di ulteriori pignoramenti. 7. Ne consegue la reiezione del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. pronuncia:           1. Il ricorso 14 dicembre 1997 del dott. __________, __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria