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15.1997.188

Ticino · 1999-03-11 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Nel caso concreto la quota pignorabile di fr. 1’176.-- è stata erroneamente calcolata dall’UEF di Locarno sulla base di un stipendio mensile dell’escusso di fr. 4’383.--. Il pignoramento dello stipendio è stato notificato al datore di lavoro (Comune di __________) con atto 2 ottobre 1997. La trattenuta di fr. 450.-- dallo stipendio operata dal Comune di __________ per tutta la durata del pignoramento, ha di fatto modificato le basi di calcolo della quota pignorabile, riducendo il reddito dell’escusso a fr. 3’933.--. Siffatta trattenuta ha gli stessi effetti di una dichiarazione di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al momento dell’esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi procedere a un nuovo calcolo della quota pignorabile sulla base dell’ammontare dello stipendio eccedente la compensazione pari a fr. 3’933.--.

E. 3 Nel calcolo del minimo vitale è stato considerato l’importo mensile di fr. 602.-- per premi della cassa malati. Orbene, considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria secondo la LaMal, nel calcolo del minimo vitale viene riconosciuto unicamente l’importo di fr. 250.--, corrispondente al premio base mensile per una persona rientrante nella fascia d’età del ricorrente.

E. 4 Nella determinazione del minimo vitale l’UEF di Locarno ha considerato un importo di fr. 110.-- a titolo di spese diverse senza giustificarne la natura. Non essendo tale importo riconducibile ad alcuna voce di spesa prevista dalla Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera e non essendo possibili deduzioni forfettarie, tale importo va depennato dal calcolo del minimo di esistenza

E. 5 Il

ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza vengano considerati i

seguenti importi che egli verserebbe mensilmente:

-       Imposte

cantonali                        fr.  426.--

-       debito

bancario                           fr.  280.--

-       assicurazione

RC e vita              fr.    30.--

Perché

si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa

norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha

attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori

sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e

di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie

obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il

venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla

sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di

locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF

112 III 18).

Siffatto

indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare

all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.

92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’

di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento

delle imposte cantonali, del debito bancario e dei premi assicurativi non

possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce

dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che

il debitore pretende sia concesso a tali creditori.

Abbondanzialmente

si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui è

chiesta la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

E. 6 Il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile si presenta quindi come segue: Introiti                                                                      fr. 3’933.-- Minimo di esistenza Minimo base                     fr. 1’025.-- Locazione                          fr. 1’190.-- Vestiti                                 fr. 280.-- Cassa malati                     fr. 250.-- Totale deduzioni               fr. 2’745.-- Eccedenza mensile pignorabile                          fr. 1’188.-- Per il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR la trattenuta mensile a carico dell’escusso resta fissata in fr. 1’176.-- così come stabilito dall’UEF di Locarno.

E. 7 Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 93 e 116 LEF pronuncia:            1. Il ricorso 24 ottobre 1997 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:

- __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                       La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.97.00188

Lugano

11 marzo 1999/FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidenteZali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 ottobre 1997 di

__________

patr. dall’ avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Locarnoe meglio contro il pignoramento di salario 25 settembre 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa da

__________

patr. dall’avv. __________

nei confronti del ricorrente

viste le osservazioni 29 ottobre 1997 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 31’250.-- oltre interessi e spese.

B.Il 25 settembre 1997 l’UEF di Locarno procedeva al pignoramento del salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:

Introiti                                                                      fr. 4’383.--

Minimo di esistenza

Importo base                 fr. 1’025.--

locazione                       fr. 1’190.--

pulizia vestiti                  fr.    280.--

cassa malati                  fr. 602.--

spese diverse               fr.    110.--

Totale deduzioni           fr. 3’207.--

Eccedenza mensile pignorabile                          fr. 1’176.--

L’Ufficio ordinava quindi a far tempo da ottobre 1997 la trattenuta di fr. 1’176.-- presso il Comune di __________, datore di lavoro del debitore.

C.Con ricorso 24 ottobre 1997 __________ insorge contro il pignoramento di salario asseverando che il calcolo del minimo di esistenza non terrebbe conto della trattenuta di fr. 450.-- effettuata dal Comune di __________ per imposte comunali arretrate. L’escusso dovrebbe inoltre versare all’Ufficio cantonale di esazione l’importo di fr. 388.--, nonché fr. 38.-- mensili per imposte cantonali arretrate. Il ricorrente postula il riconoscimento del debito bancario di fr. 280.-- mensili nei confronti della __________, come pure l’importo di fr. 30.-- mensili per premi assicurativi.

D.Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                1.Per l’art. 93 LEF il reddito dell’escusso può essere pignorato se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo creditore o del medesimo gruppo di creditori lo stipendio dell’escusso può essere pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). Nel procedere al pignoramento del reddito l’autorità esecutiva è tenuta ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni (cfr. Art. 91 cpv. 1 n.2 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n.31, p. 155 e § 23 n.56, p.176), in particolare sull’ammontare del suo stipendio, se il datore di lavoro riconosce la pretesa salariale rispettivamente per quale motivo e in quale misura la contesta (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung un Konkurs, Vol. I, Zurigo 1997, n. 11 ad art. 93 LEF).

Il pignoramento di salario è in principio eseguito quando il debitore o il suo rappresentante è informato dall’ufficio che una parte del suo stipendio è colpito dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio, nonché sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso d’inosservanza (cfr. Art. 96 LEF). Siffatta dichiarazione dell’Ufficio (cosiddetta “Pfändungserklärung”, cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 22 n.53, p. 158 ss. E §23 n. 70, p.180) è infatti elemento costitutivo dell’atto di pignoramento (cfr. DTF 112 III 15), atteso che perché vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere indicate espressamente le basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13 cons. 2; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n.70, p. 180; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 76, p. 343). Quale misura “cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF) intesa ad assicurare il mantenimento del substrato esecutivo l’ufficio notificherà inoltre al datore di lavoro - terzo debitore - l’avvenuto pignoramento di salario avvertendolo ex art. 99 LEF che l’importo pignorato potrà essere pagato validamente soltanto all’ufficio, cui dovrà essere versato mensilmente (cfr. formulario Mod. 10; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 71, p. 180).

Non appena la pretesa salariale è scaduta, l’importo pignorato è di regola incassato dall’ufficio (cfr. Art. 100 LEF), che provvede poi - dedotte le spese esecutive - a riversarlo direttamente al creditore pignorante, rispettivamente a distribuirlo tra i creditori pignoranti appartenenti allo stesso gruppo. A differenza di quanto avviene con beni di altra natura, l’incasso diretto del credito salariale scaduto ne rende superflua la realizzazione (cfr. DTF 116 III 59; cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 71, p. 180 e n. 76, p. 181). Ciò vale tuttavia soltanto quando il credito da salario, sulla cui base è stata calcolata la quota pignorabile, non contestato dal terzo debitore, è effettivamente versato alla sua scadenza - nella misura pignorata - all’ufficio. Qualora invece il datore di lavoro, pur non contestando all’atto del pignoramento il credito salariale in quanto tale, non consegnasse all’ufficio alla loro scadenza le quote pignorate, i creditori pignoranti possono chiederne comunque la realizzazione entro quindici mesi dal pignoramento (cfr. L’art. 116 cpv. 2 LEF che codifica una radicata giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., Vol. I, n. 17 ad art. 116 LEF).

2.Nel caso concreto la quota pignorabile di fr. 1’176.-- è stata erroneamente calcolata dall’UEF di Locarno sulla base di un stipendio mensile dell’escusso di fr. 4’383.--. Il pignoramento dello stipendio è stato notificato al datore di lavoro (Comune di __________) con atto 2 ottobre 1997. La trattenuta di fr. 450.-- dallo stipendio operata dal Comune di __________ per tutta la durata del pignoramento, ha di fatto modificato le basi di calcolo della quota pignorabile, riducendo il reddito dell’escusso a fr. 3’933.--. Siffatta trattenuta ha gli stessi effetti di una dichiarazione di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al momento dell’esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi procedere a un nuovo calcolo della quota pignorabile sulla base dell’ammontare dello stipendio eccedente la compensazione pari a fr. 3’933.--.

3.Nel calcolo del minimo vitale è stato considerato l’importo mensile di fr. 602.-- per premi della cassa malati. Orbene, considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria secondo la LaMal, nel calcolo del minimo vitale viene riconosciuto unicamente l’importo di fr. 250.--, corrispondente al premio base mensile per una persona rientrante nella fascia d’età del ricorrente.

4.Nella determinazione del minimo vitale l’UEF di Locarno ha considerato un importo di fr. 110.-- a titolo di spese diverse senza giustificarne la natura. Non essendo tale importo riconducibile ad alcuna voce di spesa prevista dalla Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera e non essendo possibili deduzioni forfettarie, tale importo va depennato dal calcolo del minimo di esistenza

5.Il ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza vengano considerati i seguenti importi che egli verserebbe mensilmente:

-       Imposte cantonali                        fr.  426.--

-       debito bancario                           fr.  280.--

-       assicurazione RC e vita              fr.    30.--

Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento delle imposte cantonali, del debito bancario e dei premi assicurativi non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a tali creditori.

Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui è chiesta la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

6.Il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile si presenta quindi come segue:

Introiti                                                                      fr. 3’933.--

Minimo di esistenza

Minimo base                     fr. 1’025.--

Locazione                          fr. 1’190.--

Vestiti                                 fr. 280.--

Cassa malati                     fr. 250.--

Totale deduzioni               fr. 2’745.--

Eccedenza mensile pignorabile                          fr. 1’188.--

Per il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR la trattenuta mensile a carico dell’escusso resta fissata in fr. 1’176.-- così come stabilito dall’UEF di Locarno.

7.Ne consegue la reiezione del gravame.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 93 e 116 LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 24 ottobre 1997 di __________, è respinto.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                       La segretaria