Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 L’amministrazione del fondo pignorato comprende tutte le misure necessarie per conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per percepirne i frutti e gli altri redditi, come ad esempio, ordinazione e pagamento di piccole riparazioni, rinnovo delle assicurazioni ordinarie, disdetta ai locatari, loro sfratto, stipulazione di nuovi contratti di affitto, incasso delle pigioni ed affitti anche per via di esecuzione, esercizio del diritto di ritenzione per pigioni ed affitti, pagamento delle tasse correnti per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc. (cfr. art. 17 RFF).
E. 3 Il ricorrente si aggrava contro la decisione dell’UEF di non accettare una garanzia bancaria di fr. 20’000.-- in sostituzione dei canoni di locazione, affermando che la stessa garantirebbe quasi due anni e mezzo di locazione. Orbene tale affermazione non può essere condivisa da questa Camera, in quanto nulla induce a ritenere che la garanzia offerta sia equivalente alla copertura che il blocco delle pigioni garantisce per il periodo occorrente alla definizione giudiziale della disputa (azione di disconoscimento di debito), non necessariamente limitato ai due anni e mezzo prospettati, avuto riguardo ai tre ordini di giudizio ipotizzabili. Inoltre, essendo l’incasso delle pigioni sottratto al controllo dell’Ufficio, ed essendo un appartamento occupato dal debitore qui ricorrente, nel caso in cui quest’ultimo decidesse in futuro di locare il proprio alloggio a terzi, questo reddito sfuggirebbe al creditore. Di conseguenza la garanzia bancaria è ben lungi dall'essere sufficiente a coprire il mancato introito dei canoni di locazione sull'arco di tempo entrante in linea di conto.
E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.97.00144
Lugano
27 febbraio 1998
FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 agosto 1997 di
__________
rappr. dall'avv. __________
contro
loperato dellUEF di Bellinzonae meglio contro la decisione 26 agosto 1997
nell'esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________
patr. dall'avv. __________
richiamata lordinanza presidenziale 2 settembre 1997, con la quale al ricorso non è stato concesso leffetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 15 settembre 1997 di __________
- 22 settembre 1997 dellUEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.In data 13 luglio 1995 veniva notificato al signor __________ il precetto esecutivo n. __________ UEF di Bellinzona, con il quale la signora __________ chiedeva il pagamento dellimporto di fr. 300000.-- più interessi al 5% dal 1° dicembre 1990.
B.Con sentenza 20 ottobre 1995 la Pretura di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria lopposizione al precetto esecutivo n.__________, limitatamente allimporto di fr. 220000.--. Con petizione 27 ottobre 1995 il signor __________ ha chiesto il disconoscimento del debito. La creditrice ha chiesto il 21 dicembre 1995 il pignoramento provvisorio.
C.Il 29 febbraio 1996 lUEF di Bellinzona procedeva al pignoramento provvisorio dellimmobile part.__________ RFD di __________ intestato al debitore. Con scritto 5 agosto 1997 lUEF chiedeva al signor __________ di voler produrre i contratti di locazione dello stabile per provvedere allincasso degli affitti. In data 8 agosto 1997 il legale del debitore inviava allUEF copia del contratto di locazione relativo ad un appartamento dello stabile pignorato, il cui canone ammonta a fr. 8160.-- allanno, indicando inoltre che laltro appartamento è utilizzato dal proprietario. Il legale dellescusso proponeva nel contempo, in luogo dellincasso del canone di locazione, il rilascio di una garanzia bancaria di fr. 20000.--. Con decisione 26 agosto 1997 lUEF comunicava, dopo aver interpellato il rappresentante della creditrice, di non poter aderire alla richiesta del signor __________ di voler soprassedere allincasso degli affitti dietro il rilascio di una garanzia bancaria di fr. 20000.--
D.Con ricorso 28 agosto 1997 __________ ha impugnato la decisione 26 agosto dellUEF di Bellinzona chiedendo nella procedura esecutiva n. __________, in luogo e vece dellincasso del canone di locazione relativo al mappale __________ RFD di __________, il rilascio di una garanzia bancaria di fr. 20000.-- con effetto a far tempo dal 1° agosto 1997 per la durata di due anni. Qualora la causa di disconoscimento di debito non fosse terminata entro il 31 luglio 1999, tale garanzia dovrà essere rinnovata, sotto la comminatoria dellamministrazione dello stabile. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è arbitraria, in quanto la garanzia bancaria proposta in sostituzione dei canoni di locazione non pregiudicherebbe minimamente gli interessi della creditrice. Infatti limmobile continuerebbe a essere oggetto del pignoramento provvisorio e i corrispondenti importi del canone di locazione, grazie alla garanzia bancaria, potrebbero essere tradotti in qualsiasi momento in moneta, nel caso che lazione di disconoscimento venisse respinta. Inoltre lammontare della garanzia bancaria di fr. 20000.-- corrisponderebbe a quasi due anni e mezzo di locazione. Il rifiuto della creditrice di accettare la garanzia bancaria costituirebbe un abuso di diritto, in quanto tale sostituzione non lederebbe minimamente i suoi interessi. Anche il rifiuto dellUEF di accettare la sostituzione proposta dal ricorrente sarebbe arbitrario, e quindi censurabile.
E.Con osservazioni 15 settembre 1997 __________ chiede che il gravame venga respinto, contestando in particolare che la garanzia bancaria proposta dal ricorrente non pregiudichi in alcun modo gli interessi della creditrice. Accettando la proposta della controparte, la creditrice non rinuncerebbe infatti solo allincasso degli affitti, ma anche a tutte le altre misure che costituiscono lamministrazione dello stabile da parte dellUEF.
F.Delle osservazioni dellUEF Bellinzona, si dirà se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1.Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare (art. 102 cpv. 1 LEF). Lufficio esecuzione cura lamministrazione e la coltura del fondo (art.102 cpv. 3 LEF). Le disposizioni dellart. 102 LEF si applicano anche al pignoramento provvisorio (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, art. 102, n. 2).
2.Lamministrazione del fondo pignorato comprende tutte le misure necessarie per conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per percepirne i frutti e gli altri redditi, come ad esempio, ordinazione e pagamento di piccole riparazioni, rinnovo delle assicurazioni ordinarie, disdetta ai locatari, loro sfratto, stipulazione di nuovi contratti di affitto, incasso delle pigioni ed affitti anche per via di esecuzione, esercizio del diritto di ritenzione per pigioni ed affitti, pagamento delle tasse correnti per il gas, lacqua potabile, lelettricità ecc. (cfr. art. 17 RFF).
3.Il ricorrente si aggrava contro la decisione dellUEF di non accettare una garanzia bancaria di fr. 20000.-- in sostituzione dei canoni di locazione, affermando che la stessa garantirebbe quasi due anni e mezzo di locazione. Orbene tale affermazione non può essere condivisa da questa Camera, in quanto nulla induce a ritenere che la garanzia offerta sia equivalente alla copertura che il blocco delle pigioni garantisce per il periodo occorrente alla definizione giudiziale della disputa (azione di disconoscimento di debito), non necessariamente limitato ai due anni e mezzo prospettati, avuto riguardo ai tre ordini di giudizio ipotizzabili. Inoltre, essendo lincasso delle pigioni sottratto al controllo dellUfficio, ed essendo un appartamento occupato dal debitore qui ricorrente, nel caso in cui questultimo decidesse in futuro di locare il proprio alloggio a terzi, questo reddito sfuggirebbe al creditore. Di conseguenza la garanzia bancaria è ben lungi dall'essere sufficiente a coprire il mancato introito dei canoni di locazione sull'arco di tempo entrante in linea di conto.
4.Ne consegue la reiezione del ricorso
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 102 LEF, 16, 17 RFF
pronuncia: 1.Il ricorso 28 agosto 1997 di __________ è respinto
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria