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15.1997.142

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Nel caso in esame, come si evince dalla domanda di esecuzione 6 agosto 1997, la __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito dipendente da un contratto di compravendita di azioni stipulato il 26 aprile 1994 (cfr. doc. 1). Orbene, a pagina 6 di tale contratto le parti hanno convenuto quanto segue: “ Le parti eleggono, ad ogni fine legale, in particolare anche ai fini di ogni procedura esecutiva o di realizzazione del pegno, domicilio a __________, presso lo Studio dell’avv. __________, Via __________ __________ Di conseguenza ogni atto di esecuzione sarà validamente intimato se indirizzato alla controparte presso lo Studio dell’avv. __________.” Il contratto in oggetto è stato sottoscritto dal ricorrente in rappresentanza della __________. Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo n.__________ UE di Lugano alla segretaria dell’avv. __________, avvenuta in data 8 agosto 1997, si è svolta correttamente secondo le modalità stabilite dalle parti  con la firma del contratto 16 aprile 1994 e delle quali __________, in qualità di amministratore della __________, era perfettamente a conoscenza.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                      La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.03.1999 15.1997.142

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00142 Lugano 24 marzo 1999 /FP/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 29 agosto 1997 di __________ patr. dall’avv. __________ contro l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la notifica del precetto esecutivo 7 agosto 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ patr. dall’avv. __________ nei confronti di __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 1° settembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni

- 8 settembre 1997 della __________

- 9 settembre 1997 dell’UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. La __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito di fr. 2’024’853.30 B. In data 8 agosto 1997 l’UE di Lugano ha notificato alla __________ il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla __________. C. Con ricorso 29 agosto 1997 __________ nella sua qualità di amministratore unico della __________ insorge contro le modalità della notifica del precetto esecutivo n. __________ UE Lugano. Il ricorrente afferma che essendo la creditrice e la debitrice domiciliate entrambe presso lo studio legale avv. __________ ed essendo il precetto esecutivo stato notificato alla segretaria dell’avv. __________, all’insaputa dell’amministratore unico della __________, quest’ultimo non ha potuto formulare opposizione. Il ricorrente postula quindi l’annullamento dell’esecuzione n. __________ UE Lugano a seguito di irregolarità nella notifica del precetto. D. Con osservazioni 8 settembre 1997 la __________ chiede la reiezione del ricorso sostenendo che la notifica del precetto esecutivo sarebbe avvenuta correttamente in base a quanto pattuito nel contratto di compravendita di azioni stipulato tra le parti e sul quale si fonderebbe la pretesa posta in esecuzione. E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerando in diritto:                  1. Per l’art. 65 cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè: - per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF). 2. Nel caso in esame, come si evince dalla domanda di esecuzione 6 agosto 1997, la __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito dipendente da un contratto di compravendita di azioni stipulato il 26 aprile 1994 (cfr. doc. 1). Orbene, a pagina 6 di tale contratto le parti hanno convenuto quanto segue: “ Le parti eleggono, ad ogni fine legale, in particolare anche ai fini di ogni procedura esecutiva o di realizzazione del pegno, domicilio a __________, presso lo Studio dell’avv. __________, Via __________ __________ Di conseguenza ogni atto di esecuzione sarà validamente intimato se indirizzato alla controparte presso lo Studio dell’avv. __________.” Il contratto in oggetto è stato sottoscritto dal ricorrente in rappresentanza della __________. Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo n.__________ UE di Lugano alla segretaria dell’avv. __________, avvenuta in data 8 agosto 1997, si è svolta correttamente secondo le modalità stabilite dalle parti  con la firma del contratto 16 aprile 1994 e delle quali __________, in qualità di amministratore della __________, era perfettamente a conoscenza. 3. Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 65 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 29 agosto 1997 di __________, amministratore unico della __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                      La segretaria