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15.1997.140

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-09-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 aprile 1994 in re O. L. c. __________); che, benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197); che contrasti di natura soggettiva riconducibili a dissenso su pregressi pronunciati dell'Ufficiale esecutore, anche nella sua qualità di Pretore del Distretto di Leventina, sono inidonei a sostanziare che si realizzi il motivo di ricusazione dell'esercizio delle proprie funzioni negli affari in cui possa per altri motivi avere interessi (art. 10 cpv.1 n.4 LEF), dovendosi escludere già d'acchito le ulteriori occorrenze ex art. 10 cpv.1 n. 1-3 LEF (Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, p.19-20, n.31-33; Hans Ulrich Walder, Beschwerdeverfahren, Abgrenzung kantonales Recht / Bundesrecht, Fristen, Nichtige Verfügungen, in: ZSR 1996 I, p.203, n.2); che il ricorso, al limite del temerario, va respinto; che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 7 LPR e 10 LEF, pronuncia:           1. Il ricorso di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a:

–      __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                            La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.09.1997 15.1997.140

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00140 Lugano 16 settembre 1997 /FC/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 23 agosto 1997 di __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________ in materia di notifica dell'avviso di pignoramento e di ricusa; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che l'esecuzione in via di pignoramento n. __________ dell'UEF di Leventina, promossa dalla __________ contro __________ per fr. 395.80, è giunta allo stadio dell'avviso di pignoramento; che con ricorso 23 agosto __________ non si oppone al pignoramento, limitandosi a richiedere che venga eseguito non dall'UEF di Leventina ma da quello di Biasca perché il Pretore di Leventina - che è nel contempo Ufficiale esecutore - sarebbe prevenuto nei confronti di __________ e __________ per pregresse vicende giudiziarie sfociate in pronunciati da essi non graditi; che il coacervo documentale prodotto è del tutto inconferente; che il ricorrente rettamente non censura l'avviso di pignoramento in quanto tale, trattandosi di atto dovuto in relazione alla fase procedurale raggiunta dall'esecuzione promossa __________ contro __________; che l'escusso è però dell'avviso che sia data la competenza dell'UEF di Riviera e non dell'UEF di Leventina, atteso che vi sarebbero motivi di ricusazione dell'Ufficiale esecutore; che il ricorrente incentra la domanda di ricusa su evanescenti allegazioni riconducibili in sostanza a contrasti soggettivi con l'Ufficiale esecutore riferiti a fatti del tutto irrilevanti dal profilo del diritto esecutivo; che ex art. 10 LEF i funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:

1.     negli affari propri;

2.     in quelli del coniuge, del fidanzato o della fidanzata, dei parenti ed affini in linea retta ascendente e discendente nonché dei parenti ed affini in linea collaterale fino al terzo grado incluso;

3.     negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati;

4.     negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi; che il ricorrente non indica quale previsione legislativa sia stata disattesa e in che consista la violazione; che l'esigenza di motivazione è disciplinata dall'art. 7 cpv.3 lett.b LPR nel senso che l'atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione; che non soddisfa le esigenze di motivazione, ad esempio, il ricorrente che si limita ad opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (cfr. CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. __________); che, benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197); che contrasti di natura soggettiva riconducibili a dissenso su pregressi pronunciati dell'Ufficiale esecutore, anche nella sua qualità di Pretore del Distretto di Leventina, sono inidonei a sostanziare che si realizzi il motivo di ricusazione dell'esercizio delle proprie funzioni negli affari in cui possa per altri motivi avere interessi (art. 10 cpv.1 n.4 LEF), dovendosi escludere già d'acchito le ulteriori occorrenze ex art. 10 cpv.1 n. 1-3 LEF (Amonn / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, p.19-20, n.31-33; Hans Ulrich Walder, Beschwerdeverfahren, Abgrenzung kantonales Recht / Bundesrecht, Fristen, Nichtige Verfügungen, in: ZSR 1996 I, p.203, n.2); che il ricorso, al limite del temerario, va respinto; che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 7 LPR e 10 LEF, pronuncia:           1. Il ricorso di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a:

–      __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                            La segretaria