Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il precettato ignora che l'istituto della revisione è disciplinato dal diritto cantonale ticinese agli art. 25 a 29 LPR (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p. 301-303, n. 6.1, con il solo rilievo terminologico che dal 1° gennaio 1997 "ricorso" sostituisce "reclamo", in consonanza con il mutato art. 17 LEF).
E. 2 Per l'art. 28 cpv.1 LPR la domanda di revisione di una sentenza si propone, all'autorità di vigilanza che ha giudicato, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza, subordinatamente entro dieci giorni dal momento in cui l'avente diritto ha saputo - o doveva sapere, facendo uso della diligenza richiesta dalle circostanze - che era dato un motivo di revisione nel senso dell'art. 26 LPR. La norma è in linea con il principio di celerità che caratterizza il diritto esecutivo e impone l'ossequio di un rigido formalismo (sulla necessità di regole di forma, cfr. Cometta, op. cit., p. 282, n. 3.1.1. lett.a e b) per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo far perdere tempo, ritenuto che il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF (Cometta, op. cit., p. 303, n. 6.1.2).
E. 3 Nel caso di specie, il precettato si era riferito nella pregressa procedura di reclamo (ora: ricorso) al certificato medico del 12 giugno 1996. Ricevuta la sentenza 1° ottobre 1996, intimata l'
E. 8 ottobre 1996, __________ si è sottoposto il 28 ottobre 1996 e il 6 novembre 1996 "ad accertamenti radiografici" e ad "approfondita visita" del dott. __________ il 6 novembre 1996 (cfr. nuovo doc. prodotto). Al punto 2 a p.2 della domanda di revisione emerge che il patrocinatore dell'escusso, interpellato dal suo mandante, "ha richiesto in data
E. 12 dicembre 1996 al dott. __________ (...) di voler confermare lo stato di salute del signor __________ ". Il certificato medico 3 gennaio 1997 è poi stato prodotto con l'istanza 24 gennaio 1997 : ne consegue l'irrimediabile tardività della domanda di revisione, atteso che il preteso mutato stato di salute già doveva essere sufficientemente noto all'escusso al più tardi nel mese di novembre 1996. 4. L'irricevibilità della domanda di revisione rende caduca la domanda di concessione dell'effetto sospensivo. 5. Trattandosi di decisione in materia di revisione, rimedio straordinario di diritto cantonale, non va indicato il rimedio di diritto (ordinario) prescritto dall'art. 20a cpv.2 n.4 seconda proposizione LEF; resta ovviamente riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, II Corte civile. 6. Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF e 17 LPR). Richiamati gli art. 26 ss. LPR, PRONUNCIA 1. La domanda di revisione 24 gennaio 1997 __________ è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.02.1997 15.1997.14
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00014 Lugano 6 febbraio 1997/FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla domanda di revisione 24 gennaio 1997 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello presentata da __________ patr. dall'avv. __________ contro la sentenza 1° ottobre 1996 della Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell’inc. 15.96.104 su reclamo 14 giugno 1996 di __________ in materia di pignoramento nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno contro di lui promossa da __________ rappr. dalla __________ ritenuto in fatto: A. Con sentenza 1° ottobre 1996 questa Camera ha respinto il reclamo di __________ contro il pignoramento 11 marzo/6 giugno 1996 di due autovetture, ritenuto che dal certificato medico 12 giugno 1996 "non risulta che il reclamante sia invalido e che l'uso di un'autovettura gli sia indispensabile" anche perché "da __________ vi sono mezzi pubblici che gli permettono di spostarsi". B. Con domanda di revisione 24 gennaio 1997 __________ postula la declaratoria di impignorabilità ex art. 92 cpv.1 n.1 LEF di una delle due autovetture pignorate, atteso che:
- in ordine "pur non essendo esplicitamente previsto dalla LEF, l'istituto della revisione non è per questo escluso dal diritto federale, anzi va riconosciuto là dove esistano degli elementi nuovi tali da giustificare un riesame da parte dell'autorità giudicante (BlSchK 1970 p.49)";
- nel merito: "__________ si è ulteriormente sottoposto ad analisi mediche, in particolare tra la fine di ottobre e inizio novembre 1996, che hanno evidenziato un preoccupante peggioramento dello stato delle articolazioni";
- il patrocinatore, "interpellato dal qui ricorrente, ha richiesto in data 12 dicembre 1996 al dr. __________, facendo esplicito riferimento allo scopo della richiesta, di voler confermare lo stato di salute del signor __________ ";
- dall'attestazione medica 3 gennaio 1997 del dott. __________ emerge che le affezioni di cui soffre __________ determinano "una deambulazione molto rallentata, insicura e dolorosa" e di conseguenza "si rende indispensabile l'uso dell'autovettura per evitare le sofferenze del paziente, siccome ogni spostamento a piedi crea la riacutizzazione dei dolori e il peggioramento delle condizioni generali degli arti inferiori";
- il dott. __________ ha indicato che le sue "affermazioni sono basate sull'approfondita visita del 6 novembre 1996 e sugli accertamenti radiografici eseguiti in data 28 ottobre e 6 novembre 1996". C. Visto l'esito, si prescinde dalla notifica ex art. 28 cpv.2 LPR alla precettante della domanda di revisione. Considerato in diritto: 1. Il precettato ignora che l'istituto della revisione è disciplinato dal diritto cantonale ticinese agli art. 25 a 29 LPR (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p. 301-303, n. 6.1, con il solo rilievo terminologico che dal 1° gennaio 1997 "ricorso" sostituisce "reclamo", in consonanza con il mutato art. 17 LEF). 2. Per l'art. 28 cpv.1 LPR la domanda di revisione di una sentenza si propone, all'autorità di vigilanza che ha giudicato, entro dieci giorni dalla notifica della sentenza, subordinatamente entro dieci giorni dal momento in cui l'avente diritto ha saputo - o doveva sapere, facendo uso della diligenza richiesta dalle circostanze - che era dato un motivo di revisione nel senso dell'art. 26 LPR. La norma è in linea con il principio di celerità che caratterizza il diritto esecutivo e impone l'ossequio di un rigido formalismo (sulla necessità di regole di forma, cfr. Cometta, op. cit., p. 282, n. 3.1.1. lett.a e b) per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo far perdere tempo, ritenuto che il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF (Cometta, op. cit., p. 303, n. 6.1.2). 3. Nel caso di specie, il precettato si era riferito nella pregressa procedura di reclamo (ora: ricorso) al certificato medico del 12 giugno 1996. Ricevuta la sentenza 1° ottobre 1996, intimata l' 8 ottobre 1996, __________ si è sottoposto il 28 ottobre 1996 e il 6 novembre 1996 "ad accertamenti radiografici" e ad "approfondita visita" del dott. __________ il 6 novembre 1996 (cfr. nuovo doc. prodotto). Al punto 2 a p.2 della domanda di revisione emerge che il patrocinatore dell'escusso, interpellato dal suo mandante, "ha richiesto in data 12 dicembre 1996 al dott. __________ (...) di voler confermare lo stato di salute del signor __________ ". Il certificato medico 3 gennaio 1997 è poi stato prodotto con l'istanza 24 gennaio 1997 : ne consegue l'irrimediabile tardività della domanda di revisione, atteso che il preteso mutato stato di salute già doveva essere sufficientemente noto all'escusso al più tardi nel mese di novembre 1996. 4. L'irricevibilità della domanda di revisione rende caduca la domanda di concessione dell'effetto sospensivo. 5. Trattandosi di decisione in materia di revisione, rimedio straordinario di diritto cantonale, non va indicato il rimedio di diritto (ordinario) prescritto dall'art. 20a cpv.2 n.4 seconda proposizione LEF; resta ovviamente riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, II Corte civile. 6. Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF e 17 LPR). Richiamati gli art. 26 ss. LPR, PRONUNCIA 1. La domanda di revisione 24 gennaio 1997 __________ è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria