Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Nel caso di specie l’UEF di Riviera ha giustamente annullato l’incanto, in quanto la maggioranza dei creditori ha accettato la proposta di messa in cessione e un creditore ha richiesto la cessione di tutte le pretese contenute nella circolare 16 luglio 1997. Limitandosi ad annullare l’incanto l’UEF ha agito correttamente in applicazione di quanto previsto dall’art. 260 cpv. 3 LEF. Diversamente se l’Ufficio avesse messo in cessione le pretese in oggetto avrebbe violato l’ordinanza presidenziale di concessione dell’effetto sospensivo al precedente ricorso 28 luglio 1997 del __________. Di conseguenza nessuna censura può essere rivolta all’indirizzo dell’UEF, in quanto il provvedimento impugnato si limita a comunicare l’avvenuto annullamento dell’incanto previsto in data 11 agosto 1997.
E. 3 Va inoltre rilevato che con il provvedimento impugnato l’UEF ha evaso la richiesta di scuse scritte per le affermazioni contenute nella precedente circolare del 16 luglio 1997, formulata dal __________ e dalla __________ nei precedenti gravami del 25 e 28 luglio 1997.
E. 4 Intimazione a:
- __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.97.00138/143
Lugano
18 settembre 1998FP/fp/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidenteZali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 1997 di
__________
rapr. da __________
contro
loperato dellUEF di Rivierae meglio contro la circolare 8 agosto 1997 emanata nellambito del fallimento
__________
richiamata lordinanza presidenziale 28 agosto 1997, con la quale al ricorso non è stato concesso leffetto sospensivo;
viste le osservazioni dellUEF di Riviera
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.A. Il 2 febbraio 1995 si è svolta la seconda assemblea dei creditori del fallimento __________. Lordine del giorno di tale assemblea prevedeva al punto 7 il diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita ex art. 754/756 CO, e al punto 8 la risoluzione sulla rinuncia a diritti contestati o, se del caso, domanda di cessione di questi stessi diritti a norma dellart. 260 LEF.
B.Nel corso di tale assemblea ling. __________ chiedeva la cessione del diritto di agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita giusta gli art. 754/756 CO, nonché la cessione del diritto di acquistare i crediti non riscossi derivanti dalle fatture ancora scoperte e non incassate dalle stesse banche o dallamministrazione fallimentare..
C.Con circolare 16 luglio 1997 lUEF di Riviera chiedeva lautorizzazione dei creditori alla messa in cessione di tutti i crediti della fallita __________. In tale scritto si proponeva la cessione dei seguenti diritti:
- Diritto di agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita (art. 754-756 CO), ad esclusione della problematica delle cessioni generali stipulate dalla fallita con due istituti di credito.
- Diritto di agire contro __________ per laccertamento di nullità delle cessioni generali stipulate con la fallita (art. 27 CC e 20 CO) e per la restituzione degli importi incassati dai due istituti (art. 62 CO).
- Diritto di agire contro la __________ e gli organi della fallita solidalmente in riparazione del danno arrecato alla massa fallimentare in seguito alle due cessioni generali stipulate con la fallita (art. 41, 97 e 757 CO).
D.Con ricorso 25, rispettivamente 28 luglio 1997 __________ e il __________ si aggravano contro la circolare 16 luglio 1997 dellUEF di Riviera chiedendo lannullamento di tutti i provvedimenti in essa contenuti, ed in particolare lannullamento del pubblico incanto per la realizzazione dei crediti non ceduti. La __________ chiede inoltre che lUEF venga obbligato a scusarsi per iscritto verso tutti i creditori del fallimento __________ per le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato.
E.In data 8 agosto lUEF di Riviera emetteva una nuova circolare con la quale comunicava che dal momento che la maggioranza dei creditori aveva accettato tacitamente la proposta di messa in cessione e che un creditore aveva chiesto la cessione di tutte le pretese elencate nella circolare 16 luglio 1997, lUfficio annullava lincanto previsto l11 agosto 1997. Lannullamento dellincanto era inoltre dovuto al fatto che la __________ e il __________ avevano interposto ricorso contro la circolare 16 luglio 1997 e la CEF aveva concesso leffetto sospensivo ai gravami. Inoltre lUEF in tale occasione si scusava con la __________ e il __________ per le affermazioni lesive contenute nella precedente circolare.
F.Con ricorso 21 agosto 1997 il __________ si aggrava contro la circolare 8 agosto 1997 dellUEF di Riviera sostenendo che la stessa altro non sarebbe che lapplicazione concreta di quanto previsto nella precedente comunicazione ai creditori del 16 luglio 1997. Ne conseguirebbe che la circolare impugnata andrebbe annullata per gli stessi motivi di cui al ricorso 28 luglio 1997. La ricorrente sostiene inoltre che non sarebbe possibile che i creditori abbiano accettato la proposta di messa in cessione, e che uno di loro abbia chiesto la cessione di tutte le pretese elencate nella circolare del 16 luglio 1997, in quanto proprio laccettazione e la cessione sarebbero gli effetti di tale circolare, i quali non possono intervenire a seguito della sospensione decretata dallAutorità di vigilanza. Anche per tale motivo la circolare impugnata andrebbe annullata.
G.Delle osservazioni dellUEF di Riviera si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1.Giusta lart. 260 cpv. 1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Una pretesa può essere realizzata conformemente allart. 256 LEF, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione (cfr. Art. 260 cpv. 3 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, § 47 n.72, p. 390).
2.Nel caso di specie lUEF di Riviera ha giustamente annullato lincanto, in quanto la maggioranza dei creditori ha accettato la proposta di messa in cessione e un creditore ha richiesto la cessione di tutte le pretese contenute nella circolare 16 luglio 1997. Limitandosi ad annullare lincanto lUEF ha agito correttamente in applicazione di quanto previsto dallart. 260 cpv. 3 LEF. Diversamente se lUfficio avesse messo in cessione le pretese in oggetto avrebbe violato lordinanza presidenziale di concessione delleffetto sospensivo al precedente ricorso 28 luglio 1997 del __________. Di conseguenza nessuna censura può essere rivolta allindirizzo dellUEF, in quanto il provvedimento impugnato si limita a comunicare lavvenuto annullamento dellincanto previsto in data 11 agosto 1997.
3.Va inoltre rilevato che con il provvedimento impugnato lUEF ha evaso la richiesta di scuse scritte per le affermazioni contenute nella precedente circolare del 16 luglio 1997, formulata dal __________ e dalla __________ nei precedenti gravami del 25 e 28 luglio 1997.
4.Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 260 LEF
pronuncia: 1.Il ricorso 21 agosto 1997 di __________, è respinto.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente: Il segretario: