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15.1997.121

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

-     l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

-     l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

-     è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

-     la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

-     l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

E. 2 Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

E. 3 Dall’attestazione della Pretura di Lugano, Sezione 5, datata 16 giugno 1997, risulta che la sentenza 16 maggio 1997 di rigetto provvisorio dell’opposizione è divenuta definitiva. La ricorrente non dimostra di averla impugnata e nemmeno l’afferma. L’amministratore della ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della sentenza al rientro di un suo viaggio. Era pertanto suo compito, appena venutone a conoscenza, d’impugnarla e dimostrare alla scrivente Autorità di vigilanza l’avvenuta impugnazione. Pertanto essendo la sentenza in oggetto esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo la comminatoria di fallimento, ha agito correttamente. Abbondanzialmente si osserva che alla ricorrente è data la possibilità di chiedere l’annullamento giudiziale dell’esecuzione ex art. 85a LEF oppure, se paga, può promuovere l’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF, ovviamente se ne esistono i presupposti.

E. 4 Intimazione:    - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.1998 15.1997.121

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00121 Lugano 29 aprile 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 25 luglio 1997 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio  contro la comminatoria di fallimento 27 giugno 1997 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da __________ viste le osservazioni:     - 4 agosto 1997 del __________;

- 6 agosto 1997 dell’UE di Lugano; ritenuto in fatto: A. Con PE n. __________ del 12/13 marzo 1997 dell’UE di Lugano il __________ ha escusso la __________ per l’incasso di  Fr. 8’875.30 oltre interessi. Interposta opposizione dall’escussa il procedente ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 16 maggio 1997 la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione per Fr. 4’348.05 oltre interessi al 6% dal 6 agosto 1995. Su domanda del creditore di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 27 giugno 1997 la comminatoria di fallimento. B. Contro la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravata la __________ argomentando che la sua sede sociale è a __________. Essa ha sempre ricevuta la corrispondenza negli uffici che ha occupato fino a settembre 1996 a __________ oppure presso la sua sede a __________. L’amministratore della società ha poi sostenuto che la sentenza di rigetto dell’opposizione è stata resa in sua assenza. Essa non è tuttavia mai stata notificata alla società presso la sua sede, dove per altro era stata notificata la citazione per l’udienza di contraddittorio, e nemmeno all’amminstratore stesso. Se tale sentenza fosse stata regolarmente notificata alla società, sarebbe stata promossa un’azione di disconoscimento del debito. C. Delle osservazioni del __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

-     l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

-     l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

-     è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

-     la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

-     l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2). 2. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa. 3. Dall’attestazione della Pretura di Lugano, Sezione 5, datata 16 giugno 1997, risulta che la sentenza 16 maggio 1997 di rigetto provvisorio dell’opposizione è divenuta definitiva. La ricorrente non dimostra di averla impugnata e nemmeno l’afferma. L’amministratore della ricorrente ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della sentenza al rientro di un suo viaggio. Era pertanto suo compito, appena venutone a conoscenza, d’impugnarla e dimostrare alla scrivente Autorità di vigilanza l’avvenuta impugnazione. Pertanto essendo la sentenza in oggetto esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo la comminatoria di fallimento, ha agito correttamente. Abbondanzialmente si osserva che alla ricorrente è data la possibilità di chiedere l’annullamento giudiziale dell’esecuzione ex art. 85a LEF oppure, se paga, può promuovere l’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF, ovviamente se ne esistono i presupposti. 4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 25 luglio 1997 della __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione:    - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria