Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 settembre 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Roveri, vicecancelliere vista l'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso __________ nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto __________ nell'esecuzione
n. __________ dell’UEF di Locarno, preceduta dal sequestro n. __________, promossa dal Comune di __________, già __________, __________ richiamata l’istanza 4 agosto 1997 dell’UEF di Locarno, che postula la realizzazione ai pubblici incanti dell'interessenza spettante all'escusso nella comunione ereditaria fu __________; accertato che è ancora pendente il reclamo 25 luglio 1996 - formulato da __________ e __________ (inc. CEF n. __________) e riferito all'esecuzione n. __________ sottesa a quella oggetto di questo esame giudiziale - irritualmente presentato a questa Camera e trasmesso all'UEF di Locarno ex art. 4 cpv.1 LPR con ordinanza 31 luglio 1996 per il seguito di procedura; atteso che l'esame in conformità degli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione si dimostra pertanto prematuro; PRONUNCIA 1. L'istanza
E. 4 Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.09.1997 15.1997.120
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00120 Lugano 2 settembre 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Roveri, vicecancelliere vista l'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso __________ nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto __________ nell'esecuzione
n. __________ dell’UEF di Locarno, preceduta dal sequestro n. __________, promossa dal Comune di __________, già __________, __________ richiamata l’istanza 4 agosto 1997 dell’UEF di Locarno, che postula la realizzazione ai pubblici incanti dell'interessenza spettante all'escusso nella comunione ereditaria fu __________; accertato che è ancora pendente il reclamo 25 luglio 1996 - formulato da __________ e __________ (inc. CEF n. __________) e riferito all'esecuzione n. __________ sottesa a quella oggetto di questo esame giudiziale - irritualmente presentato a questa Camera e trasmesso all'UEF di Locarno ex art. 4 cpv.1 LPR con ordinanza 31 luglio 1996 per il seguito di procedura; atteso che l'esame in conformità degli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione si dimostra pertanto prematuro; PRONUNCIA 1. L'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno è irricevibile. 2. È fatto ordine all'UEF di Locarno di procedere negli incombenti procedurali connessi al reclamo (ora: ricorso) 25 luglio 1996 di __________ e __________, __________ (inc. CEF n. __________). 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario