Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Dalla documentazione prodotta dall’UE di Lugano risulta che l’atto di separazione dei beni fra i coniugi __________ è stato rogato dall’avv. notaio __________ il 1° aprile 1994. Nel caso di specie la procedura esecutiva è stata promossa con l’emissione del precetto esecutivo n. __________ il 15 novembre 1994. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente rilasciando il 2 gennaio 1997 l’attestato di carenza di beni a carico dell’arch. __________, in quanto al momento del promovimento dell’esecuzione il debitore viveva già sotto il regime matrimoniale della separazione dei beni.
E. 3 La questione relativa alla validità della convenzione matrimoniale stipulata dai coniugi __________ e la sua incidenza sui diritti dei creditori deve essere demandata al giudice del merito, mediante l’eventuale azione revocatoria ex art. 285 ss. LEF, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.09.1998 15.1997.12
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00012 Lugano 28 settembre 1998 FP/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 13 gennaio 1997 di __________ patr. Dallo Studio legale __________ contro l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni 2 gennaio 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro __________ patr. dall’avv. __________ rilevato che su istanza di sospensione del termine per presentare le osservazioni, con ordinanza presidenziale 24 gennaio 1997, con il consenso della parte ricorrente, la procedura di ricorso è stata sospesa; richiamata l’ordinanza 28/30 luglio 1997, con la quale, in seguito ad istanza della parte ricorrente, é stato ripristinato il termine per presentare le osservazioni; viste le osservazioni
- 4 agosto 1997 dell’arch. __________
- 25 agosto 1997 dell’UE di Lugano; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. La __________ procede in via di pignoramento contro l’arch. __________ per l’incasso di un suo credito. Il 2 gennaio 1997 l’UE di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni sulla base del verbale di pignoramento 13 novembre
1996. Dal verbale risulta che il debitore è coniugato e che con la moglie vige il regime matrimoniale della separazione dei beni. Egli ha poi dichiarato che con la sua attività saltuaria riesce a coprire solo in parte le spese di gestione della sua attività. Abita in casa di proprietà della moglie che provvede al sostentamento tramite l’introito degli affitti percepiti da terzi. Ha un figlio agli studi . Versa fr. 567.-- al mese per l’assicurazione malattia. L’escusso ha poi affermato di essere nullatenente. B. Contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo che risultando dal verbale di pignoramento che il debitore è nullatenente, si deve presumere che tutti i beni di sua proprietà siano passati alla moglie con rogito 1° aprile 1994 del notaio avv. __________. Ex art. 193 cpv. 1 CC la costituzione o la modifica del regime dei beni tra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti. Secondo la ricorrente i beni immobili e non, ceduti dal debitore alla moglie dovevano garantire il pagamento del debito nei confronti della __________, nato prima della conclusione del contratto matrimoniale. Con il predetto rogito vi è stato scioglimento del regime precedente e adozione del regime della separazione dei beni. Tramite questo atto si é fatto in modo che i beni, al momento in cui il credito della __________ è divenuto esigibile, sono stati tolti all’azione di quest’ultima. Pertanto l’UE deve procedere ad un nuovo pignoramento di quei beni mobili e immobili che sono stati sottratti alla massa pignorabile per mezzo dell’atto di separazione 1° aprile 1994. C. In seguito ad istanza d’interruzione del termine per presentare le osservazioni al ricorso e con il consenso della __________, la procedura in oggetto é stata sospesa con ordinanza 24 gennaio 1997. La creditrice ne ha poi chiesto il ripristino, avvenuto con ordinanza 28 luglio 1997. D. Delle osservazioni dell’arch. __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerando in diritto: 1. Se i coniugi vivono sotto il regime matrimoniale della separazione dei beni (art. 247 ss. CC), una procedura esecutiva promossa da terzi non comporta alcun problema procedurale o di regime dei beni. Il coniuge debitore deve essere escusso singolarmente (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n. 9/10, p. 145). 2. Dalla documentazione prodotta dall’UE di Lugano risulta che l’atto di separazione dei beni fra i coniugi __________ è stato rogato dall’avv. notaio __________ il 1° aprile 1994. Nel caso di specie la procedura esecutiva è stata promossa con l’emissione del precetto esecutivo n. __________ il 15 novembre 1994. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente rilasciando il 2 gennaio 1997 l’attestato di carenza di beni a carico dell’arch. __________, in quanto al momento del promovimento dell’esecuzione il debitore viveva già sotto il regime matrimoniale della separazione dei beni. 3. La questione relativa alla validità della convenzione matrimoniale stipulata dai coniugi __________ e la sua incidenza sui diritti dei creditori deve essere demandata al giudice del merito, mediante l’eventuale azione revocatoria ex art. 285 ss. LEF, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera. 4. Ne consegue la reiezione del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 149 e 285 ss. LEF pronuncia: 1. Il ricorso 13 gennaio 1997 __________, è respinto 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria