Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a)Giusta lart. __________ cpv. 1 primo periodo LEF, il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa lazione (rispettivamente listanza di rigetto, cfr. __________ / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §33 n.16, p. 267) e quello della sua definitiva definizione giudiziale (art. 154 cpv. 1 secondo periodo LEF). Secondo lart. 133 cpv. 1 LEF, applicabile allesecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dellart. 156 cpv. 1 LEF, i fondi sono realizzati ai pubblici incanti non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno di ricevimento della domanda di realizzazione. Per il secondo capoverso della stessa norma, che riprende labrogato art. 26 RFF, su istanza del debitore e con laccordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.
b)Per i combinati art. 143b e 156 cpv. 1 LEF, la realizzazione di beni immobili può essere attuata nella forma della vendita a trattative private in luogo dellincanto se sono daticumulativamentei seguenti presupposti:
- tutti gli interessati vi acconsentono (art. 143b cpv.1 prima proposizione LEF);
- il prezzo offerto è pari almeno a quello di stima (art. 143b cpv.1 seconda proposizione LEF);
- lelenco oneri relativo al fondo da realizzare è cresciuto in giudicato (cfr. 143b cpv.
E. 2 LEF).
Interessati nel senso di questa norma, dei quali è necessario raccogliere il consenso, sono tutti coloro ai quali dalladozione della forma di realizzazione per trattative private in luogo di quella per pubblici incanti potrebbe derivare un pregiudizio, e dunque oltre al debitore, anche e soprattutto - al contrario di quanto ritiene il ricorrente - i creditori pignoratizi i cui crediti non sono coperti dal prezzo offerto (di regola dunque quelli dei ranghi successivi) nonché i creditori pignoranti (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §28 n.69 p. 244; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol.I, Zurigo 1997, n.8 ad art. 143b LEF). Va tuttavia ricordato che quandanche si realizzassero tutte le condizioni sopra menzionate rientra nel potere di apprezzamento dellorgano esecutivo decidere se procedere in concreto alla vendita a trattative private, atteso che in tal caso la sua decisione è suscettibile di essere impugnata con ricorso allautorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1in fineLEF; cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §28 n.68, p. 244).
2.In concreto relativamente alle part. n.__________, __________, e __________ la domanda di vendita è stata formulata il 13/21 novembre 1995 dalla creditrice pignoratizia di primo grado __________, iscritta a elenco oneri sub cifra 2., dopo un credito garantito da ipoteca legale a favore del Comune ________di complessivi fr. 25060.90. Le offerte dacquisto presentate l8 ottobre 1997 dalla __________, per il tramite dellescusso, ammontano a fr. 742200.-- per le particelle n. __________, e __________ rispettivamente a fr. 428000.-- per le particelle n.__________ e __________. Nellagosto 1996 il valore dei quattro fondi era stimato in complessivi fr. 1594050.--(fr. 400000.-- la part. n.__________, fr. 312200.-- la part. n. __________, fr. 312200.-- la part.__________ e fr. 569650.-- la part. n. __________).
Dagli atti risulta che alla vendita a trattative private proposta dalla __________ si sono opposti __________, (creditore pignoratizio di secondo, quarto e quinto grado, con scritto 27 ottobre 1997), __________, (creditore pignoratizio di terzo grado, con scritto 21 ottobre 1997), la Società __________, (creditore pignoratizio di sesto e settimo grado, con scritto 14 ottobre 1997), la F.lli __________ (creditore al beneficio di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritto a elenco oneri sub cifra 3, con scritto 27 ottobre 1997), nonché __________, __________ (creditore pignorante, con scritto 21 ottobre 1997). In particolare la __________ ha comunicato di rifiutare ____________________ vom
10. Oktober 1997 (...), da (...) die Höhe des Verkaufpreises nicht angemessen erscheint.
Alla luce di siffatte circostanze, la decisione dellUEF di non autorizzare la vendita a trattative private di parte dei fondi oggetto del pegno così come prospettata dal ricorrente non solo non costituisce errore di apprezzamento, ma rappresenta atto dovuto, atteso che in concreto fa palesemente difetto il consenso dituttigli interessati di cui allart. 143b cpv. 1 LEF, condizione imprescindibile per procedere alla vendita a trattative private di fondi nellambito di unesecuzione speciale (sia essa in via di realizzazione del pegno - come è il caso - o in via ordinaria di pignoramento, a differenza di quanto avviene nella procedura fallimentare, cfr. art. 256 cpv.1 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §47 n.24, p.381).
Al proposito non giova al ricorrente neppure il richiamo ai combinati art. __________ cpv.4 e 124 cpv. 2 LEF - che per altro si riferiscono alla realizzazione di beni mobili e crediti (cfr. Titolo marginale dellart. 122 LEF) - dai quali sembra voler dedurre un suo diritto a pretendere la vendita a trattative private, equiparando gli alti oneri derivanti dagli interessi ipotecari correnti per i fondi costituiti in pegno ai costi di manutenzione e deposito di cui allart. 124 cpv. 2 LEF. A prescindere dal fatto che laccumulo di interessi ipotecari non influisce sul valore del fondo costituito in pegno (e dunque sul substrato esecutivo che la norma citata si prefigge di conservare, cfr. Amonn/ Gasser, §27 n.9, p.216), bensì soltanto sulla posizione debitoria dellescusso, da tempo il Tribunale federale ha escluso la possibilità di procedere alla realizzazione anticipata di fondi per rischio di rapido deprezzamento (cosiddetto Notverkauf) nella procedura di pignoramento e in quella di realizzazione del pegno (DTF 107 III 127 cons.3; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n. 6 ad art. 124 LEF; Amonn/ Gasser, op. cit., § 27 n.9, p. 216). La preoccupazione del ricorrente va ad ogni modo relativizzata, avendo lUEF nelle more della procedura ricorsuale già fissato lincanto per il prossimo 2 marzo 1998.
3.Il ricorrente si oppone infine anche alla messa allincanto della part. __________, asserendo che non sarebbe stata formulata alcuna richiesta di realizzazione da parte dellunica creditrice pignoratizia e che quella formulata __________ dovrebbe essere respinta in forza di quanto disposto dallart. 126 cpv. 1 LEF, considerato che in modo manifesto la pretesa fatta valere non potrà essere coperta dal ricavo della realizzazione e pertanto (__________.) non può essere toccato dal risultato della procedura.
a)Per lart. 116 cpv.1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei fondi pignorati non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. Tale diritto compete aognicreditore che partecipi in via definitiva al pignoramento - indipendentemente dalle proprie prospettive reali di soddisfacimento - e lorgano esecutivo è tenuto a dare seguito a una valida domanda di vendita procedendo alla realizzazione (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., §26 n.3 p.10 e n.13, p. 212).
b)In concreto __________ è creditore procedente nei confronti del ricorrente in via ordinaria di pignoramento (esecuzione n. __________). In suo favore sono stati pignorati in via definitiva i fondi intestati allescusso, tra i quali anche la part. n. __________ RFD __________ (verbale di pignoramento 13 giugno 1996) ed egli ne ha chiesto la vendita con atto 21 ottobre 1997, dunque nei termini temporali dellart. 116 LEF. In tali circostanze la domanda di vendita __________. __________ è pienamente legittima e lUEF è tenuto __________ a darvi seguito, come del resto ha dichiarato di voler fare. Anche su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.
Per completezza va infine osservato che il 13 gennaio 1998, nelle more della presente procedura, anche il creditore pignoratizio di primo grado __________, ha presentato domanda di realizzazione del fondo.
4.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 124 ss., 143b, 155 ss. LEF
pronuncia: 1.Il ricorso di __________, è respinto.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
E. 3 Il
ricorrente si oppone infine anche alla messa all’incanto della part.
__________, asserendo che non sarebbe stata formulata alcuna richiesta di
realizzazione da parte dell’unica creditrice pignoratizia e che quella
formulata __________ dovrebbe essere respinta “in forza di quanto disposto
dall’art. 126 cpv. 1 LEF, considerato che in modo manifesto la pretesa fatta
valere non potrà essere coperta dal ricavo della realizzazione e pertanto
(__________.) non può essere toccato dal risultato della procedura.
a)
Per
l’art. 116 cpv.1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei fondi
pignorati non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. Tale
diritto compete a
ogni
creditore che partecipi in via definitiva al
pignoramento - indipendentemente dalle proprie prospettive reali di
soddisfacimento - e l’organo esecutivo è tenuto a dare seguito a una valida
domanda di vendita procedendo alla realizzazione (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit.,
§26 n.3 p.10 e n.13, p. 212).
b)
In
concreto __________ è creditore procedente nei confronti del ricorrente in via
ordinaria di pignoramento (esecuzione n. __________). In suo favore sono stati
pignorati in via definitiva i fondi intestati all’escusso, tra i quali anche la
part. n. __________ RFD __________ (verbale di pignoramento 13 giugno 1996) ed
egli ne ha chiesto la vendita con atto 21 ottobre 1997, dunque nei termini
temporali dell’art. 116 LEF. In tali circostanze la domanda di vendita
__________. __________ è pienamente legittima e l’UEF è tenuto __________ a
darvi seguito, come del resto ha dichiarato di voler fare. Anche su questo
punto il ricorso si rivela pertanto infondato.
Per
completezza va infine osservato che il 13 gennaio 1998, nelle more della
presente procedura, anche il creditore pignoratizio di primo grado __________,
ha presentato domanda di realizzazione del fondo.
E. 4 Intimazione a: Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.97.00210
Lugano
12 febbraio 1998/MR/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 novembre 1997
contro
loperato dellUfficio di esecuzione e fallimenti __________
nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________
nonché nell'esecuzione in via di pignoramento n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
richiamata lordinanza presidenziale 2 dicembre 1997, con la quale al ricorso non è stato concesso leffetto sospensivo;
viste le osservazioni 22 dicembre 1997 __________, 7 gennaio 1998 __________, 26 novembre 1997 e 9 gennaio 1998 dellUEF __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto
A.Con esecuzione in via di pignoramento n. __________ larch. __________procede contro __________ per lincasso di fr. 56496.35 oltre accessori. Nellambito di questa esecuzione il 13 giugno 1996 lUEF di __________ ha proceduto al pignoramento a favore di __________ dei fondi n. __________ __________, intestate allescusso.
B.Con esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________, procede contro __________ per lincasso di fr. 607943.25 oltre accessori, credito garantito da cartella ipotecaria a favore del portatore di nominali fr. 600000.-- gravante in primo rango le particelle n. _______
C.A seguito della domanda di vendita 13/ 21 novembre 1995 di __________ relativa alle particelle n. __________ RFD __________, lUEF ha fissato lincanto per il 21 novembre 1996, con lindicazione di un valore di stima peritale di complessivi fr. 1594050.--, incanto poi annullato a seguito di reclamo contro lallestimento dellelenco oneri relativo a tali fondi depositato il 18 ottobre
1996. Il 9 settembre 1997 è stato nuovamente depositato siffatto elenco oneri rettificato.
D.Con scritto 8 ottobre 1997 __________ ha presentato due offerte di vendita formulate dalla __________, per conto di terzi, la prima relativa alle particelle n. __________ e(con diritto di servitù duso a carico della part. n. __________ e a favore separatamente delle part. n. ____________________ per un prezzo complessivo di fr. 742200.--, la seconda limitata alle part. n. __________ (con diritto di servitù duso a carico della part. n. __________ e a favore separatamente delle part. n.__________ e __________) per un prezzo complessivo di fr. 428000.--, con linvito allUEF di comunicarle ai creditori e con lindicazione che le loro eventuali offerte avrebbero dovuto essere superiori del 2% almeno.
E.Mediante circolare 10 ottobre 1997 lUEF ha sottoposto a tutti i creditori ammessi nellelenco oneri 18 ottobre 1996/ 9 settembre 1997 lo scritto 8 ottobre 1997 __________, specificando in particolare che se nessun creditore si fosse opposto per iscritto allofferta formulata dalla __________ entro il 30 ottobre 1997, lUEF avrebbe autorizzato lescusso a vendere i fondi a trattative private così come indicato nella lettera allegata, al prezzo globale di fr. 742200.-- lordi pari a fr. 702700.-- netti, e che ai creditori era riservata la facoltà di presentare entro lo stesso termine offerte dacquisto superiori.
F.Con fax del 17 ottobre 1997 la __________ ha reso noto di disporre ancora soltanto della seconda offerta (limitata alle particelle n. __________, con servitù duso sulla part. n. ____________________, nel frattempo essendo stata ritirata la prima.
G.Con scritto 31 ottobre 1997 lUEF ha comunicato a __________ che la vendita a trattative private da lui prospettata non era possibile per mancanza dei presupposti dellart. 130 LEF, in particolare per lopposizione di alcuni creditori interessati alla procedura, nonché per il ritiro dellofferta di acquisto dellintero fondo, e che pertanto avrebbe proceduto alla pubblicazione della vendita delle stesse ai pubblici incanti; lUEF ha inoltre reso noto che a seguito della relativa domanda di realizzazione da parte __________ anche la particella n. __________ RFD __________ sarebbe stata messa allincanto.
H.Con atto di ricorso 12 novembre 1997 __________ contesta la decisione dellUEF, chiedendo che gli sia conferita lautorizzazione a procedere alla prospettata vendita mediante trattative private delle part. n. __________ e __________ RFD __________ come allofferta II della __________, che sia ordinata la momentanea sospensione della procedura di incanto relativa ai mappali n. __________, e __________ in considerazione che la vendita a trattative private promette un più celere e proficuo esito di realizzo, che venga accertato che i creditori pignoratizi di secondo e successivo rango non possono richiedere la realizzazione del pegno immobiliare quando lofferta dacquisto in merito al pegno da realizzare non supera limporto della pretesa a garanzia della quale è stato costituito un diritto di pegno di rango preminente e che infine venga accertato che la richiesta di realizzazione del creditore pignoratizio arch. __________ relativa al fondo mapp. n. __________ RFD __________ è priva di oggetto atteso che il pegno da realizzare manifestamente non offre sufficiente copertura in favore del creditore pignoratizio procedente.
A sostegno delle proprie richieste il ricorrente afferma in sostanza:
- che il valore di mercato dei fondi mapp. n. __________, __________, RFD __________ può essere valutato in massimo fr. 700000.--__________;
- che la richiesta dacquisto non vincolante del potenziale acquirente relativa allofferta II per un valore complessivo di fr. 428000.-- è oltremodo vantaggiosa tenuto conto che tale prezzo verrebbe corrisposto per ca. la metà della superficie complessiva dei fondi;
- che tale prezzo - ottenibile solo con la vendita a trattative private - corrisponde al miglior realizzo dei fondi costituiti in pegno tenuto conto del fatto che viene alienato solo circa la metà del substrato esecutivo e che la transazione può essere effettuata immediatamente;
- che la realizzazione successiva del residuo delloggetto costituito a pegno presenta in ogni caso un rischio di perdita estremamente modesto rispetto alla realizzazione complessiva del pegno in via di incanto atteso che questultima variante condurrebbe con una probabilità prossima alla certezza ad un ricavo nettamente inferiore;
- che alla luce di questi elementi il rifiuto di concedere lautorizzazione ad una vendita a trattative private è da considerare irresponsabile;
- che ad ogni modo con il ricavo della realizzazione sarà possibile solo una tacitazione parziale dei creditori (...) e meglio la tacitazione completa dellente pubblico garantito da ipoteca legale (credito di fr. 25060.90 oltre interessi) e la tacitazione parziale del creditore pignoratizio di primo rango (credito di ca. fr. 800000.--);
- che il rifiuto allautorizzazione ad una vendita mediante trattative private è stato formulato unicamente da parte di quei creditori i quali (...) devono partire dal presupposto che le loro rispettive pretese non saranno coperte dalleventuale ricavo di realizzo del pegno immobiliare e che il loro rifiuto ha perciò quale unico scopo quello di danneggiare i creditori di rango a loro precedente i quali potrebbero essere tacitati (...);
- che inoltre gli alti oneri derivanti dagli interessi ipotecari correnti per i fondi costituiti in pegno sono da equiparare ai costi di manutenzione e deposito e quindi lescusso sarebbe legittimato a una vendita mediante trattative private conformemente allart. __________ cpv.4 LEF che fa riferimento alla disposizione di cui allart. 124 cpv.2 LEF;
- che infine, riguardo al fondo mapp. n.__________ RFD __________ la domanda di vendita formulata __________. __________ respinta, in quanto il fondo ha un onere ipotecario in primo rango pari a Fr. 900000.-- in forma di una cartella ipotecaria al portatore in proprietà del __________, __________ , il creditore pignoratizio non ha chiesto la vendita, alla luce dellattuale situazione di mercato il valore del fondo è stimabile al massimo in Fr. 550000.-- e pertanto il pegno in questione non offre sufficiente copertura per la sua (di __________) pretesa.
.I.Delle osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
1.
a)Giusta lart. __________ cpv. 1 primo periodo LEF, il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa lazione (rispettivamente listanza di rigetto, cfr. __________ / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §33 n.16, p. 267) e quello della sua definitiva definizione giudiziale (art. 154 cpv. 1 secondo periodo LEF). Secondo lart. 133 cpv. 1 LEF, applicabile allesecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dellart. 156 cpv. 1 LEF, i fondi sono realizzati ai pubblici incanti non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno di ricevimento della domanda di realizzazione. Per il secondo capoverso della stessa norma, che riprende labrogato art. 26 RFF, su istanza del debitore e con laccordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.
b)Per i combinati art. 143b e 156 cpv. 1 LEF, la realizzazione di beni immobili può essere attuata nella forma della vendita a trattative private in luogo dellincanto se sono daticumulativamentei seguenti presupposti:
- tutti gli interessati vi acconsentono (art. 143b cpv.1 prima proposizione LEF);
- il prezzo offerto è pari almeno a quello di stima (art. 143b cpv.1 seconda proposizione LEF);
- lelenco oneri relativo al fondo da realizzare è cresciuto in giudicato (cfr. 143b cpv. 2 LEF).
Interessati nel senso di questa norma, dei quali è necessario raccogliere il consenso, sono tutti coloro ai quali dalladozione della forma di realizzazione per trattative private in luogo di quella per pubblici incanti potrebbe derivare un pregiudizio, e dunque oltre al debitore, anche e soprattutto - al contrario di quanto ritiene il ricorrente - i creditori pignoratizi i cui crediti non sono coperti dal prezzo offerto (di regola dunque quelli dei ranghi successivi) nonché i creditori pignoranti (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §28 n.69 p. 244; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4.ed., Vol.I, Zurigo 1997, n.8 ad art. 143b LEF). Va tuttavia ricordato che quandanche si realizzassero tutte le condizioni sopra menzionate rientra nel potere di apprezzamento dellorgano esecutivo decidere se procedere in concreto alla vendita a trattative private, atteso che in tal caso la sua decisione è suscettibile di essere impugnata con ricorso allautorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1in fineLEF; cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §28 n.68, p. 244).
2.In concreto relativamente alle part. n.__________, __________, e __________ la domanda di vendita è stata formulata il 13/21 novembre 1995 dalla creditrice pignoratizia di primo grado __________, iscritta a elenco oneri sub cifra 2., dopo un credito garantito da ipoteca legale a favore del Comune ________di complessivi fr. 25060.90. Le offerte dacquisto presentate l8 ottobre 1997 dalla __________, per il tramite dellescusso, ammontano a fr. 742200.-- per le particelle n. __________, e __________ rispettivamente a fr. 428000.-- per le particelle n.__________ e __________. Nellagosto 1996 il valore dei quattro fondi era stimato in complessivi fr. 1594050.--(fr. 400000.-- la part. n.__________, fr. 312200.-- la part. n. __________, fr. 312200.-- la part.__________ e fr. 569650.-- la part. n. __________).
Dagli atti risulta che alla vendita a trattative private proposta dalla __________ si sono opposti __________, (creditore pignoratizio di secondo, quarto e quinto grado, con scritto 27 ottobre 1997), __________, (creditore pignoratizio di terzo grado, con scritto 21 ottobre 1997), la Società __________, (creditore pignoratizio di sesto e settimo grado, con scritto 14 ottobre 1997), la F.lli __________ (creditore al beneficio di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritto a elenco oneri sub cifra 3, con scritto 27 ottobre 1997), nonché __________, __________ (creditore pignorante, con scritto 21 ottobre 1997). In particolare la __________ ha comunicato di rifiutare ____________________ vom
10. Oktober 1997 (...), da (...) die Höhe des Verkaufpreises nicht angemessen erscheint.
Alla luce di siffatte circostanze, la decisione dellUEF di non autorizzare la vendita a trattative private di parte dei fondi oggetto del pegno così come prospettata dal ricorrente non solo non costituisce errore di apprezzamento, ma rappresenta atto dovuto, atteso che in concreto fa palesemente difetto il consenso dituttigli interessati di cui allart. 143b cpv. 1 LEF, condizione imprescindibile per procedere alla vendita a trattative private di fondi nellambito di unesecuzione speciale (sia essa in via di realizzazione del pegno - come è il caso - o in via ordinaria di pignoramento, a differenza di quanto avviene nella procedura fallimentare, cfr. art. 256 cpv.1 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §47 n.24, p.381).
Al proposito non giova al ricorrente neppure il richiamo ai combinati art. __________ cpv.4 e 124 cpv. 2 LEF - che per altro si riferiscono alla realizzazione di beni mobili e crediti (cfr. Titolo marginale dellart. 122 LEF) - dai quali sembra voler dedurre un suo diritto a pretendere la vendita a trattative private, equiparando gli alti oneri derivanti dagli interessi ipotecari correnti per i fondi costituiti in pegno ai costi di manutenzione e deposito di cui allart. 124 cpv. 2 LEF. A prescindere dal fatto che laccumulo di interessi ipotecari non influisce sul valore del fondo costituito in pegno (e dunque sul substrato esecutivo che la norma citata si prefigge di conservare, cfr. Amonn/ Gasser, §27 n.9, p.216), bensì soltanto sulla posizione debitoria dellescusso, da tempo il Tribunale federale ha escluso la possibilità di procedere alla realizzazione anticipata di fondi per rischio di rapido deprezzamento (cosiddetto Notverkauf) nella procedura di pignoramento e in quella di realizzazione del pegno (DTF 107 III 127 cons.3; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., n. 6 ad art. 124 LEF; Amonn/ Gasser, op. cit., § 27 n.9, p. 216). La preoccupazione del ricorrente va ad ogni modo relativizzata, avendo lUEF nelle more della procedura ricorsuale già fissato lincanto per il prossimo 2 marzo 1998.
3.Il ricorrente si oppone infine anche alla messa allincanto della part. __________, asserendo che non sarebbe stata formulata alcuna richiesta di realizzazione da parte dellunica creditrice pignoratizia e che quella formulata __________ dovrebbe essere respinta in forza di quanto disposto dallart. 126 cpv. 1 LEF, considerato che in modo manifesto la pretesa fatta valere non potrà essere coperta dal ricavo della realizzazione e pertanto (__________.) non può essere toccato dal risultato della procedura.
a)Per lart. 116 cpv.1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei fondi pignorati non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. Tale diritto compete aognicreditore che partecipi in via definitiva al pignoramento - indipendentemente dalle proprie prospettive reali di soddisfacimento - e lorgano esecutivo è tenuto a dare seguito a una valida domanda di vendita procedendo alla realizzazione (cfr. Amonn/ Gasser, op. cit., §26 n.3 p.10 e n.13, p. 212).
b)In concreto __________ è creditore procedente nei confronti del ricorrente in via ordinaria di pignoramento (esecuzione n. __________). In suo favore sono stati pignorati in via definitiva i fondi intestati allescusso, tra i quali anche la part. n. __________ RFD __________ (verbale di pignoramento 13 giugno 1996) ed egli ne ha chiesto la vendita con atto 21 ottobre 1997, dunque nei termini temporali dellart. 116 LEF. In tali circostanze la domanda di vendita __________. __________ è pienamente legittima e lUEF è tenuto __________ a darvi seguito, come del resto ha dichiarato di voler fare. Anche su questo punto il ricorso si rivela pertanto infondato.
Per completezza va infine osservato che il 13 gennaio 1998, nelle more della presente procedura, anche il creditore pignoratizio di primo grado __________, ha presentato domanda di realizzazione del fondo.
4.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 124 ss., 143b, 155 ss. LEF
pronuncia: 1.Il ricorso di __________, è respinto.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria