Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
- Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione a: – avv. __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.03.1998 15.1997.00169
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00169 Lugano 26 marzo 1998 /MR/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 29 settembre 1997 di __________ contro contro l’operato dell’Ufficio esecuzione del Distretto __________ e meglio contro la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 nell’esecuzione n.__________ promossa da richiamata l’ordinanza presidenziale 1° ottobre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni 13 ottobre 1997 __________ e 14 ottobre 1997 dell’UE di __________ esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che su istanza 17 dicembre 1997 presentata da __________, __________, nei confronti di “__________, via __________ ”, il Pretore del Distretto di __________, Sezione __________, con decisione 30 aprile 1997, ha condannato “_________” al pagamento all’istante dell’importo di fr. 5’353.-- oltre accessori e deduzione degli oneri di legge sulla base di un rapporto di lavoro; che con domanda di esecuzione 20 maggio 1997 __________, __________, ha quindi chiesto all’UE __________ l’emissione di un precetto esecutivo contro “__________ (Società in nome collettivo), __________ ”, per un importo di fr. 5’353.-- oltre accessori a titolo di “pretese salariali”; che al PE n. __________ del 23 maggio 1997 è stata interposta tempestiva opposizione per la parte escussa da __________, moglie di __________; che con istanza 24 giugno 1997 - ancora presentata nei confronti di “__________, ”
- la creditrice ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della decisione pretorile 30 aprile 1997, cresciuta in giudicato; che con sentenza 25 agosto 1997 la __________ sezione 5, ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________; che con atto 9 settembre 1997 __________ ha presentato all’UE domanda di proseguire l’esecuzione nei confronti di “__________ ”, allegando alla stessa copia del PE
n. __________ e copia della sentenza 25 agosto 1997di rigetto dell’opposizione; che l’UE ha quindi emesso la comminatoria di fallimento 11 settembre 1997 contro “__________ ”; che contro siffatta comminatoria è insorto con ricorso 29 settembre 1997 __________, postulandone l’annullamento, a motivo del fatto che “sia la domanda di esecuzione sia del resto l’istanza presentata a suo tempo presso le competenti preture non sono state indirizzate contro la __________ bensì unicamente contro la __________ ”; che innanzitutto va osservato che al contrario di quanto affermato dal ricorrente sia la domanda d’esecuzione 20 maggio 1997 che la domanda di prosecuzione dell’esecuzione 9 settembre 1997 sono state presentate nei confronti di “__________ e __________ (società in nome collettivo), __________, __________ ”, e ciò in conformità all’iscrizione che figura a registro di commercio __________; che inoltre lo stesso precetto esecutivo n.__________ così come la comminatoria di fallimento impugnata sono stati emessi contro “__________ che pertanto non vi possono essere dubbi di sorta che escussa nella presente procedura è la società in nome collettivo “__________ che la comminatoria impugnata è stata emessa dall’UE in conformità degli art. 88 e 159 LEF, sulla base del citato precetto esecutivo nonché della sentenza pretorile 26 agosto 1997 che ne ha rigettato in via definitiva l’opposizione, sentenza cresciuta in giudicato e prolata formalmente nei confronti di “__________ ” (cfr. intestazione sentenza 25 agosto 1997); che la censura del ricorrente relativa all’errata indicazione della parte convenuta negli atti presentati dalla creditrice nelle citate istanze giudiziarie - per altro superata dai relativi giudizi pretorili prolati entrambi come visto nei confronti “__________ __________ ” - sfugge manifestamente all’esame dell’autorità di vigilanza, avendo dovuto se del caso essere fatta valere mediante impugnativa contro le pregresse decisioni; che pertanto il ricorso va respinto; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Per questi motivi richiamati gli art. 88 e 159 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 1997 __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – avv. __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria