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15.1997.00137

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-10-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: _____________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.10.1997 15.1997.00137

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00137 Lugano 15 ottobre 1997 /MR/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo (recte: ricorso) 22 agosto 1997 __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro l'emissione del precetto esecutivo n. __________ del 14 agosto 1997 nell'esecuzione promossa da __________ nei confronti della ricorrente; richiamata l’ordinanza presidenziale 27 agosto 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni 9 settembre 1997 dell’UE di Lugano e 11 settembre 1997 della __________; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ contro __________ l’UE di Lugano ha proceduto il 23 ottobre 1996 al pignoramento del credito da salario per fr. 6’370.-- relativo al mese di ottobre 1996 e vantato dall’escusso nei confronti della __________; che contro siffatto pignoramento, in particolare contro il relativo atto di pignoramento intimato il 18 dicembre 1996, __________ __________ ha interposto ricorso a questa Camera in data 23 dicembre 1996, tuttora pendente; che con domanda di esecuzione 13 agosto 1997 la __________ __________ ha promosso esecuzione contro la __________ per un credito di fr. 6’370.-- oltre accessori indicando quale titolo di credito “assegno per l’incasso di ragioni creditorie, art. 131-2 LEF, esecuzione No. __________ UE Lugano”; che l’UE di Lugano in data 14 agosto 1997 ha spiccato contro la __________ il precetto esecutivo n. __________; che il 18 agosto 1997 l’escussa ha interposto opposizione; che con ricorso 22 agosto 1997 la __________ chiede in via principale l’annullamento, in via subordinata la sospensione, del PE n. __________ del 14 agosto 1997, atteso in sostanza che:

-     l’esecuzione promossa dalla __________ con il PE impugnato “porta sul medesimo credito già inventariato nell’atto di pignoramento  23.10.96, ossia la quota salario del mese di ottobre 1996 dell’importo di Fr. 6’370.--, quota appunto contestata con il reclamo 2/97 __________ alla CEF”;

-     l’assegnazione dei crediti, oppure la cessione dei crediti prevista dall’art. 131 LEF è una forma di realizzazione dei beni inventariati nell’atto di pignoramento”;

-     “nella fattispecie la realizzazione dei beni è tuttora sospesa in seguito all’interposizione del reclamo 2/97 da parte del dipendente __________, che contesta l’atto di pignoramento 23.10.96, segnatamente la quota di salario da pignorare”;

-     che “tale reclamo  (...) non è ancora stato evaso”;

-     che “pertanto l’UE Lugano non avrebbe dovuto stendere il PE oggetto di questo reclamo”; che ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo con il contenuto e le formalità stabiliti dalla legge (art. 69 e 70 LEF), limitandosi ad esaminare la validità formale della domanda di esecuzione in conformità all’art. 67 LEF, nonché l’esistenza di tutti i presupposti procedurali per dare avvio all’esecuzione, ogni questione relativa alla fondatezza materiale o all’esecutività della pretesa dedotta in esecuzione essendo demandata al giudice nell’ambito dell’apposita procedura introduttiva (“Einleitungsverfahren”; cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 17 n.1, p. 105); che nel caso concreto l’UE ha emesso il PE n. __________ dando seguito alla domanda di esecuzione 13 agosto 1997; che sullo stesso precetto esecutivo sono indicati tutti gli elementi richiesti dalla legge per la sua validità, elementi ripresi letteralmente dai dati indicati dalla __________ nella domanda di esecuzione; che anche quest’ultima da un profilo formale soddisfa i requisiti posti dall’art. 67 LEF; che nulla ostava all’emissione di un precetto esecutivo come quello impugnato, atteso che risultano dati tutti i presupposti procedurali; che la questione sollevata dalla ricorrente, in quanto attinente alla possibilità stessa per la __________ di dedurre in esecuzione la pretesa salariale di __________ nei confronti della __________, sulla base dell’art. 131 cpv. 2 LEF, non rientra invece  tra i presupposti procedurali che l’UE deve esaminare d’ufficio e sfugge alla verifica - su ricorso - da parte dell’autorità cantonale di vigilanza: l’esame della stessa è infatti demandato alla procedura di rimozione dell’opposizione - opposizione che __________ già ha interposto al precetto esecutivo qui impugnato (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 18 n.9

p. 111); che in questo senso il ricorso va respinto; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 ss., 67, 69 s. LEF pronuncia:              1. Il ricorso 22 agosto 1997 __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: _____________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria