Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.97.00079
Lugano
25 luglio 1997
/MR/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 maggio 1997
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contro
loperato dellUfficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il processo verbale per la formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione (n. __________) ante esecuzione per pigioni e affitti di cui alla domanda presentata da
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vista listanza di ammissione all assistenza giudiziaria 30 maggio 1997 formulata dal ricorrente contestualmente al ricorso, con la quale è chiesta la dispensa dal pagamento delle tasse e delle spese di giustizia e il beneficio del gratuito patrocinio dellavv. __________
atteso che con ordinanza 2 giugno 1997 il vicepresidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo;
preso atto che con scritto 18 giugno 1997 indirizzato allUfficio esecuzione, __________ ha chiesto lannullamento della ritenzione di cui alla procedura in esame, ritenzione annullata dallUE lo stesso giorno;
considerato:
che a seguito dello scritto 18 giugno 1997 __________ il gravame è divenuto privo di oggetto e va perciò stralciato dai ruoli;
che per normativa federale (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) la procedura di ricorso è gratuita e pertanto la richiesta di dispensa dal pagamento delle tasse e spese di giustizia è superflua, in quanto le stesse non vengono prelevate;
che ciò non può essere detto invece per le spese di patrocinio;
che secondo la recente giurisprudenza federale il diritto al gratuito patrocinio che scaturisce direttamente dallart. 4 Cost. non è escluso per principio nella procedura di ricorso allautorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss; cfr. anche nuovo art. 15a LPR, in vigore dal 6 giugno 1997);
che tuttavia perché si giustifichi la concessione del beneficio del gratuito patrocinio occorre - oltre ai requisiti dellindigenza e della probabilità di esito favorevole del gravame - che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri, ciò che va valutato con accresciuto rigore laddove trova applicazione la massima ufficiale;
che nellambito della formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore lufficio non può rifiutarsi di erigere linventario dei beni sottoposti al diritto di ritenzione se non quando linesistenza dei suoi presupposti - in particolare linesistenza di un contratto di locazione o linesistenza di un credito derivante da tale contratto - sia manifesta e inequivocabile (DTF 103 III 41 s.; 97 III 45), ciò che pertanto è facilmente rilevabile e - se del caso - può essere fatto valere mediante ricorso allautorità di vigilanza anche senza lausilio di un patrocinatore;
che inoltre come avviene per la determinazione del minimo vitale, anche per la determinazione della pignorabilità degli oggetti inventariati lautorità di vigilanza, su ricorso, deve accertare dufficio i fatti rilevanti (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schulbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed. Berna 1996, § 23 n. 14, p. 168 e § 34 n.20 p. 276), per cui è sufficiente al ricorrente indicare il motivo per cui ritiene che gli oggetti inclusi dallufficio nellinventario non siano pignorabili e dunque soggetti al diritto di ritenzione del locatore, ciò che di regola non comporta lintervento di un legale;
che questo è il caso nella presente fattispecie dove il ricorrente contesta sia lesistenza di un contratto di locazione che la pignorabilità di taluni oggetti inventariati in quanto ritenuti indispensabili alla continuazione della sua attività lavorativa;
che pertanto la richiesta di ammissione allassistenza giudiziaria va integralmente respinta, senza che sia necessario esaminare lesistenza degli altri presupposti;
richiamati gli 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1.Il ricorso 30 maggio 1997__________ è stralciato dai ruoli.
2.La domanda di ammissione allassistenza giudiziaria 30 maggio 1997 è respinta.
3.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
5.Intimazione a:
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria