Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 LEF)(...) e dallaltro lato lammontare degli importi fissati dallUEF sub cifra 10 da versare in contanti a titolo di acconto sul prezzo di aggiudicazione rispettivamente a titolo di garanzia tasse e spese dincanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. (...) nonché per il pagamento delle Ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) dellelenco oneri e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto 8.c) del presente verbale dincanto.
2.Innanzitutto, in merito al richiamo nelle condizioni dincanto sub N.B. agli art. 66 e segg. LT, va preso atto di quanto __________, nelle sue osservazioni, ha precisato, ossia di essere incorso in un evidente errore di battitura, avendo riportato lart. 66 anziché lart. 123 LT, come del resto si evince dallindicazione esplicita Tassa utile immobiliare __________ che precede la norma (erroneamente) citata.
3.Le condizioni dincanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr.Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dallUfficio esecuzione in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. art. 134 LEF). In particolare le condizioni dincanto, alle quali trovano applicazione anche nellesecuzione in via di realizzazione del pegno, per il rinvio dellart. 156 cpv. 1 LEF, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135 cpv.1 e 2 LEF).
4.A complemento di tale normativa sono applicabili anche nellambito di unesecuzione in via di realizzazione del pegno gli art. da 45 a 55 RFF (cfr. art. 102 RFF).
a)In particolare lart. 45 cpv.1 lett.d RFF prescrive che le condizioni dincanto devono contenere lindicazione delle somme pagabili in contanti sul prezzo di vendita e la menzione delle poste che laggiudicatario dovrà assumere oltre questo prezzo (art. 46 e 49).
b)Per lart. 46 cpv. 1 RFF, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997, nelle condizioni dincanto sarà richiesto pagamento a contanti, da computarsi sul prezzo di aggiudicazione, del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori, e le spese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente limporto totale dei crediti garantiti da pegno.
c)Lart. 49 cpv. 1 RFF (nel nuovo tenore) stabilisce dal canto suo che le condizioni di vendita metteranno a carico dell aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo di vendita le spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni da praticarsi nel registro fondiario e nei titoli a riguardo dei pegni, delle servitù, ecc., comprese le spese del procedimento previsto dallarticolo 69 riguardo ai titoli ipotecari, mancanti, totalmente o parzialmente estinti a seguito dellincanto, come pure le tasse di trapasso di proprietà (lett. a); i crediti assistiti da ipoteca legale, non scaduti al momento dellincanto e quindi non iscritti nellelenco oneri (art. 836 CC: premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie, ecc.) nonché le tasse correnti per lacqua potabile, gas, elettricità, ecc. (lett.b). Il secondo capoverso della medesima norma specifica infine che allinfuori di questi pagamenti laggiudicatario non può essere tenuto ad effettuarne altri oltre il prezzo di aggiudicazione, a meno che essi siano menzionati nelle condizioni dincanto.
5.In concreto __________ nella nota sub __________. censurata ha in sostanza annunciato di voler applicare la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in __________, cui fa appunto esplicito riferimento. In quella sentenza, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha infatti stabilito che limposta sul maggior valore immobiliare dovuta a seguito di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare deve essere considerata come spesa di realizzazione ai sensi dellart.157 cpv.1 LEF , e pertanto deve essere dedotta dalla somma ricavata dal pegno e pagata prima della distribuzione ai creditori della somma netta (art. 157 cpv.2 LEF). LAlta Corte nella decisione citata ha osservato che dal momento che nel fallimento limposta sul maggior valore immobiliare, sorta dopo la dichiarazione del fallimento, costituisce un debito della massa, ed è anzi da considerare quale spesa di realizzazione ex art. 262 cpv.2 LEF, dunque da prelevare dal ricavo lordo del pegno prima della distribuzione del ricavo netto ai creditori, non si vede per quale motivo anche nella procedura di realizzazione del pegno siffatta imposta - che pure nasce soltanto con laggiudicazione - non debba venir prelevata allo stesso modo dalla somma lorda ricavata dal pegno, atteso che da un lato lart.157 cpv.1 LEF avrebbe il medesimo contenuto dellart. 262 cpv.2 LEF e dallaltro lart.157cpv.2 LEF prevede la distribuzione della somma netta ai creditori pignoratizi, dunque nientaltro che la somma lorda dedotte le spese di realizzazione, tra le quali rientra appunto limposta in __________). Sebbene in quella sentenza il Tribunale federale abbia statuito ancora sulla base di norme nel tenore vigente prima della revisione parziale della __________, il nuovo tenore degli art. 157 e 262 LEF non sembra aver apportato a questo proposito alcuna modifica sostanziale. Non solo ma anche dal nuovo tenore degli art. 46 cpv.1 e 49 cpv.1 lett.a e 49 cpv.2 RFF - diversamente che dal precedente - risulta che le spese di realizzazione sono da computarsi sul prezzo di vendita, le medesime non rientrando in quelle indicate allart. 49 cpv.1 RFF. Tuttavia - a ben vedere - la questione posta dal ricorrente non riguarda tanto le condizioni dincanto (oggetto specifico dellimpugnativa, le quali appunto non pongono a carico dellaggiudicatario altre spese al di fuori di quelle previste dallart. 49 cpv.1 lett.a e b RFF), bensì lo stato di ripartizione (__________), che dovrà essere allestito ad aggiudicazione avvenuta sulla base dellelenco oneri e del conteggio finale delle spese (art. 20 RFF). In questo senso il gravame si rivela prematuro; lindicazione sub N.B. - che non rientra nel contenuto necessario delle condizioni dincanto - va tuttavia comunque stralciata in quanto costringe come in concreto il creditore pignoratizio a reagire immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dellorgano esecutivo di per sé soltanto anticipato.
6.__________ ha pure postulato la modifica del punto 10 del verbale dincanto nel senso che gli importi di cui alle lett. a) e b), da versare in contanti o mediante assegno allatto dellincanto, vengono complessivamente ridotti da fr. 900000.-- a fr. 600000.-- (cfr.petitumn.__________), gli importi richiesti __________ a titolo di acconto sul prezzo di aggiudicazione, rispettivamente a titolo di garanzia, essendo a suo parere eccezionalmente alti, ossia dellordine complessivo del 30% se si tien conto di un prezzo presumibilmente realizzabile - in base alla stima peritale - attorno ai fr.3000000.-- (...). In effetti nel verbale dincanto impugnato, al punto 10, è indicato
I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:
a)fr. 500000.00 in acconto sul prezzo di aggiudicazione . La rimanenza a saldo entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione con linteresse di mora del 5% dal 22.05.1997.
b)fr. 400000.00 a garanzia tasse e spese dincanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, nonché per il pagamento delle Ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) dellelenco oneri e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale dincanto.
Da pagarsi in contanti o mediante assegno***
Nelle sue osservazioni __________ rileva che gli importi richiesti - così come espressamente indicato nella notasub ***in calce al medesimo verbale - varranno anche quale garanzia per le spese e la perdita in caso di minor ricavo in un nuovo incanto per ogni ulteriore danno susseguente alla mancata autorizzazione da parte delle competenti autorità ai sensi della __________ .
a)Va innanzitutto osservato che le ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) (recte: 1a e 1b) dellelenco oneri rappresentano crediti fiscali assistiti appunto da ipoteca legale diretta e vanno pagati in contanticonimputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.102 e art.46 cpv.1 e 2 RFF). Le stesse - in quanto da saldare con il ricavo del pegno - rientrano già nel prezzo di aggiudicazione per il quale lufficio ha chiesto un acconto in contanti di fr. 500000.--. In questo senso è imprecisa ed anzi inopportuna in quanto suscettibile di creare confusione la loro indicazione sub cifra 10 lett.b delle condizioni dincanto, a fianco di spese poste a carico dellaggiudicatariosenzaimputazione sul prezzo di aggiudicazione e a garanzia delle quali è chiesto il pagamento di fr. 400000.--. In questo senso questultimo importo può senzaltro essere ridotto di almeno fr. 260000.--, pari allammontare delle ipoteche legali in questione, e ciò indipendentemente dal fatto che nelle more della presente procedura ricorsuale il Comune di __________ abbia ridotto le proprie pretese fiscali dagli originari complessivi fr. 264361.35 (= fr. 142'242.85 + fr. 118'118,50) a complessivi fr. 135974.15 (= fr. 17'855,65 + fr. 118'118,50), limporto di fr. 400000.-- essendo stato fissato __________ allevidenza prima di tale riduzione.
Di questultima circostanza si dovrà tuttavia tenere conto nel (nuovo) incanto, e meglio nella fissazione del piede dasta (cfr. i combinati art. 126 e 156 cpv.1 LEF), così come in sede di ripartizione del ricavo. In questo senso la rettifica dufficio dellelenco oneri del 21 maggio 1997, con la quale lUEF ha ridottosubIpoteche legali, cifra 1a) lammontare dei crediti fiscali a favore del Comune di __________ garantiti da ipoteca da fr. 142242.85 a complessivi fr. 17855.65 - benché proceduralmente discutibile in quanto successiva alla concessione delleffetto sospensivo al presente gravame - può essere qui confermata; parimenti va confermato il piede dasta di fr. 135974.15 (= fr. 17.855,65 + fr. 118'118,50) di cui al punto 1 del verbale di incanto rettificato 21 maggio 1997.
b)Per il resto, alla luce di un valore di stima peritale di fr. 2725000.- che dovrebbe esprimere il valore venale presumibile del fondo (cfr. art. 9 RFF) e dunque tendenzialmente lammontare ottenibile con la vendita, la richiesta di fr. 500000.-- in contanti (pari a circa il 19%) quale acconto sul prezzo di aggiudicazione, seppure piuttosto elevata rispetto a quanto di solito viene richiesto (10-15% del presumibile prezzo di aggiudicazione) non risulta ancora arbitraria né pregiudizievole ai fini del risultato dellincanto (cfr. ancheFrançois Moudry,in BlSchK 1996, p.99).
c)Quanto allimporto richiesto a titolo di garanzia per tasse e spese dincanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, nonché per il pagamento delle Ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) dellelenco oneri e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale dincanto, tenuto conto di quanto detto sopra (cons 6a), delle spese di trapasso calcolate sul presumibile prezzo di aggiudicazione, dellimporto indicato al punto 8c) nonché dellindicazione sub *** delle condizioni dincanto, questa Camera ritiene equa la richiesta di un importo di fr. 100000.-- a titolo di garanzia per spese a carico dellaggiudicatario non imputabili sul prezzo di aggiudicazione.
Su questo punto il ricorso di __________ postulante la riduzione della richiesta di pagamento in contanti da complessivi fr. 900000.-- a fr. 600000.-- va dunque accolto.
7.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 133 ss., 156 LEF, art. 45 ss. e 102 RFF;
pronuncia: 1.Il ricorso 24 aprile 1997 ,è accolto nel senso dei considerandi.
2.Al punto 1 del verbale dincanto 11 aprile 1997 in luogo di
Fr. 264361.35 (duecentosessantaquattromilatrecentosessantuno e 35/100)
va scritto
Fr. 135974.15 (centotrentacinquemilanovecentosettantaquattro e 15/100).
3.È depennata dal verbale dincanto 11 aprile 1997 lintera nota sub N.B. del tenore seguente:
N.B. Le eventuali imposte dovute dallo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare __________ di cui allart. 66 e segg. LT, ecc.) saranno considerate come spese di realizzazione ai sensi dellart. 157 cpv. 1 LEF e pertanto esse dovranno dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (art. 152 cpv. 2 LEF) __________).
LUfficio Esecuzione e Fallimenti pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto allimposta rivendicata, non sia stata formulata dal debitore o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallo scrivente Ufficio, alla ricezione della notifica dellimposta.
4.Il punto 10 lett. b del verbale dincanto 11 aprile 1997 è annullato e sostituito da:
b) fr. 100000.00 a garanzia tasse e spese dincanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale dincanto.
4.1.Per il resto, lintero punto 10 rimane invariato.
5.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
6.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
7.Intimazione a:
- avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
E. 3 Le condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/ Walder , Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’Ufficio esecuzione in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. art. 134 LEF). In particolare le condizioni d’incanto, alle quali trovano applicazione anche nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135 cpv.1 e 2 LEF).
E. 4 A complemento di tale normativa sono applicabili anche nell’ambito di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno gli art. da 45 a 55 RFF (cfr. art. 102 RFF). a) In particolare l’art. 45 cpv.1 lett.d RFF prescrive che le condizioni d’incanto devono contenere l’indicazione delle somme pagabili in contanti sul prezzo di vendita e la menzione delle poste che l’aggiudicatario dovrà assumere oltre questo prezzo (art. 46 e 49). b) Per l’art. 46 cpv. 1 RFF, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997, nelle condizioni d’incanto sarà richiesto pagamento a contanti, da computarsi sul prezzo di aggiudicazione, “del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori, e le spese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente l’importo totale dei crediti garantiti da pegno”. c) L’art. 49 cpv. 1 RFF (nel nuovo tenore) stabilisce dal canto suo che “le condizioni di vendita metteranno a carico dell’ aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo di vendita le spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni da praticarsi nel registro fondiario e nei titoli a riguardo dei pegni, delle servitù, ecc., comprese le spese del procedimento previsto dall’articolo 69 riguardo ai titoli ipotecari, mancanti, totalmente o parzialmente estinti a seguito dell’incanto, come pure le tasse di trapasso di proprietà (lett. a); i crediti assistiti da ipoteca legale, non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri (art. 836 CC: premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie, ecc.) nonché “le tasse correnti per l’acqua potabile, gas, elettricità, ecc.” (lett.b). Il secondo capoverso della medesima norma specifica infine che “all’infuori di questi pagamenti l’aggiudicatario non può essere tenuto ad effettuarne altri oltre il prezzo di aggiudicazione, a meno che essi siano menzionati nelle condizioni d’incanto.”
E. 5 In concreto __________ nella nota sub __________. censurata ha in sostanza annunciato di voler applicare la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in __________, cui fa appunto esplicito riferimento. In quella sentenza, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha infatti stabilito che l’imposta sul maggior valore immobiliare dovuta a seguito di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare deve essere considerata come spesa di realizzazione ai sensi dell’art.157 cpv.1 LEF , e pertanto deve essere dedotta dalla somma ricavata dal pegno e pagata prima della distribuzione ai creditori della somma netta (art. 157 cpv.2 LEF). L’Alta Corte nella decisione citata ha osservato che dal momento che nel fallimento l’imposta sul maggior valore immobiliare, sorta dopo la dichiarazione del fallimento, costituisce un debito della massa, ed è anzi da considerare quale spesa di realizzazione ex art. 262 cpv.2 LEF, dunque da prelevare dal ricavo lordo del pegno prima della distribuzione del ricavo netto ai creditori, non si vede per quale motivo anche nella procedura di realizzazione del pegno siffatta imposta - che pure nasce soltanto con l’aggiudicazione - non debba venir prelevata allo stesso modo dalla somma lorda ricavata dal pegno, atteso che da un lato l’art.157 cpv.1 LEF avrebbe il medesimo contenuto dell’art. 262 cpv.2 LEF e dall’altro l’art.157cpv.2 LEF prevede la distribuzione della somma netta ai creditori pignoratizi, dunque nient’altro che la somma lorda dedotte le spese di realizzazione, tra le quali rientra appunto l’imposta in __________). Sebbene in quella sentenza il Tribunale federale abbia statuito ancora sulla base di norme nel tenore vigente prima della revisione parziale della __________, il nuovo tenore degli art. 157 e 262 LEF non sembra aver apportato a questo proposito alcuna modifica sostanziale. Non solo ma anche dal nuovo tenore degli art. 46 cpv.1 e 49 cpv.1 lett.a e 49 cpv.2 RFF - diversamente che dal precedente - risulta che le spese di realizzazione sono da computarsi sul prezzo di vendita, le medesime non rientrando in quelle indicate all’art. 49 cpv.1 RFF. Tuttavia - a ben vedere - la questione posta dal ricorrente non riguarda tanto le condizioni d’incanto (oggetto specifico dell’impugnativa, le quali appunto non pongono a carico dell’aggiudicatario altre spese al di fuori di quelle previste dall’art. 49 cpv.1 lett.a e b RFF), bensì lo stato di ripartizione (__________), che dovrà essere allestito ad aggiudicazione avvenuta sulla base dell’elenco oneri e del conteggio finale delle spese (art. 20 RFF). In questo senso il gravame si rivela prematuro; l’indicazione sub N.B. - che non rientra nel contenuto necessario delle condizioni d’incanto - va tuttavia comunque stralciata in quanto costringe come in concreto il creditore pignoratizio a reagire immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dell’organo esecutivo di per sé soltanto anticipato.
E. 6 __________ ha pure postulato la modifica del punto 10 del verbale d’incanto “nel senso che gli importi di cui alle lett. a) e b), da versare in contanti o mediante assegno all’atto dell’incanto, vengono complessivamente ridotti da fr. 900’000.-- a fr. 600’000.--” (cfr. petitum n.__________), gli importi richiesti __________ a titolo di acconto sul prezzo di aggiudicazione, rispettivamente a titolo di garanzia, essendo a suo parere “eccezionalmente alti, ossia dell’ordine complessivo del 30% se si tien conto di un prezzo presumibilmente realizzabile - in base alla stima peritale - attorno ai fr.3’000’000.-- (...)”. In effetti nel verbale d’incanto impugnato, al punto 10, è indicato “ I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue: a) fr. 500’000.00 in acconto sul prezzo di aggiudicazione . La rimanenza a saldo entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione con l’interesse di mora del 5% dal 22.05.1997. b) fr. 400’000.00 a garanzia tasse e spese d’incanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, nonché per il pagamento delle Ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) dell’elenco oneri e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale d’incanto. Da pagarsi in contanti o mediante assegno*** “ Nelle sue osservazioni __________ rileva che gli importi richiesti - così come espressamente indicato nella nota sub *** in calce al medesimo verbale - “varranno anche quale garanzia per le spese e la perdita in caso di minor ricavo in un nuovo incanto per ogni ulteriore danno susseguente alla mancata autorizzazione da parte delle competenti autorità ai sensi della __________ ”. a) Va innanzitutto osservato che “le ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) (recte: 1a e 1b) dell’elenco oneri” rappresentano crediti fiscali assistiti appunto da ipoteca legale diretta e vanno pagati in contanti con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.102 e art.46 cpv.1 e 2 RFF). Le stesse - in quanto da saldare con il ricavo del pegno - rientrano già nel prezzo di aggiudicazione per il quale l’ufficio ha chiesto un acconto in contanti di fr. 500’000.--. In questo senso è imprecisa ed anzi inopportuna in quanto suscettibile di creare confusione la loro indicazione sub cifra 10 lett.b delle condizioni d’incanto, a fianco di spese poste a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione e a garanzia delle quali è chiesto il pagamento di fr. 400’000.--. In questo senso quest’ultimo importo può senz’altro essere ridotto di almeno fr. 260’000.--, pari all’ammontare delle ipoteche legali in questione, e ciò indipendentemente dal fatto che nelle more della presente procedura ricorsuale il Comune di __________ abbia ridotto le proprie pretese fiscali dagli originari complessivi fr. 264’361.35 (= fr. 142'242.85 + fr. 118'118,50) a complessivi fr. 135’974.15 (= fr. 17'855,65 + fr. 118'118,50), l’importo di fr. 400’000.-- essendo stato fissato __________ all’evidenza prima di tale riduzione. Di quest’ultima circostanza si dovrà tuttavia tenere conto nel (nuovo) incanto, e meglio nella fissazione del piede d’asta (cfr. i combinati art. 126 e 156 cpv.1 LEF), così come in sede di ripartizione del ricavo. In questo senso la rettifica d’ufficio dell’elenco oneri del 21 maggio 1997, con la quale l’UEF ha ridotto sub “Ipoteche legali, cifra 1a)” l’ammontare dei crediti fiscali a favore del Comune di __________ garantiti da ipoteca da fr. 142’242.85 a complessivi fr. 17’855.65 - benché proceduralmente discutibile in quanto successiva alla concessione dell’effetto sospensivo al presente gravame - può essere qui confermata; parimenti va confermato il piede d’asta di fr. 135’974.15 (= fr. 17.855,65 + fr. 118'118,50) di cui al punto 1 del verbale di incanto rettificato 21 maggio 1997. b) Per il resto, alla luce di un valore di stima peritale di fr. 2’725’000.- che dovrebbe esprimere il valore venale presumibile del fondo (cfr. art. 9 RFF) e dunque tendenzialmente l’ammontare ottenibile con la vendita, la richiesta di fr. 500’000.-- in contanti (pari a circa il 19%) quale acconto sul prezzo di aggiudicazione, seppure piuttosto elevata rispetto a quanto di solito viene richiesto (10-15% del presumibile prezzo di aggiudicazione) non risulta ancora arbitraria né pregiudizievole ai fini del risultato dell’incanto (cfr. anche François Moudry, in BlSchK 1996, p.99). c) Quanto all’importo richiesto a titolo di garanzia per “tasse e spese d’incanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, nonché per il pagamento delle Ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) dell’elenco oneri e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale d’incanto”, tenuto conto di quanto detto sopra (cons 6a), delle spese di trapasso calcolate sul presumibile prezzo di aggiudicazione, dell’importo indicato al punto 8c) nonché dell’indicazione sub *** delle condizioni d’incanto, questa Camera ritiene equa la richiesta di un importo di fr. 100’000.-- a titolo di garanzia per spese a carico dell’aggiudicatario non imputabili sul prezzo di aggiudicazione. Su questo punto il ricorso di __________ postulante la riduzione della richiesta di pagamento in contanti da complessivi fr. 900’000.-- a fr. 600’000.-- va dunque accolto.
E. 7 Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 133 ss., 156 LEF, art. 45 ss. e 102 RFF; pronuncia: 1. Il ricorso 24 aprile 1997 ,è accolto nel senso dei considerandi. 2. Al punto 1 del verbale d’incanto 11 aprile 1997 in luogo di “Fr. 264’361.35 (duecentosessantaquattromilatrecentosessantuno e 35/100)” va scritto “Fr. 135’974.15 (centotrentacinquemilanovecentosettantaquattro e 15/100)“. 3. È depennata dal verbale d’incanto 11 aprile 1997 l’intera nota sub N.B. del tenore seguente: “ N.B. Le eventuali imposte dovute dallo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare __________ di cui all’art. 66 e segg. LT, ecc.) saranno considerate come spese di realizzazione ai sensi dell’art. 157 cpv. 1 LEF e pertanto esse dovranno dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (art. 152 cpv. 2 LEF) __________). L’Ufficio Esecuzione e Fallimenti pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta rivendicata, non sia stata formulata dal debitore o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallo scrivente Ufficio, alla ricezione della notifica dell’imposta.” 4. Il punto 10 lett. b del verbale d’incanto 11 aprile 1997 è annullato e sostituito da: “b) fr. 100’000.00 a garanzia tasse e spese d’incanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale d’incanto.” 4. 1. Per il resto, l’intero punto
E. 10 rimane invariato. 5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 7. Intimazione a: - avv. __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.97.00071
Lugano
4 dicembre 1998/MR/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 aprile 1997
__________
controloperato dellUfficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________
nellesecuzione in via di realizzazione del pegno n.__________ promossa dalla ricorrente e nellesecuzione in via di realizzazione del pegno n.__________ promossa da
__________,
entrambe le esecuzioni nei confronti
__________;
richiamata lordinanza 5 maggio 1997 del vicepresidente di questa Camera, con la quale al ricorso è stato concesso leffetto sospensivo;
viste le osservazioni 2 giugno 1997 __________ e 6 giugno 1997 dellUEF di __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.Con esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.__________, procede contro __________, per lincasso di fr. 170000.-- oltre accessori, credito garantito da cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200000.-- gravante in quarto grado la part. n. __________ di Stabio intestata allescusso. Con domanda 29 agosto 1996 __________ ha chiesto la realizzazione del pegno.
B.Anche __________, già __________, Succursale __________, con esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.__________, procede contro __________ per lincasso di complessivi fr. 2970334.10 oltre accessori garantito da due cartelle ipotecarie al portatore una di nominali fr. 2000000.-- e laltra di nominali fr. 800000.--, gravanti in primo rispettivamente in secondo grado la part. n.__________. Con domanda 1° aprile 1997 __________ ha pure chiesto la vendita del pegno.
C.__________, lUEF ha fissato lincanto del fondo part. __________ più la quota di ½ della comproprietà coattiva sul fondo part. n. __________ per il 22 maggio 1997. Nello stesso avviso dincanto è stato stabilito un termine fino al 19 dicembre 1996 per le insinuazioni di oneri fondiari nonché la data dell11 aprile 1997 per il deposito delle condizioni dincanto.
D.L11 aprile 1997 è stato depositato lelenco oneri riferito ai fondi da realizzare. In esso figurano iscritti:
- sub cifra 1, il Comune di __________ per crediti garantiti da ipoteche legali per imposte comunali dal 1993 al 1997 di complessivi fr. 146242.85 (cifra 1a) nonché per fatture diverse di complessivi fr. 118118.50 (cifra 1b);
- sub cifra 2, __________ per un credito di complessivi fr. 3516606.25 garantito da due cartelle ipotecarie al portatore, di nominali fr. 2000000.-- e fr. 800000.--, in primo rispettivamente in secondo grado;
- sub cifre 3 e 5, la __________, per un credito di fr. 570070.-- garantito da una cartella ipotecaria al portatore in terzo grado rispettivamente un credito di fr. 456055.-- garantito da due cartelle ipotecarie al portatore in quinto e sesto grado;
- sub cifra 4, __________, per un credito di fr. 199380.-- garantito da cartella ipotecaria al portatore in quarto grado;
- sub cifra 6, il portatore sconosciuto della cartella ipotecaria di nominali fr. 200000.-- in settimo grado;
il tutto per un totale di crediti garantiti dal pegno di fr. 4942111.25.
E.Sempre l11 aprile 1997 sono state depositate anche le condizioni dasta. In esse si legge sub cifre 7, 8 e 10:
7. Laggiudicatario deve pagare a contanti gli importi seguenti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione:
a) i capitali dei crediti garantiti da pegno contrattuale o legale, che sono esigibili secondo lelenco oneri, gli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori e le spese di esecuzione;
b) le spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito e le spese di realizzazione;
c) la parte del prezzo che eccederebbe limporto totale dei crediti garantiti da pegno.
8. Laggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:
a) le spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a riguardi dei pegni, delle servitù, ecc. (...omissis...);
b) i crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento dellincanto e quindi non iscritti nellelenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per lacqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.
c) Laggiudicatario dovrà inoltre pagare in contanti, senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione limporto totale di Fr. 9087.20 per pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc.
10. I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:
a) fr. 500000.00 in acconto sul prezzo di aggiudicazione . La rimanenza a saldo entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione con linteresse di mora del 5% dal 22.05.1997.
b) fr. 400000.00 a garanzia tasse e spese dincanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, nonché per il pagamento delle Ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) dellelenco oneri e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale dincanto.
Da pagarsi in contanti o mediante assegno***
In calce allultima pagina è inoltre indicato:
*** Questi importi varranno anche quale garanzia per le spese e la perdita in caso di minor ricavo in un nuovo incanto, riservata la richiesta di risarcimento per ogni ulteriore danno susseguente alla mancata autorizzazione da parte delle competenti autorità ai sensi della LAFE.
N.B. Le eventuali imposte dovute dallo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare TUI di cui allart. 66 e segg. LT, ecc.) saranno considerate come spese di realizzazione ai sensi dellart. 157 cpv. 1 LEF e pertanto esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (art. 152 cpv. 2 LEF) DTF 122 III 246).
LUfficio Esecuzione e Fallimenti pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto allimposta rivendicata, non sia stata formulata dal debitore o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallo scrivente Ufficio, alla ricezione della notifica dellimposta.
F.Con ricorso 24 aprile 1997 __________ formula il seguentepetitum:
1. Il ricorso è accolto.
2. La NB in calce al verbale dincanto 11 aprile 1997 è annullata e sostituita dalla seguente:
N.B. Limposta sugli utili immobiliari (__________) a norma degli art. 123 __________, per la quale è prevista unipoteca legale a sensi dellart. 252 LT, è esatta, conformemente allart. 139 cpv. 2 lett. a) LT nella misura in cui risulti uneccedenza a favore del debitore, ritenuto che in tal caso __________ verrà versata allo Stato esclusivamente attingendo a tale ev. eccedenza.
LUEF pagherà questo ev. tributo, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto allimposta rivendicata, sia stata formulata dal debitore, che sarà consultato dallo scrivente ufficio alla ricezione dellev. notifica dellimposta.
3. Il pto. 10 dello stesso verbale dincanto viene modificato nel senso che gli importi di cui alle lett. a) e b), da versare in contanti o mediante assegno allatto dellincanto, vengono complessivamente ridotti da fr. 900000.-- a fr. 600000.--.
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente afferma:
- che la clausola (indicatasubN.B. nel verbale dincanto, N.d.R.) non è assolutamente chiara, innanzitutto perché fa confusione fra limposta sullutile di cui allart. 66 e segg. LT (imposta cantonale ordinaria) e limposta sullutile immobiliare (_______) di cui allart. 123 e segg. LT, e in secondo luogo perché non specifica quali sono precisamente le imposte che, a suo dire, sarebbero dovute allo Stato (...), limitandosi ad indicare con la parola ecc., la deducibilità di altre imprecisate imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino;
- che un siffatto modo di procedere nella determinazione delle condizioni dincanto è inammissibile, in quanto non permette alle parti interessate di stabilire a priori con la necessaria precisione quali sono gli oneri finanziari che lincanto comporta e quindi una giusta valutazione dellofferta di acquisto da fare allasta, rispettivamente del presumibile ricavo netto della stessa;
- che inoltre a norma dellart. 183 LAC (art. 252 LT) le imposte cantonali beneficiano del pegno legale nella misura in cui hanno una relazione particolare con limmobile conformemente allart.__________ ;
- che limposta sugli utili (art. 66 e segg. LT) è unimposta ordinaria che non ha alcuna relazione particolare con limmobile, nella misura in cui dipende invece dalla totalità del reddito personale conseguito dal debitore;
- che dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto federale allistituto dellipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese, ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali cosiddette , ossia le tasse immobiliari, calcolate sul valore di stima ufficiale, senza deduzioni di debiti, il cui oggetto è rappresentato dallimmobile stesso, (...);
- che nel caso concreto, poi, lescusso è una persona fisica, per cui non entra nemmeno in linea di conto una tassazione degli utili conseguiti mediante alienazione di immobili, che è prevista soltanto per le persone giuridiche (art. 67 cpv.2 LT);
- che in merito allimposta sugli utili immobiliari (IUI) ex art. 123 e seg. LT, il Tribunale federale - facendo riferimento a quanto statuito nellambito della procedura fallimentare - ha considerato siffatta imposta come spesa di realizzazione ex art. 157 cpv. 1 LEF da dedurre dalla somma ricavata dal pegno e pagata prima della distribuzione ai creditori della somma netta (art. 157 cpv. 2 LEF)
- che la recente giurisprudenza federale, che ha per altro suscitato critiche, non sarebbe molto convincente, la situazione giuridica che si presenta nella procedura in via di realizzazione del pegno essendo sostanzialmente diversa da quella nella procedura di fallimento;
- che infatti mentre nel primo caso limposta sugli utili immobiliari è dovuta dal debitore (parte alienante) e lipoteca legale a garanzia del pagamento dellimposta è concepita soltanto come garanzia a tutela degli interessi dello Stato in caso di alienazione da parte del debitore,che rimane comunque soggetto fiscale e che risponde con lintero suo patrimonio anche dopo la realizzazione del bene ipotecato, nella procedura fallimentare il credito fiscale diventa invece debito della massa, poiché dopo il fallimento non vi è più soggetto fiscale responsabile;
- che non si vede quindi per quale motivo il debito fiscale di un debitore escusso solvibile (beneficiario del privilegio __________) dovrebbe essere messo automaticamente a carico dei creditori pignoratizi, senza che il fisco manco sia tenuto a procedere in via esecutiva nei suoi confronti;
- che se si può comprendere che il fisco debba essere tutelato in caso di fallimento, non è invece per niente giustificato che nella procedura in via di realizzazione i pegno il debitore escusso possa essere avvantaggiato dal fatto che egli è già stato inadempiente, venga ulteriormente penalizzato, per il fatto che il debito fiscale dellescusso, considerato come spesa di realizzazione, sia anchesso automaticamente posto a suo carico;
- che a mente della ricorrente non si deve fare altro che applicare la regola vigente in caso di alienazione normale del fondo e dunque lacquirente deve tenere conto del fatto che limposta sullutile immobiliare è normalmente a carico dellalienante, ma che, qualora questi non la pagasse, deve rispondere lui stesso, attraverso lipoteca legale;
- che secondo la legge tributaria ticinese è pacifico che laggiudicazione di un immobile in una procedura esecutiva rientra senzaltro nel novero dei trasferimenti soggetti allIUI, giacché, nella misura in cui il prezzo di aggiudicazione supera il valore dinvestimento, vi è una realizzazione dellincremento di valore dellimmobile che ne è oggetto (...);
- che tuttavia a norma dellart. 139 cpv.2 lett.a) LT lo Stato rinuncia allesazione dellIUI in caso di alienazione di fondi nelle procedure esecutive, nella misura in cui non risultino eccedenze a favore del debitore;
- che pertanto nel caso concreto, così come nella maggior parte delle procedure di realizzazione forzata, nessuna IUI sarà dovuta, dato che il totale dei crediti garantiti da pegno ammonta a fr. 4942111.25, mentre la stima peritale dà soltanto un valore di fr. 2725000.--;
- che qualora invece risultasse uneccedenza a favore del debitore escusso, questa andrebbe versata allo Stato fino a concorrenza dellimporto dovuto a titolo di IUI, ritenuta comunque la rinuncia allesazione da parte dello Stato per limporto __________ non coperta;
- che così stando le cose, è assolutamente necessario menzionare nella __________ che __________ per la quale è prevista unipoteca legale a norma dellart. 252 LT, è esatta, a norma dellart. 139 cpv. 2 lett. a) LT nelle misura in cui risulti uneccedenza a favore del debitore, ritenuto che in tal caso __________ verrà versata allo Stato esclusivamente attingendo a tale eccedenza;
- che soltanto in tal modo tutte le persone interessate allasta, in particolare laggiudicatario, potranno correttamente rendersi conto del fatto che, nonostante lipoteca legale sancita dallart. 252 LT, nello specifico caso lo Stato non imporrà alcuna __________ rispettivamente solo in tal modo (...) saranno date le premesse di cui allart. 134 LEF perché attraverso una corretta formazione delle offerte si possa ottenere la maggior somma possibile;
- che infine nel caso concreto gli importi richiesti dallUEF da pagare a titolo di acconto (fr. 500000.--) rispettivamente di garanzia (fr. 400000.--) risultano eccezionalmente alti, ossia dellordine complessivo del 30% se si tien conto di un prezzo presumibilmente realizzabile - in base alla stima peritale - attorno ai fr. 3000000.--, contro il 10% fissato di solito secondo gli usi locali;
- che in queste condizioni la possibilità di realizzare la maggior somma possibile è esclusa, tanto più che anche il termine di pagamento del saldo è molto stretto: un mese, quando lart. 136 LEF concede un termine massimo di 6 mesi;
- che lUEF avrebbe quindi commesso un errore di apprezzamento nel senso dellart. 17 cpv. 1 LEF;
- che limporto complessivo da versare in contanti allatto dellincanto devessere ridotto da fr. 900000.-- a fr. 60000.--, pari complessivamente al 20% del presumibile prezzo di aggiudicazione.
G.Delle osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se necessario in seguito.
H.Nelle more della procedura ricorsuale, a seguito della rettifica dellinsinuazione da parte del Comune di __________, __________ ha proceduto il 21 maggio 1997 a modificare a sua volta gli importi dei crediti per imposte comunali garantiti da ipoteche legali e iscritti nellelenco oneri 11 aprile 1997, sub cifra 1a, riducendoli da complessivi (originari) fr. 146242.85 a fr. 17855.65. Conseguentemente è stato rettificato il punto 1 del verbale dincanto 11 aprile 1997, dove il piede dasta (corrispondente allimporto dei crediti garantiti da ipoteca legale) è stato portato dagli originari fr. 264361.35 (pari a fr. 146242.85 più fr. 118118.50 ) a fr. 135974.15 (pari a fr. 17855.65. più fr. 118118.50).
Considerando
in diritto: 1.Oggetto di disputa sono in sostanza da un lato lindicazione alla nota N.B. inserita __________ in calce alle condizioni dincanto, secondo cui le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare __________ di cui allart.66 e segg. LT, ecc.) saranno considerate come spese di realizzazione ai sensi dellart. 157 cpv. 1 LEF e pertanto esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (art. 157 cpv. 2 LEF)(...) e dallaltro lato lammontare degli importi fissati dallUEF sub cifra 10 da versare in contanti a titolo di acconto sul prezzo di aggiudicazione rispettivamente a titolo di garanzia tasse e spese dincanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. (...) nonché per il pagamento delle Ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) dellelenco oneri e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto 8.c) del presente verbale dincanto.
2.Innanzitutto, in merito al richiamo nelle condizioni dincanto sub N.B. agli art. 66 e segg. LT, va preso atto di quanto __________, nelle sue osservazioni, ha precisato, ossia di essere incorso in un evidente errore di battitura, avendo riportato lart. 66 anziché lart. 123 LT, come del resto si evince dallindicazione esplicita Tassa utile immobiliare __________ che precede la norma (erroneamente) citata.
3.Le condizioni dincanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr.Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dallUfficio esecuzione in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. art. 134 LEF). In particolare le condizioni dincanto, alle quali trovano applicazione anche nellesecuzione in via di realizzazione del pegno, per il rinvio dellart. 156 cpv. 1 LEF, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135 cpv.1 e 2 LEF).
4.A complemento di tale normativa sono applicabili anche nellambito di unesecuzione in via di realizzazione del pegno gli art. da 45 a 55 RFF (cfr. art. 102 RFF).
a)In particolare lart. 45 cpv.1 lett.d RFF prescrive che le condizioni dincanto devono contenere lindicazione delle somme pagabili in contanti sul prezzo di vendita e la menzione delle poste che laggiudicatario dovrà assumere oltre questo prezzo (art. 46 e 49).
b)Per lart. 46 cpv. 1 RFF, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997, nelle condizioni dincanto sarà richiesto pagamento a contanti, da computarsi sul prezzo di aggiudicazione, del capitale dei crediti ipotecari esigibili, degli interessi scaduti, compresi gli interessi moratori, e le spese di esecuzione, delle spese di amministrazione del fondo, in quanto non siano coperte dal suo reddito, delle spese di realizzazione ed eventualmente della parte del prezzo eccedente limporto totale dei crediti garantiti da pegno.
c)Lart. 49 cpv. 1 RFF (nel nuovo tenore) stabilisce dal canto suo che le condizioni di vendita metteranno a carico dell aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo di vendita le spese di trapasso della proprietà e delle modificazioni da praticarsi nel registro fondiario e nei titoli a riguardo dei pegni, delle servitù, ecc., comprese le spese del procedimento previsto dallarticolo 69 riguardo ai titoli ipotecari, mancanti, totalmente o parzialmente estinti a seguito dellincanto, come pure le tasse di trapasso di proprietà (lett. a); i crediti assistiti da ipoteca legale, non scaduti al momento dellincanto e quindi non iscritti nellelenco oneri (art. 836 CC: premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie, ecc.) nonché le tasse correnti per lacqua potabile, gas, elettricità, ecc. (lett.b). Il secondo capoverso della medesima norma specifica infine che allinfuori di questi pagamenti laggiudicatario non può essere tenuto ad effettuarne altri oltre il prezzo di aggiudicazione, a meno che essi siano menzionati nelle condizioni dincanto.
5.In concreto __________ nella nota sub __________. censurata ha in sostanza annunciato di voler applicare la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in __________, cui fa appunto esplicito riferimento. In quella sentenza, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha infatti stabilito che limposta sul maggior valore immobiliare dovuta a seguito di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare deve essere considerata come spesa di realizzazione ai sensi dellart.157 cpv.1 LEF , e pertanto deve essere dedotta dalla somma ricavata dal pegno e pagata prima della distribuzione ai creditori della somma netta (art. 157 cpv.2 LEF). LAlta Corte nella decisione citata ha osservato che dal momento che nel fallimento limposta sul maggior valore immobiliare, sorta dopo la dichiarazione del fallimento, costituisce un debito della massa, ed è anzi da considerare quale spesa di realizzazione ex art. 262 cpv.2 LEF, dunque da prelevare dal ricavo lordo del pegno prima della distribuzione del ricavo netto ai creditori, non si vede per quale motivo anche nella procedura di realizzazione del pegno siffatta imposta - che pure nasce soltanto con laggiudicazione - non debba venir prelevata allo stesso modo dalla somma lorda ricavata dal pegno, atteso che da un lato lart.157 cpv.1 LEF avrebbe il medesimo contenuto dellart. 262 cpv.2 LEF e dallaltro lart.157cpv.2 LEF prevede la distribuzione della somma netta ai creditori pignoratizi, dunque nientaltro che la somma lorda dedotte le spese di realizzazione, tra le quali rientra appunto limposta in __________). Sebbene in quella sentenza il Tribunale federale abbia statuito ancora sulla base di norme nel tenore vigente prima della revisione parziale della __________, il nuovo tenore degli art. 157 e 262 LEF non sembra aver apportato a questo proposito alcuna modifica sostanziale. Non solo ma anche dal nuovo tenore degli art. 46 cpv.1 e 49 cpv.1 lett.a e 49 cpv.2 RFF - diversamente che dal precedente - risulta che le spese di realizzazione sono da computarsi sul prezzo di vendita, le medesime non rientrando in quelle indicate allart. 49 cpv.1 RFF. Tuttavia - a ben vedere - la questione posta dal ricorrente non riguarda tanto le condizioni dincanto (oggetto specifico dellimpugnativa, le quali appunto non pongono a carico dellaggiudicatario altre spese al di fuori di quelle previste dallart. 49 cpv.1 lett.a e b RFF), bensì lo stato di ripartizione (__________), che dovrà essere allestito ad aggiudicazione avvenuta sulla base dellelenco oneri e del conteggio finale delle spese (art. 20 RFF). In questo senso il gravame si rivela prematuro; lindicazione sub N.B. - che non rientra nel contenuto necessario delle condizioni dincanto - va tuttavia comunque stralciata in quanto costringe come in concreto il creditore pignoratizio a reagire immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dellorgano esecutivo di per sé soltanto anticipato.
6.__________ ha pure postulato la modifica del punto 10 del verbale dincanto nel senso che gli importi di cui alle lett. a) e b), da versare in contanti o mediante assegno allatto dellincanto, vengono complessivamente ridotti da fr. 900000.-- a fr. 600000.-- (cfr.petitumn.__________), gli importi richiesti __________ a titolo di acconto sul prezzo di aggiudicazione, rispettivamente a titolo di garanzia, essendo a suo parere eccezionalmente alti, ossia dellordine complessivo del 30% se si tien conto di un prezzo presumibilmente realizzabile - in base alla stima peritale - attorno ai fr.3000000.-- (...). In effetti nel verbale dincanto impugnato, al punto 10, è indicato
I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:
a)fr. 500000.00 in acconto sul prezzo di aggiudicazione . La rimanenza a saldo entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione con linteresse di mora del 5% dal 22.05.1997.
b)fr. 400000.00 a garanzia tasse e spese dincanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, nonché per il pagamento delle Ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) dellelenco oneri e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale dincanto.
Da pagarsi in contanti o mediante assegno***
Nelle sue osservazioni __________ rileva che gli importi richiesti - così come espressamente indicato nella notasub ***in calce al medesimo verbale - varranno anche quale garanzia per le spese e la perdita in caso di minor ricavo in un nuovo incanto per ogni ulteriore danno susseguente alla mancata autorizzazione da parte delle competenti autorità ai sensi della __________ .
a)Va innanzitutto osservato che le ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) (recte: 1a e 1b) dellelenco oneri rappresentano crediti fiscali assistiti appunto da ipoteca legale diretta e vanno pagati in contanticonimputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.102 e art.46 cpv.1 e 2 RFF). Le stesse - in quanto da saldare con il ricavo del pegno - rientrano già nel prezzo di aggiudicazione per il quale lufficio ha chiesto un acconto in contanti di fr. 500000.--. In questo senso è imprecisa ed anzi inopportuna in quanto suscettibile di creare confusione la loro indicazione sub cifra 10 lett.b delle condizioni dincanto, a fianco di spese poste a carico dellaggiudicatariosenzaimputazione sul prezzo di aggiudicazione e a garanzia delle quali è chiesto il pagamento di fr. 400000.--. In questo senso questultimo importo può senzaltro essere ridotto di almeno fr. 260000.--, pari allammontare delle ipoteche legali in questione, e ciò indipendentemente dal fatto che nelle more della presente procedura ricorsuale il Comune di __________ abbia ridotto le proprie pretese fiscali dagli originari complessivi fr. 264361.35 (= fr. 142'242.85 + fr. 118'118,50) a complessivi fr. 135974.15 (= fr. 17'855,65 + fr. 118'118,50), limporto di fr. 400000.-- essendo stato fissato __________ allevidenza prima di tale riduzione.
Di questultima circostanza si dovrà tuttavia tenere conto nel (nuovo) incanto, e meglio nella fissazione del piede dasta (cfr. i combinati art. 126 e 156 cpv.1 LEF), così come in sede di ripartizione del ricavo. In questo senso la rettifica dufficio dellelenco oneri del 21 maggio 1997, con la quale lUEF ha ridottosubIpoteche legali, cifra 1a) lammontare dei crediti fiscali a favore del Comune di __________ garantiti da ipoteca da fr. 142242.85 a complessivi fr. 17855.65 - benché proceduralmente discutibile in quanto successiva alla concessione delleffetto sospensivo al presente gravame - può essere qui confermata; parimenti va confermato il piede dasta di fr. 135974.15 (= fr. 17.855,65 + fr. 118'118,50) di cui al punto 1 del verbale di incanto rettificato 21 maggio 1997.
b)Per il resto, alla luce di un valore di stima peritale di fr. 2725000.- che dovrebbe esprimere il valore venale presumibile del fondo (cfr. art. 9 RFF) e dunque tendenzialmente lammontare ottenibile con la vendita, la richiesta di fr. 500000.-- in contanti (pari a circa il 19%) quale acconto sul prezzo di aggiudicazione, seppure piuttosto elevata rispetto a quanto di solito viene richiesto (10-15% del presumibile prezzo di aggiudicazione) non risulta ancora arbitraria né pregiudizievole ai fini del risultato dellincanto (cfr. ancheFrançois Moudry,in BlSchK 1996, p.99).
c)Quanto allimporto richiesto a titolo di garanzia per tasse e spese dincanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, nonché per il pagamento delle Ipoteche legali di cui ai pti. 1)-2) dellelenco oneri e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale dincanto, tenuto conto di quanto detto sopra (cons 6a), delle spese di trapasso calcolate sul presumibile prezzo di aggiudicazione, dellimporto indicato al punto 8c) nonché dellindicazione sub *** delle condizioni dincanto, questa Camera ritiene equa la richiesta di un importo di fr. 100000.-- a titolo di garanzia per spese a carico dellaggiudicatario non imputabili sul prezzo di aggiudicazione.
Su questo punto il ricorso di __________ postulante la riduzione della richiesta di pagamento in contanti da complessivi fr. 900000.-- a fr. 600000.-- va dunque accolto.
7.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 133 ss., 156 LEF, art. 45 ss. e 102 RFF;
pronuncia: 1.Il ricorso 24 aprile 1997 ,è accolto nel senso dei considerandi.
2.Al punto 1 del verbale dincanto 11 aprile 1997 in luogo di
Fr. 264361.35 (duecentosessantaquattromilatrecentosessantuno e 35/100)
va scritto
Fr. 135974.15 (centotrentacinquemilanovecentosettantaquattro e 15/100).
3.È depennata dal verbale dincanto 11 aprile 1997 lintera nota sub N.B. del tenore seguente:
N.B. Le eventuali imposte dovute dallo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare __________ di cui allart. 66 e segg. LT, ecc.) saranno considerate come spese di realizzazione ai sensi dellart. 157 cpv. 1 LEF e pertanto esse dovranno dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (art. 152 cpv. 2 LEF) __________).
LUfficio Esecuzione e Fallimenti pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto allimposta rivendicata, non sia stata formulata dal debitore o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallo scrivente Ufficio, alla ricezione della notifica dellimposta.
4.Il punto 10 lett. b del verbale dincanto 11 aprile 1997 è annullato e sostituito da:
b) fr. 100000.00 a garanzia tasse e spese dincanto, aggiudicazione, trapasso, ecc. con riserva di conguaglio se le spese fossero superiori, e per il pagamento pro-rata oneri assicurativi, abbonamenti, ecc. previsto al pto. 8c) del presente verbale dincanto.
4.1.Per il resto, lintero punto 10 rimane invariato.
5.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
6.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
7.Intimazione a:
- avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria