Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Le condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’amministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare nell’ambito del fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si applicano per analogia, per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135 cpv. 1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell’esecuzione speciale l’assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione - di un’obbligazione personale assistita da pegno ha effetto liberatorio per il fallito (cfr. art. 130 cpv.4 RFF; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
E. 3 a)In merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio allesistenza, allammontare, al grado e allesigibilità degli stessi) fa stato lelenco oneri cresciuto in giudicato e unito alle condizioni dincanto quale parte essenziale (wesentlicher Bestandteil) delle medesime (cfr.Amonn/Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento lufficio, tra laltro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso dinsinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art.232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che allincanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano allaggiudicatario per virtù di legge (cfr. art.125 cpv.1 primo periodo RFF, art.58 cpv.2 OAUF).
b)Per lart.208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi nellelenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in principio se sono scaduti al momento dellincanto, vengono estinti con il ricavo della realizzazione (cfr. art.135 cpv.1 terzo periodo LEF) rispettivamente - qualora comportassero anche unobbligazione personale nei confronti del fallito - saranno collocati ex art.219 cpv.4 LEF nella graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art.85 terzo paragrafo OAUF). Se invece non sono scaduti al momento dellincanto, vengono assegnati allaggiudicatario (cfr. combinati art.130 e 46 cpv.2 RFF).
c)Crediti assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la realizzazione: se sono scaduti al momento dellincanto vanno pagati in contanti,conimputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.130 cpv.1 e art.46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi non iscritti nellelenco oneri, vanno pagati dallaggiudicatariosenzaimputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dallart.49 cpv.1 lett.b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
E. 4 a)Relativamente alla procedura di appuramento dellelenco degli oneri nellambito di unesecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito allapparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dellart.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dellufficio esecuzione, e di conseguenza dellAutorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nellelenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). Laccertamento di diritto materiale dellesistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera quello dellufficio di esecuzione, e conseguentemente dellautorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esameprima facie,senza possibilità di approfondimento (cfr. art.36 cpv.2 primo periodo RFFin fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nellelenco oneri se non quando risulti manifesta lassenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo dacquisto del diritto di pegno (cfr.Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824;Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195,) - soltanto quando risulti manifesta lassenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nellelenco oneri non può invece essere rifiutata [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________
b)Nel fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento dellelenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren)ex art.106-109 LEF come quella prevista nellesecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss RRF rispettivamente i combinati art.102 RFF e art.36 RRF;Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3;M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art.106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989, p.21s.); lappuramento degli oneri avviene infatti nellambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri)specialiex art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art.247 cpv.2 LEF). I principi surriferiti valgono tuttavia,mutatis mutandis, anche per lallestimento dellelenco oneri nellambito di un fallimento, lelencospecialedi cui allart.125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti allelenco oneri dellesecuzione speciale (cfr.Amonn/Gasser,op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dellamministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa lelenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art.17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art.250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche lestensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchispeciali(cfr.Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §49 p.303 ss.).
c)Allamministrazione del fallimento, e su ricorso allautorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esameprima facie(e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nell elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono essere messi nelle condizioni dincanto e posti a carico dellaggiudicatario ex art.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo, cons.5in fine, in: Rep. 1994, p.441ss.).
5.Iscritti nellelenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallitoesistential momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette Konkursforderungen). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (Masseschulden) e quindi pagati integralmente dallamministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr.Fritzsche/Walder,op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.;Amonn/Gasser,op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III). Momento determinante per la distinzione tra Konkursforderungen e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anchePierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che devessere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dellautorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.;Amonn/Gasser,op.cit., §42 n.8 p.233;Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). Lamministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare dufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nellelenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3in fine), atteso che liscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (__________).
6.Oggetto di disputa è il contenuto della nota N.B. inserita dallUEF in calce alle condizioni dincanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni dincanto devono indicare tra laltro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dellaggiudicatario, quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF). Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni dasta lindicazione della destinazione dellimporto richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa, tantomeno lindicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente
- per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dellamministrazione fallimentare (ammissione di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di riparto a norma dellart.261 LEF che la questione della natura, dellammontare rispettivamente dellesistenza di una garanzia reale relativamente a crediti ammessi dallamministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa - se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come debiti di massa possano rientrare nella nozione di spese dinventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno nel senso dellart. 262 cpv. 2 LEF.
La nota N.B. in calce alle condizioni dasta va pertanto interamente depennata
A titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli anni 1987-1990 in quanto contenuti nellelenco oneri (cresciuto in giudicato) rappresentano a non averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette Konkursforderungen) e meglio crediti contro il fallitogarantiti da ipoteche legalisul fondo. Siffatti crediti, con gli interessi ad essi relativi e aggiornati al momento dellincanto, verranno soddisfatti in primo luogo dalla somma ricavata dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione delle spese occorse per la sua amministrazione e realizzazione a norma dellart.85 primo paragrafo RUF e dellart. __________. In particolare va ricordato che lesistenza del pegno su detti creditinonpuò più essere rimessa in discussione nella procedura fallimentare in atto. L'Ufficio terrà tuttavia debita-mente conto di quanto dichiarato dallo Stato del Cantone Ticino in punto alla notifica 19 dicembre 1991, e meglio alla "svista" in cui è incorso insinuando, per gli anni 1991 e 1992, pretese fiscaligarantite da ipoteca legaledi fr. 3'735.55 (per ogni anno) in luogo di fr. 2'835,50, e includendo così negli importi notificati anche la somma di fr. 900.-- (per ogni anno) relativi all'imposta sul capitale sociale della fallita, credito quest'ultimo che non beneficia invece della garanzia reale (cfr. osservazioni 11 febbraio 1997, p. 3).
7.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
E. 5 Iscritti nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito esistenti al momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “ Konkursforderungen ”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (“Masseschulden ”) e quindi pagati integralmente dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III). Momento determinante per la distinzione tra “Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (__________).
E. 6 Oggetto
di disputa è il contenuto della nota “N.B.” inserita dall’UEF in calce alle
condizioni d’incanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni
d’incanto devono indicare tra l’altro anche le modalità di pagamento del prezzo
di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dell’aggiudicatario,
quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF).
Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni d’asta
l’indicazione della destinazione dell’importo richiesto in contanti, né quella
dei presumibili debiti di massa, tantomeno l’indicazione se siffatti debiti
siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo
non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in
particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente
- per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando
mediante ricorso un provvedimento dell’amministrazione fallimentare (ammissione
di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito di massa
garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a scapito
proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà infatti
in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di riparto a
norma dell’art.261 LEF che la questione della natura, dell’ammontare
rispettivamente dell’esistenza di una garanzia reale relativamente a crediti
ammessi dall’amministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora
di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come
esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa -
se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come
debiti di massa possano rientrare nella nozione di “spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione del pegno” nel senso dell’art. 262 cpv. 2
LEF.
La
nota N.B. in calce alle condizioni d’asta va pertanto interamente depennata
A
titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli
anni 1987-1990 in quanto contenuti nell’elenco oneri (cresciuto in giudicato)
rappresentano a non averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette “Konkursforderungen”)
e meglio crediti contro il fallito
garantiti da ipoteche legali
sul
fondo. Siffatti crediti, con gli interessi ad essi relativi e aggiornati al
momento dell’incanto, verranno soddisfatti in primo luogo dalla somma ricavata
dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione delle spese occorse per la sua
amministrazione e realizzazione a norma dell’art.85 primo paragrafo RUF e dell’art.
__________. In particolare va ricordato che l’esistenza del pegno su detti
crediti
non
può più essere rimessa in discussione nella procedura
fallimentare in atto. L'Ufficio terrà tuttavia debita-mente conto di quanto
dichiarato dallo Stato del Cantone Ticino in punto alla notifica 19 dicembre
1991, e meglio alla "svista" in cui è incorso insinuando, per gli
anni 1991 e 1992, pretese fiscali
garantite da ipoteca legale
di fr.
3'735.55 (per ogni anno) in luogo di fr. 2'835,50, e includendo così negli
importi notificati anche la somma di fr. 900.-- (per ogni anno) relativi
all'imposta sul capitale sociale della fallita, credito quest'ultimo che non
beneficia invece della garanzia reale (cfr. osservazioni 11 febbraio 1997, p.
3).
E. 7 Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Dispositiv
- pronuncia: 1.Il ricorso 20 gennaio 1997__________, è accolto nel senso dei considerandi. 1.1.E depennata dalle condizioni dincanto lintera notasubN.B. del seguente tenore: N.B.:Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare TUI di cui allArt. __________ e segg. LT, ecc.) + gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 115032.25 + le imposte cantonali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 24117.90 importi provvisori + gli interessi sulle imposte comunali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 82263.40 + le imposte comunali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 16763.10 importi provvisori saranno considerate come debito della Massa (Art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare __________). LAmministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto allimposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallAmministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dellimposta. 2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF. 4.Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.97.00015
Lugano
29 maggio 1998/MR/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 20 gennaio 1997 di
contro loperato dellUfficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ agente in via rogatoriale, su richiesta dell'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________, nella procedura fallimentare concernente
richiamata lordinanza presidenziale 27 gennaio 1997, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;
viste le osservazioni 6 febbraio 1997 della __________ in Nachlassliquidation, __________, 11 febbraio 1997 dello Stato del Cantone Ticino, 13 febbraio 1997 dellUF __________,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.Nel fallimento __________, decretato il 31 luglio 1990 dal Pretore del Distretto di __________, lUF __________ con rogatoria di vendita del 28 ottobre 1996 ha incaricato lUEF __________ di procedere alla realizzazione in via rogatoriale del fondo Part. 837 RFD__________ di proprietà della fallita.
B.Con avviso dincanto 13 novembre 1996, lUEF __________ ha fissato al 10 gennaio 1997 il deposito delle condizioni dasta e al 31 gennaio 1997 la data dellincanto, facendo inoltre esplicito riferimento allelenco oneri depositato quale parte integrante della graduatoria, in data 1 ottobre 1991, dallUfficio Fallimenti del Distretto di __________, e cresciuto in giudicato.
C.Nellelenco oneri 1° ottobre 1991 riferito alla part.837 RFD__________ figura iscrittasubcifra 3 quale creditore pignoratizio per un credito di complessivi fr. 1264993.35 garantito da cartella ipotecaria al portatore di primo grado. Il credito ________ è preceduto dalle seguenti ipoteche legali a favore di enti pubblici:
Ipoteche legali
Cifra 1 - Stato del Cantone Ticino
Imposta cantonale 1987 fr. 4697.00
Interessi fr. 826.35
Imposta cantonale 1989 fr. 4521.50
Interessi fr. 231.50
Imposta cantonale 1990 fr. 302835.50
Interessi fr. 72.35 313184.45
Cifra 2 - Comune di __________
Imposta comunale 1987 fr. 5354.80
Imposta comunale 1988 fr. 802.75
Imposta comunale 1989 fr. 3615.75
Imposta comunale 1990 fr. 257182.75
Saldo contr.canalizzazioni __________ fr. 9712.60 276668.75
D.Con scritto 19 dicembre 1991 lo Stato del Cantone Ticino aveva insinuato - in aggiunta a precedenti notifiche del 28 novembre 1990 e del 9 ottobre 1990 - crediti fiscali riferiti agli anni 1991e 1992 (di fr. 3735.55 ciascuno), aggiornando gli interessi sui crediti fiscali relativi agli anni 1987-1990 già iscritti a elenco oneri (maggiori interessi per complessivi fr. 19144.65).
Con scritto 24 dicembre 1996 lo Stato ha quindi ulteriormente aggiornato gli interessi sui crediti fiscali notificati in precedenza (relativi agli anni dal 1987 al 1992 compresi, per complessivi interessi maggiori -rispetto allaggiornamento 19 dicembre 1991- di complessivi fr.95887.60 per gli anni 1987-1990 e di complessivi fr.2468.60 per gli anni 1991-1992), insinuando inoltre crediti garantiti da ipoteca legale per imposte 1993 -1997, per complessivi fr. 14177.50 (fr.2835.50 per ogni anno, importo indicato come provvisorio).
E.Con scritto 3 gennaio 1997 il Comune di __________ ha a sua volta in particolare aggiornato al 31.01.1997 gli interessi sui crediti fiscali 1987-1990 precedentemente notificati (interessi per complessivi fr.82263.40), nonché ha insinuato le seguenti imposte comunali dal 1991 al 1997 (importi indicati come provvisori):
imposta comunale 1991 fr. 2182.25
interesse 721.05
imposta comunale 1992 fr. 2182.25
interesse 579.20
imposta comunale 1993 fr. 2182.25
interesse 437.35
imposta comunale 1994 fr. 2182.25
interesse 227.30
imposta comunale 1995 fr. 2227.25
interesse 120.65
imposta comunale 1996 fr. 2227.25
interesse 9.30
imposta comunale 1997 fr. 1484.75
F.Nelle condizioni dincanto di cui al verbale depositato il 10 gennaio 1997 si legge in particolare al punto 8:
8. Laggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:
a) (omissis)
b) i crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento dellincanto e quindi non iscritti nellelenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per lacqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.
Inoltre in calce alle terza pagina del medesimo verbale dincanto si trova la nota seguente:
N.B.: Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare __________ di cui allArt. 66 e segg. LT, ecc.)
+ gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 115032.25
+ le imposte cantonali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 24117.90 importi provvisori
+ gli interessi sulle imposte comunali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 82263.40
+ le imposte comunali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 16763.10 importi provvisori
saranno considerate come debito della Massa (Art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare Le Pins).
LAmministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all'imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallAmministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dellimposta.
G.Con ricorso 20 gennaio 1997__________postula lannullamento della decisione dellUfficio dei Fallimenti di __________ di prelevare dal ricavo della vendita allasta della part. no. __________ RFD _________, gli importi necessari al pagamento dei debiti (e relativi interessi) elencati alla N.B. del verbale dincanto di fondi depositato il 10.1.1997 (...) per quanto riguarda le imposte (e relativi interessi), ad eccezione delleventuale imposta sugli utili immobiliari e delle tasse immobiliari (e relativi interessi), nonché lannullamento della decisione dellUEF per quanto riguarda il prelevamento per il pagamento degli interessi relativi alle imposte cantonali e comunali dal 1987 al 1990 già esposte nellelenco oneri, ad eccezione delle tasse immobiliari, con lordine allufficio di allestire, ad incanto avvenuto, il piano di ripartizione tenendo conto delle censure sollevate con il ricorso, atteso:
- che la clausola (indicatasubN.B. nel verbale dincanto, n.d.r.) non è delle più chiare, perché raggruppa in modo mal articolato oneri diversi quali (a) le eventuali imposte sullutile immobiliare (art. 66 e seg. LT), la cui imponibilità e il cui ammontare non potranno essere stabilite se non dopo lincanto, (b) gli interessi sulle imposte ordinarie, cantonali e comunali definitive, dal 1987 al 1990, ammontanti a fr. 115032.25 risp. a fr. 82263.40, ossia delle imposte già figuranti sullelenco oneri e (c) le imposte ordinarie, cantonali e comunali provvisorie dal 1991 al 1997, ammontanti a fr. 24117.90 risp. a fr. 16763.10, non figuranti invece nellelenco oneri;
- che pur ammettendo che detti oneri siano da considerare debiti della massa (in contrapposizione ai debiti della società fallita), nella misura in cui sono nati o nasceranno dopo la dichiarazione del fallimento (12 ottobre 1990), non può essere condivisa lopinione dellUF secondo cui gli stessi andrebbero soddisfatti mediante deduzione dalla somma ricavata dalla realizzazione del pegno;
- che a mente della ricorrente andrebbero invece operate delle distinzioni in quanto non tutti gli oneri sopra specificati (...) rientrano nella stessa categoria e vanno trattati allo stesso modo;
- che innanzitutto in merito allimposta sugli utili immobiliari, la ricorrente - facendo riferimento agli art. 127 cpv. 3, __________ LT - riconosce che tale imposta gode di un indiscutibile privilegio, per cui non contesta su questo punto loperato dellUF, rilevando tuttavia che sarebbe stato più corretto (...) menzionare i (...) citati disposti di legge, anziché far capo soltanto allart. 262 LEF;
- che diverso sarebbe il discorso per quanto si riferisce invece alle imposte ordinarie, cantonali e comunali, non indicate nellelenco oneri;
- che tali imposte beneficiano (della garanzia) del pegno legale secondo lart. 183 LAC (art. __________) soltanto nella misura in cui hanno una relazione particolare con limmobile conformemente allart. __________ ;
- che dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto federale allistituto dellipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese, ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali cosiddette, ossia le tasse immobiliari, calcolate sul valore di stima ufficiale, senza deduzioni di debiti, il cui oggetto è rappresentato dallimmobile stesso, con esclusione invece dellimposta sul capitale (...);
- che nel verbale impugnato non è specificato (...) se gli importi indicati (fr. 24117.90 risp. fr. 16763.10) si riferiscono alle tasse immobiliari o anche alle altre imposte (...);
- che contrariamente a quanto sembra ritenere lUF, che ha fondato la sua decisione sulla sentenza DTF 1.3.1996 in re Massa fallimentare __________ , tale giudizio non giustifica affatto la pretesa di addossare lintero onere fiscale ai soli creditori ipotecari, (...) in primo luogo perché, almeno nella misura in cui non si tratta di tasse immobiliari, non vè alcuna relazione particolare né con limmobile da realizzare, né con la realizzazione stessa, per cui viene a mancare il presupposto giuridico principale per lapplicazione dellart. 262 cpv. 2 LEF, ossia il carattere dellimporto (...); e in secondo luogo perché nella sentenza citata il problema dellapplicabilità dellart. 262 cpv. 2 LEF, determinante invece nel caso concreto, non è ivi manco posto (...);
- che inoltre fondamentale sarebbe la decisione del Tribunale federale pubblicata in __________. la quale ha stabilito il principio che imposte sul capitale (Kapitalsteuer) non sono da considerarsi né spese di realizzazione, né spese di amministrazione e che siffatte imposte sono dovute dal proprietario, e in caso di fallimento dalla massa fallimentare, e non sono a carico del creditore pignoratizio (...);
- che la stessa sentenza precisa che limposta, in quanto debito della massa, devessere prelevata prima della ripartizione, ma non sul ricavo della realizzazione del pegno, e ciò nemmeno quando loggetto gravato dal pegno è oggetto dimposta (...), né quando lattivo della massa lasciato disponibile dal pegno non basta al pagamento dellimposta;
- che se si ammettesse il contrario, il fisco acquisirebbe in pratica una posizione di privilegio nei confronti dei creditori pignoratizi che non è previsto da alcuna legge (...);
- che del resto i principi sviluppati da siffatta sentenza in punto allapplicazione dellart. __________ cpv. 2 __________ non sono stati modificati dalle più recenti decisioni pubblicate dal Tribunale federale;
- che pertanto, in relazione alle imposte cantonali e comunali dal 1991 al 1997, dal provento della vendita allasta della part. __________ potranno essere prelevati soltanto gli importi necessari per coprire leventuale imposta sugli utili immobiliari e le tasse immobiliari (e relativi interessi), salvo il caso in cui rimanga uneccedenza attiva dopo il soddisfacimento dei creditori pignoratizi;
- che infine per quanto riguarda gli interessi sulle imposte ordinarie cantonali e comunali definitive, dal 1987 al 1990, (...) gli stessi non possono essere considerati debito della massa, essendo un accessorio dei debiti della fallita già esposti nellelenco oneri : soltanto nella misura in cui si riferiscono a imposte iscritte nellelenco oneri, ma che beneficiano di unipoteca legale, essi vanno riconosciuti e aggiornati dufficio (art. 157 cpv. 2 e 209 LEF).
H.Con osservazioni 11 febbraio 1997, lo Stato del Cantone Ticino rileva che per quanto riguarda gli ammontari corrispondenti allaggiornamento degli interessi (sui crediti iscritti nellelenco oneri, n.d.r.) , (essi siano) da considerare quale parte integrante del credito dimposta garantito da ipoteca legale, senza riferimento al disposto civilistico dettato dallart. 818 __________ . Quanto ai crediti nati dopo la dichiarazione di fallimento, lo Stato condivide loperato dellUF che ha ritenuto di porre nelle condizioni dasta questi ulteriori oneri quali debiti di massa in applicazione della sentenza del Tribunale federale del 1.3.1996, osservando che le disquisizioni (...) circa i termini dellart. 262 cpv. 1 LEF rispettivamente 262 cpv.2 LEF sembra abbiano valore puramente teorico giacché in questo caso i beni della massa sono i medesimi e unici beni gravati da pegno. Per quanto riguarda la notifica delle pretese nate dopo la dichiarazione del fallimento lo Stato precisa inoltre che il credito indicato è relativo unicamente allimposta immobiliare calcolata secondo il principio della Objeksteuer al 2%o del valore di stima ufficiale e che per una svista per il 1991 e 1992 è stato sommato laddendo di fr. 900.-- annui riguardante limposta sul capitale sociale che notoriamente il Tribunale federale non ha riconosciuto essere al beneficio dellipoteca legale. Conclude per la reiezione del ricorso.
I.Delle osservazioni delle altre parti interessate si dirà, se necessario, in seguito.
L.Il 31 gennaio 1997, nelle more della presente procedura, ha avuto luogo lincanto, conclusosi con laggiudicazione della part. n.__________ per il prezzo di fr. 670000.--.
Considerando
in diritto: 1.Oggetto di disputa è in sostanza lindicazione alla nota N.B. inserita dallUfficio in calce alle condizioni dincanto, secondo cui l(eventuale) imposta cantonale sullutile immobiliare, le imposte cantonali e comunali dal 1991 al 1997 con i relativi interessi nonché gli interessi sulle imposte cantonali e comunali dal 1987 al 1990 saranno considerate come debito di massa (...) e pertanto dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (...).
2.Le condizioni dincanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr.Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dallamministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare nellambito del fallimento le condizioni dincanto, alle quali si applicano per analogia,per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135 cpv. 1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nellesecuzione speciale lassegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione - di unobbligazione personale assistita da pegno ha effetto liberatorio per il fallito (cfr. art. 130 cpv.4 RFF;Fritzsche/ Walder,Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
3.
a)In merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio allesistenza, allammontare, al grado e allesigibilità degli stessi) fa stato lelenco oneri cresciuto in giudicato e unito alle condizioni dincanto quale parte essenziale (wesentlicher Bestandteil) delle medesime (cfr.Amonn/Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento lufficio, tra laltro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso dinsinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art.232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che allincanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano allaggiudicatario per virtù di legge (cfr. art.125 cpv.1 primo periodo RFF, art.58 cpv.2 OAUF).
b)Per lart.208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi nellelenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in principio se sono scaduti al momento dellincanto, vengono estinti con il ricavo della realizzazione (cfr. art.135 cpv.1 terzo periodo LEF) rispettivamente - qualora comportassero anche unobbligazione personale nei confronti del fallito - saranno collocati ex art.219 cpv.4 LEF nella graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art.85 terzo paragrafo OAUF). Se invece non sono scaduti al momento dellincanto, vengono assegnati allaggiudicatario (cfr. combinati art.130 e 46 cpv.2 RFF).
c)Crediti assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la realizzazione: se sono scaduti al momento dellincanto vanno pagati in contanti,conimputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.130 cpv.1 e art.46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi non iscritti nellelenco oneri, vanno pagati dallaggiudicatariosenzaimputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dallart.49 cpv.1 lett.b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
4.
a)Relativamente alla procedura di appuramento dellelenco degli oneri nellambito di unesecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito allapparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dellart.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dellufficio esecuzione, e di conseguenza dellAutorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nellelenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). Laccertamento di diritto materiale dellesistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera quello dellufficio di esecuzione, e conseguentemente dellautorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esameprima facie,senza possibilità di approfondimento (cfr. art.36 cpv.2 primo periodo RFFin fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nellelenco oneri se non quando risulti manifesta lassenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo dacquisto del diritto di pegno (cfr.Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824;Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195,) - soltanto quando risulti manifesta lassenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nellelenco oneri non può invece essere rifiutata [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________
b)Nel fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento dellelenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren)ex art.106-109 LEF come quella prevista nellesecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss RRF rispettivamente i combinati art.102 RFF e art.36 RRF;Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3;M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art.106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989, p.21s.); lappuramento degli oneri avviene infatti nellambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri)specialiex art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art.247 cpv.2 LEF). I principi surriferiti valgono tuttavia,mutatis mutandis, anche per lallestimento dellelenco oneri nellambito di un fallimento, lelencospecialedi cui allart.125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti allelenco oneri dellesecuzione speciale (cfr.Amonn/Gasser,op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dellamministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa lelenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art.17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art.250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche lestensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchispeciali(cfr.Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §49 p.303 ss.).
c)Allamministrazione del fallimento, e su ricorso allautorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esameprima facie(e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nell elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono essere messi nelle condizioni dincanto e posti a carico dellaggiudicatario ex art.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo, cons.5in fine, in: Rep. 1994, p.441ss.).
5.Iscritti nellelenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallitoesistential momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette Konkursforderungen). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (Masseschulden) e quindi pagati integralmente dallamministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr.Fritzsche/Walder,op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.;Amonn/Gasser,op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III). Momento determinante per la distinzione tra Konkursforderungen e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anchePierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che devessere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dellautorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.;Amonn/Gasser,op.cit., §42 n.8 p.233;Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). Lamministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare dufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nellelenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3in fine), atteso che liscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (__________).
6.Oggetto di disputa è il contenuto della nota N.B. inserita dallUEF in calce alle condizioni dincanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni dincanto devono indicare tra laltro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dellaggiudicatario, quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF). Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni dasta lindicazione della destinazione dellimporto richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa, tantomeno lindicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente
- per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dellamministrazione fallimentare (ammissione di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di riparto a norma dellart.261 LEF che la questione della natura, dellammontare rispettivamente dellesistenza di una garanzia reale relativamente a crediti ammessi dallamministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa - se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come debiti di massa possano rientrare nella nozione di spese dinventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno nel senso dellart. 262 cpv. 2 LEF.
La nota N.B. in calce alle condizioni dasta va pertanto interamente depennata
A titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli anni 1987-1990 in quanto contenuti nellelenco oneri (cresciuto in giudicato) rappresentano a non averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette Konkursforderungen) e meglio crediti contro il fallitogarantiti da ipoteche legalisul fondo. Siffatti crediti, con gli interessi ad essi relativi e aggiornati al momento dellincanto, verranno soddisfatti in primo luogo dalla somma ricavata dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione delle spese occorse per la sua amministrazione e realizzazione a norma dellart.85 primo paragrafo RUF e dellart. __________. In particolare va ricordato che lesistenza del pegno su detti creditinonpuò più essere rimessa in discussione nella procedura fallimentare in atto. L'Ufficio terrà tuttavia debita-mente conto di quanto dichiarato dallo Stato del Cantone Ticino in punto alla notifica 19 dicembre 1991, e meglio alla "svista" in cui è incorso insinuando, per gli anni 1991 e 1992, pretese fiscaligarantite da ipoteca legaledi fr. 3'735.55 (per ogni anno) in luogo di fr. 2'835,50, e includendo così negli importi notificati anche la somma di fr. 900.-- (per ogni anno) relativi all'imposta sul capitale sociale della fallita, credito quest'ultimo che non beneficia invece della garanzia reale (cfr. osservazioni 11 febbraio 1997, p. 3).
7.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Per questi motivi
pronuncia: 1.Il ricorso 20 gennaio 1997__________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1.E depennata dalle condizioni dincanto lintera notasubN.B. del seguente tenore:
N.B.:Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (Tassa utile immobiliare TUI di cui allArt. __________ e segg. LT, ecc.)
+ gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 115032.25
+ le imposte cantonali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 24117.90 importi provvisori
+ gli interessi sulle imposte comunali definitive dal 1987 al 1990 ammontanti a fr. 82263.40
+ le imposte comunali dal 1991 al 1997 oltre int. ammontanti a fr. 16763.10 importi provvisori
saranno considerate come debito della Massa (Art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare __________).
LAmministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto allimposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallAmministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dellimposta.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria