Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
E. 2 Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
E. 3 La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di disconoscimento di debito.
E. 4 Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia 1. Il reclamo 29 maggio 1996 __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.06.1996 15.1996.78
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.96.00078 Lugano 20 giugno 1996/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 29 maggio 1996 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 22 marzo/23 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da __________ patr. dall'avv. __________ viste le osservazioni: - 13 giugno 1996 della __________
- 14 giugno 1996 dell’UE di Lugano; ritenuto in fatto A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 21’259.20 e Fr. 14’851.50 oltre interessi e spese. Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Con sentenza 30 gennaio 1996 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha rigettato l’opposizione in via provvisoria per Fr. 36’110.70 oltre interessi al 14.25% dal 27 dicembre 1994 su Fr. 21’259.20 e dal 16 gennaio 1995 su Fr. 14’851.50. Il 15 marzo 1996 la Pretura di Lugano, Sezione 5, ha attestato che la sentenza è divenuta definitiva. B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 22 marzo 1996 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa il 23 maggio 1996. C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ di __________ sostenendo che la creditrice non le ha riconosciuto, quale rappresentante esclusiva per la Svizzera, lo sconto del 25% concesso sul listino di vendita all’estero. Inoltre non avrebbe rispettato il diritto di esclusiva sul territorio svizzero. D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2). 2. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa. 3. La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di rigetto dell’opposizione rispettivamente, se del caso, in via ordinaria con l’azione di disconoscimento di debito. 4. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia 1. Il reclamo 29 maggio 1996 __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria