Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.04.1996 15.1996.4
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.96.00004 Lugano 17 aprile 1996 /B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 11 gennaio 1996 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ e meglio contro l’avviso di pignoramento 11 dicembre 1995 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da __________ (rappr. dal __________) viste le osservazioni : - 12 gennaio e 1. marzo 1996 dell’UEF di __________
- 5 febbraio 1996 dell’__________ rilevato che con decreto presidenziale 15 gennaio 1996 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto: A. Con avviso di pignoramento 11 dicembre 1995 l’UEF di __________ ha comunicato ad __________ che su richiesta dell’__________ (in seguito: __________) avrebbe proceduto in data 23 gennaio 1996 al pignoramento per un credito di Fr. 233’805.25. B. Con atto 11 gennaio 1996 la reclamante si è aggravata contro l’avviso di pignoramento, sostenendo che il credito per cui è stato chiesto il pignoramento non corrisponde all’importo indicato nell’atto di fideiussione. Inoltre, se del caso, il pignoramento avrebbe dovuto concernere unicamente la part. __________ come concordato il 12 dicembre 1988. C. Delle osservazioni dell’__________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto: 1.a) Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. b) In casu l’avviso di pignoramento impugnato è stato emesso dall’UEF di __________ l’11 dicembre 1995. Pertanto il reclamo di __________, datato 11 gennaio 1996 e pervenuto all’UEF di __________ il 12 gennaio 1996, è chiaramente tardivo. 2. Il reclamo 11 gennaio 1996 di __________ va dichiarato irricevibile per tardività. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 cpv. 2, 56 n. 3 e 63 LEF, nonché i disposti citati pronuncia: 1. Il reclamo 11 gennaio 1996 di __________ è irricevibile per tardività. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:
- __________;
- Servizio giuridico del Gruppo __________;
- UEF __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria