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15.1996.36

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-07-29 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 45 RFF);

che essendo stati annullati gli elenchi oneri relativi agli immobili di cui alle condizioni d’incanto 1° marzo 1996, il ricorso è divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 LEF, 45 RFF

pronuncia:            1.Il ricorso 6 marzo 1996 della __________ è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.96.00036

Lugano

29 luglio 1998/FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

__________

rappr. __________

contro

l’operato dell’UF di Luganoe meglio contro le condizioni d’asta 1. Marzo 1996

nell’ambito del fallimento di

__________

procedura concernente anche

__________

patr. dall’ avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 8 marzo 1996, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 25 marzo 1996 della __________

- 4 aprile 1996 dell’UF di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che in data 1° marzo 1996 l’UF di Lugano, su incarico rogatoriale dell’amministrazione fallimentare speciale, depositava le condizioni d’incanto relative alle quote PPP dal n. __________ al __________ fondo base part. __________ RFD di Lugano di proprietà di __________

che con ricorso 6 marzo 1996 al __________ si é aggravata contro le condizioni d’asta depositate dall’UF di Lugano;

che con sentenza 8 marzo 1996 l’Autorità di vigilanza del Canton Nidwaldo, statuendo su ricorso della __________ ha annullato gli elenchi oneri delle PPP __________ fondo base part. __________ RFD di __________, invitando l’amministrazione fallimentare speciale a rettificare gli elenchi oneri in oggetto, procedendo nel contempo ad un nuovo deposito;

che le condizioni d’incanto vengono stabilite sulla base dell’elenco oneri (cfr. art. 45 RFF);

che essendo stati annullati gli elenchi oneri relativi agli immobili di cui alle condizioni d’incanto 1° marzo 1996, il ricorso è divenuto privo di oggetto e va quindi stralciato dai ruoli;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 LEF, 45 RFF

pronuncia:            1.Il ricorso 6 marzo 1996 della __________ è stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria