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15.1996.26

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-01 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 L'atto 25 maggio 1995 di __________, riferito all'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ dell'UEF di Mendrisio, è trasmesso all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il seguito di procedura.

E. 2 Intimazione a:   __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente:                                                                  La segretaria:

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.03.1996 15.1996.26

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00026 Lugano

1. marzo 1996 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull'atto 25 maggio 1995 qualificato siccome "Beschwerde" di __________ contro l'operato dell'Ufficio fallimenti Wiedikon-Zürich che ha determinato la sentenza del Bezirksgericht Zürich, 6. Abteilung als untere Aufsichtsbehörde, di data 28 luglio 1995, intimata alla reclamante il 16 agosto 1995 ma pervenuta alla scrivente Camera solo il 15 febbraio 1996; rilevato che __________ ha trasmesso al "Betreibungsamt Kreis 3, Zürich" l'atto 25 maggio 1995 denominato "begründeter Rechtsvorschlag gegen Betreibunng Nr. __________ aus __________, Requisitorialauftrag Nr. __________, an mich ausgehändigt am 15.5.95"; preso atto che con sentenza 28 luglio 1995 la "Beschwerde" è stata trasmessa per competenza alla "untere Aufsichtsbehörde über das Betreibungsamt Mendrisio"; ritenuto che in materia di rogatoria intercantonale non torna applicabile l'art. 4 cpv.1 LPR che consente la trasmissione d'ufficio diretta dall'autorità incompetente a quella competente; impregiudicato il giudizio sulla competenza ratione loci delle autorità esecutive ticinesi, dopo che sarà noto il contenuto dell'atto 25 maggio 1995 di __________ redatto in lingua tedesca; accertato che __________ risulta essere terzo proprietario del pegno immobiliare nell'esecuzione dell'UEF di Mendrisio n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dalla __________ contro __________; atteso che in materia di rogatoria intercantonale per i combinati art. 3 e 4 LPR, quest'ultimo solo per analogia, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità cantonale unica di vigilanza compete determinarsi, in via preliminare e di grande massima, sul seguito di procedura nell'ipotesi che omologa autorità di vigilanza declini la sua giurisdizione nel convincimento che sia data la competenza esclusiva di autorità esecutiva di altro cantone; rilevato che ex art. 7 LPR l'atto di reclamo, nel caso di specie palesemente carente, va presentato secondo forme che l'organo di esecuzione sarà chiamato a verificare nei termini di rito; ordina 1. L'atto 25 maggio 1995 di __________, riferito all'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ dell'UEF di Mendrisio, è trasmesso all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il seguito di procedura. 2. Intimazione a:   __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente:                                                                  La segretaria: