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15.1996.22

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.03.1996 15.1996.22

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00022 Lugano 27 marzo 1996 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera vista l'istanza 13 febbraio 1996 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso __________ nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto __________ nelle varie esecuzione di cui ai gruppi 1 e 2 dell’UEF di Locarno promosse dai creditori partitamente indicati nelle esecuzioni di riferimento; preso atto che il 23 gennaio 1996 le parti sono state citate per l'esperimento di conciliazione; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 13 febbraio 1996; accertato che __________ non è membro della comunione ereditaria fu __________ - come prospettato dall'UEF di Locarno - bensì unico erede, come risulta dal certificato ereditario 2 agosto 1994 del Pretore di Locarno-Campagna; rilevato che viene quindi a mancare il presupposto dell'esistenza di una eredità (successione) indivisa (art. 132 cpv.1 LEF e 1 cpv.1 RDC) e pertanto non si può far luogo alla procedura ex Regolamento 17 gennaio 1923 del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (Eugen Spirig, Einigungsverhandlung, in: BlSchK 1977 p.109; Magdalena Rutz, Die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen nach der Praxis des Bundesgerichts und der kantonalen Betreibungsbehörden, in: BlSchK 1975 p.97; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 all'art. 132 LEF, p.430-431); PRONUNCIA: 1. L'istanza 13 febbraio 1996 dell'UEF di Locarno è irricevibile. 2. Intimazione all’UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                   La segretaria