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15.1996.212

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-01-07 · Italiano TI
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Incarto n.15.96.00212

Lugano

7 gennaio 1997/FC/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza 16 dicembre 1996 di

__________,fiduciario-commercialista, __________ (qualeamministratore specialenella liquidazione delfallimento __________)

in materia di proroga ex art. 270 LEF del termine per ultimare la liquidazione del fallimento __________;

considerato

IN FATTO E IN DIRITTO

che __________, amministratore speciale nella liquidazione del fallimento __________. di __________ ha chiesto con atto 16 dicembre 1996 una proroga ex art. 270 LEF per portare a termine la liquidazione fallimentare;

che la richiesta è fondata sulla "complessità di questa pratica e per le difficoltà di recuperare gli attivi, in particolare per l'incasso dei crediti";

che la delegazione dei creditori esaminerà nel febbraio 1997 i crediti insinuati ed allestirà poi sollecitamente la graduatoria;

che per l'art. 270 cpv.1 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, ritenuto che per il cpv.2 in caso di bisogno questo termine può essere prorogato dall'Autorità cantonale di vigilanza;

che la prima richiesta di proroga appare già prima facie giustificata, i motivi addotti essendo da ritenere validi;

che agli organi del fallimento va comunque ricordato il principio di celerità che informa il diritto esecutivo;

che l'amministratore speciale del fallimento ha altresì richiesto lumi sul diritto applicabile;

che il diritto intertemporale - ossia le norme di collisione che rinviano al vecchio o nuovo diritto - e il diritto transitorio - vale a dire le norme speciali valide solo per un periodo transitorio - sono disciplinati all'art. 2 disp.fin. LEF, nel senso che (cfr. Franco Lorandi / Ivo Schwander, Intertemporales Recht und Übergangsbestimmungen im revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in: AJP 1996 p.1464 ss.):

-     le disposizioni di procedura previste dalla nuova LEF e le norme d'esecuzione connesse si applicano dal 1° gennaio 1997 anche ai procedimenti iniziati sotto il vecchio regime purché siano con essi compatibili (art. 2 cpv.1 disp.fin. LEF);

-     per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della nLEF, vale il diritto anteriore (art. 2 cpv.2 disp.fin. LEF);

-     i privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 219 vLEF) restano applicabili ai fallimenti pronunciati prima del 1° gennaio 1997 (art. 2 cpv.3 disp.fin. LEF);

richiamati gli art. 270 LEF e 2 disp.fin. LEF

PRONUNCIA

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria