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15.1996.191

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-01-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a)

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12

cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

b)

Ex

art. 93 LEF le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione non

possono essere pignorate, se non in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non

siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

c)

Dall’esame

della documentazione prodotta si evince che l’indennità di disoccupazione viene

versata al reclamante sul conto corrente postale bloccato con l’esecuzione dei

predetti sequestri.

Ex

art. 93 LEF le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

percepita da __________ non possono tuttavia essere pignorate, se non in

quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessarie al

sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Il

reclamante ha fatto valere un minimo di esistenza di Fr. 3’917.70. Tuttavia non

tutte le spese computate possono venirgli riconosciute:

aa)   __________

ha fatto valere un importo di Fr. 492.70 per la cassa malati.

Dal

certificato d’assicurazione della __________, valido dal 1. gennaio 1997,

prodotto dal reclamante, emerge che l’importo di Fr. 492.70 comprende oltre

all’assicurazione obbligatoria delle cure, per malattia ed infortunio,

ammontante a Fr. 176.--, anche l’assicurazione indennità giornaliera perdita di

guadagno, malattia ed infortunio di Fr. 180.--, l’assicurazione complementare

__________ di Fr. 22.--, l’assicurazione complementare d’ospedalizzazione,

malattia ed infortunio di Fr. 107.--, l’assicurazione indennità di decesso di

Fr. 4.70 e l’assicurazione complementare per ospedalizzazione all’estero di Fr.

3.--. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta

unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza

del debitore può essere computato solo l’importo di  Fr. 176.--.

bb)

Per

quel che riguarda le spese per il pagamento delle imposte va rilevato quanto

segue. Nel computo del minimo vitale dell’escusso si deve tenere conto delle

spese assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua

famiglia (cfr. DTF 102 III 19 e rif. ivi).

La

giurisprudenza si è già espressa nel senso che nel computo del minimo vitale

non si può tener conto delle spese occorrenti al pagamento delle imposte (cfr.

DTF 95 III 42; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna

1993, § 23 m. 55 p. 186).

Perché

si diano privilegi in diritto a determinati creditori occorre un’espressa norma

di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il

rigore di questo principio stabilendo in DTF 112 III 18 (cfr. Kurt Amonn in

ZBJV 1988 p. 329-330) che determinati creditori sono privilegiati di fatto

(cfr. Pierre-Robert Gilliéron in JdT 1989 II 9) nel senso che, in caso di

pignoramento di salario o di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire

interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in

particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni

indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per

il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività

dell’escusso.

Siffatto

indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare

all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.

92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E`

di tutta evidenza che il versamento mensile prospettato dal reclamante per il

pagamento delle imposte non può entrare in linea di conto per il calcolo del

minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla

giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al __________,

al Comune di __________ e alla __________ quali creditori di imposte. Abbondanzialmente

si annota che non vi sarebbe poi alcuna garanzia che l’importo di cui si chiede

la deduzione venga effettivamente versato ai citati creditori.

cc)

Il

reclamante pretende il riconoscimento delle spese per l’uso dell’automobile.

Le

spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo

vitale del debitore solo se il veicolo venga dichiarato impignorabile ex art.

92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della

sua professione (cfr. DTF  104 III 75 cons.

2.a) e b); Kurt Amonn,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 n. 23 p

178).

__________

ha sostenuto che l’automobile gli serve per cercarsi un posto di lavoro e,

essendo di professione commerciante, per i suoi spostamenti. Questi motivi non

possono tuttavia essere ritenuti sufficienti per riconoscergli un supplemento

di Fr. 200.- al mese per le spese connesse con l’uso della vettura. Infatti non

può essere affermato che la disponibilità di un’automobile abbia facilitato il

reclamante nella ricerca di un lavoro, se si considera che egli ha dichiarato

di essere disoccupato dal 1. aprile 1995 e che lo è purtroppo tuttora, dopo

quasi due anni di ricerche. Il debitore, che abita a __________, può inoltre

disporre dei mezzi pubblici per presentarsi ad un eventuale posto di lavoro.

D’altro canto potrà far valere la necessità di far uso della vettura per

svolgere la sua professione di commerciante, allorquando ricomincerà a svolgere

tale attività.

d)

Il

minimo di esistenza del reclamante va quindi calcolato come segue:

minimo

base                     Fr.  1’025.--

pigione                               Fr.

800.--

cassa

malati                      Fr.     176.--

alimenti

per la moglie       Fr.  1’000.--

totale                                  Fr.

3’001.--

Pertanto

il sequestro del conto corrente postale __________ va limitato a Fr. 378.25

(Fr. 3’379.25 ./. Fr. 3’001.--).

E. 1.1 Di conseguenza l’esecuzione del sequestro del conto corrente postale n. __________ intestato al __________ presso l’Ufficio dei conti correnti postale di Bellinzona è limitata a Fr.  378.25.

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione:       -    __________ per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.01.1997 15.1996.191

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00191 Lugano 27 gennaio 1997 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 14 novembre 1996 di __________ patr. dall'avv. __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ decretati il 1. ottobre 1996 dal Pretore di Bellinzona contro il reclamante su istanza di __________ ambedue rappr. da: __________ viste le osservazioni 15 novembre 1996 dell’UEF di Bellinzona; rilevato che con decreto presidenziale 19 novembre 1996 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo; ritenuto in fatto A. Il Pretore di Bellinzona con decreti  1. ottobre 1996 ha sequestrato “i beni immobili di proprietà del debitore, siti in territorio del Comune di __________, part. n. __________; presso l’Ufficio dei conti correnti postali di Bellinzona il conto corrente postale n. __________ intestato al debitore, il tutto fino a concorrenza del credito.” B. Con provvedimenti 24 ottobre/4 novembre 1996 l’UEF di Bellinzona ha proceduto al sequestro del conto corrente postale n. __________ per l’importo di Fr. 3’379.25 dandone comunicazione all’Ufficio dei conti correnti postali. C. Contro il predetto provvedimento si è aggravato __________ argomentando che in seguito al licenziamento, comunicatogli dalla sua precedente datrice di lavoro con effetto al 1. aprile 1995, si trova a beneficio dell’indennità di disoccupazione. Negli ultimi 20 mesi ha percepito un'indennità media di Fr. 3’555.40 mensili. Questi importi gli vengono versati sul c.c.p  n. __________ e gli servono per coprire il suo minimo di esistenza che, sulla base del seguente computo, ammonta a Fr. 3’917.70: minimo base                     Fr. 1’025.-- pigione                               Fr. 800.-- cassa malati                      Fr.    492.70 alimenti per la moglie       Fr. 1’000.-- imposte                              Fr. 400.-- spese per l’automobile    Fr.    200.-- totale                                  Fr. 3’917.70 Il debitore pretende che gli vengano riconosciute almeno parzialmente le spese per l’automobile, che gli serve per la ricerca di un nuovo posto di lavoro. Il veicolo gli è inoltre assolutamente indispensabile per lo svolgimento della sua professione di commerciante. D. Con le sue osservazioni l’UEF di Bellinzona si è rimesso alla decisione di questa Camera. Considerato in diritto 1. a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). b) Ex art. 93 LEF le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione non possono essere pignorate, se non in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. c) Dall’esame della documentazione prodotta si evince che l’indennità di disoccupazione viene versata al reclamante sul conto corrente postale bloccato con l’esecuzione dei predetti sequestri. Ex art. 93 LEF le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepita da __________ non possono tuttavia essere pignorate, se non in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Il reclamante ha fatto valere un minimo di esistenza di Fr. 3’917.70. Tuttavia non tutte le spese computate possono venirgli riconosciute: aa)   __________ ha fatto valere un importo di Fr. 492.70 per la cassa malati. Dal certificato d’assicurazione della __________, valido dal 1. gennaio 1997, prodotto dal reclamante, emerge che l’importo di Fr. 492.70 comprende oltre all’assicurazione obbligatoria delle cure, per malattia ed infortunio, ammontante a Fr. 176.--, anche l’assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno, malattia ed infortunio di Fr. 180.--, l’assicurazione complementare __________ di Fr. 22.--, l’assicurazione complementare d’ospedalizzazione, malattia ed infortunio di Fr. 107.--, l’assicurazione indennità di decesso di Fr. 4.70 e l’assicurazione complementare per ospedalizzazione all’estero di Fr. 3.--. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore può essere computato solo l’importo di  Fr. 176.--. bb) Per quel che riguarda le spese per il pagamento delle imposte va rilevato quanto segue. Nel computo del minimo vitale dell’escusso si deve tenere conto delle spese assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 102 III 19 e rif. ivi). La giurisprudenza si è già espressa nel senso che nel computo del minimo vitale non si può tener conto delle spese occorrenti al pagamento delle imposte (cfr. DTF 95 III 42; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 m. 55 p. 186). Perché si diano privilegi in diritto a determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo in DTF 112 III 18 (cfr. Kurt Amonn in ZBJV 1988 p. 329-330) che determinati creditori sono privilegiati di fatto (cfr. Pierre-Robert Gilliéron in JdT 1989 II 9) nel senso che, in caso di pignoramento di salario o di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività dell’escusso. Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. E` di tutta evidenza che il versamento mensile prospettato dal reclamante per il pagamento delle imposte non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al __________, al Comune di __________ e alla __________ quali creditori di imposte. Abbondanzialmente si annota che non vi sarebbe poi alcuna garanzia che l’importo di cui si chiede la deduzione venga effettivamente versato ai citati creditori. cc) Il reclamante pretende il riconoscimento delle spese per l’uso dell’automobile. Le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo vitale del debitore solo se il veicolo venga dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF  104 III 75 cons. 2.a) e b); Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 n. 23 p 178). __________ ha sostenuto che l’automobile gli serve per cercarsi un posto di lavoro e, essendo di professione commerciante, per i suoi spostamenti. Questi motivi non possono tuttavia essere ritenuti sufficienti per riconoscergli un supplemento di Fr. 200.- al mese per le spese connesse con l’uso della vettura. Infatti non può essere affermato che la disponibilità di un’automobile abbia facilitato il reclamante nella ricerca di un lavoro, se si considera che egli ha dichiarato di essere disoccupato dal 1. aprile 1995 e che lo è purtroppo tuttora, dopo quasi due anni di ricerche. Il debitore, che abita a __________, può inoltre disporre dei mezzi pubblici per presentarsi ad un eventuale posto di lavoro. D’altro canto potrà far valere la necessità di far uso della vettura per svolgere la sua professione di commerciante, allorquando ricomincerà a svolgere tale attività. d) Il minimo di esistenza del reclamante va quindi calcolato come segue: minimo base                     Fr.  1’025.-- pigione                               Fr. 800.-- cassa malati                      Fr.     176.-- alimenti per la moglie       Fr.  1’000.-- totale                                  Fr. 3’001.-- Pertanto il sequestro del conto corrente postale __________ va limitato a Fr. 378.25 (Fr. 3’379.25 ./. Fr. 3’001.--). 2. Il reclamo 14 novembre 1996 __________ va quindi parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia 1. Il reclamo 14 novembre 1996 __________, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza l’esecuzione del sequestro del conto corrente postale n. __________ intestato al __________ presso l’Ufficio dei conti correnti postale di Bellinzona è limitata a Fr.  378.25. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione:       -    __________ per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria