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15.1996.184

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-12-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 il nome e il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione;

E. 2 il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante;

E. 3 l’ammontare del credito, in valuta legale svizzera, e per i crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;

E. 4 il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito. b) La pretesa di diritto materiale sottesa all’esecuzione non può essere in principio oggetto d’esame avanti le autorità di esecuzione e di vigilanza per il loro limitato potere cognitivo. Va qui ricordato che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero quella di permettere al creditore di iniziare un’esecuzione senza dover previamente provare il fondamento della sua pretesa (cfr. DTF 113 III 3 cons. 2b). c) Nell’esecuzione ex art. 38 cpv. 1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo (Vollstreckungstitel) unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l’eventuale titolo che ne costituisce il fondamento. d) In casu la domanda d’esecuzione menziona il nome della creditrice, con l’indicazione “__________ ”, il suo recapito in Svizzera, l’ammontare del credito in valuta svizzera, il tasso degli interessi con il giorno di decorrenza e la causa del credito, ossia averi delle società __________ e __________. A richiesta dell’escusso, __________ ha depositato presso l’UE di Lugano, quale titolo di credito, una lettera datata 5 luglio 1996 indirizzata all’__________. Sulla base delle predette indicazioni il PE in esame è stato pertanto emesso correttamente, ritenuto che la pretesa di diritto materiale sottesa all’esecuzione non poteva essere oggetto d’esame da parte dell’UE. 2. Il reclamo 11 novembre 1996 __________ va quindi respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 67 LEF pronuncia 1. Il reclamo 11 novembre 1996 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:                   -                                        __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.1996 15.1996.184

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00184 Lugano 17 dicembre 1996 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 11 novembre 1996 di __________ patr. da: avv. __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento del PE n. __________ emesso il 29 ottobre 1996 su istanza di __________ viste le osservazioni 29 novembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, rilevato che con decreto presidenziale 14 novembre 1996 al reclamo non è stato concesso effetto sospensivo; ritenuto in fatto A. Con domanda di esecuzione 28 ottobre 1996 __________ ha chiesto all’UE di Lugano di emettere un PE a carico di __________ indicando quale suo indirizzo “__________ ”. Il credito è stato indicato in Fr. 6’000’000.-- oltre interessi al 50% dal 1.gennaio 1991 e quale titolo di credito “Averi delle società __________ e __________ ”. B. Il 30 ottobre 1996 il PE n. __________ è stato notificato al debitore che ha interposto opposizione. L’11 novembre 1996 __________ ha diffidato la creditrice a depositare il titolo di credito. Il 19 novembre l’UE di Lugano ha invitato il debitore a presentarsi per la visione del titolo depositato da __________. C. Con reclamo 11 novembre 1996 __________ ha presentato reclamo sostenendo di avere cercato di contattare, senza successo, la creditrice presso l’Istituto __________, per cui il recapito risulta erroneo. Inoltre l’indicazione del titolo di credito non soddisfa i requisiti dell’art. 67 LEF, ritenuto che il debitore deve avere chiarezza sulla natura della pretesa. L’UE avrebbe dovuto respingere una domanda di esecuzione con indicazioni così vaghe. Considerato in diritto 1. Ex art. 67 LEF la domanda di esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare: 1. il nome e il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione; 2. il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; 3. l’ammontare del credito, in valuta legale svizzera, e per i crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati; 4. il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito. b) La pretesa di diritto materiale sottesa all’esecuzione non può essere in principio oggetto d’esame avanti le autorità di esecuzione e di vigilanza per il loro limitato potere cognitivo. Va qui ricordato che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero quella di permettere al creditore di iniziare un’esecuzione senza dover previamente provare il fondamento della sua pretesa (cfr. DTF 113 III 3 cons. 2b). c) Nell’esecuzione ex art. 38 cpv. 1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo (Vollstreckungstitel) unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l’eventuale titolo che ne costituisce il fondamento. d) In casu la domanda d’esecuzione menziona il nome della creditrice, con l’indicazione “__________ ”, il suo recapito in Svizzera, l’ammontare del credito in valuta svizzera, il tasso degli interessi con il giorno di decorrenza e la causa del credito, ossia averi delle società __________ e __________. A richiesta dell’escusso, __________ ha depositato presso l’UE di Lugano, quale titolo di credito, una lettera datata 5 luglio 1996 indirizzata all’__________. Sulla base delle predette indicazioni il PE in esame è stato pertanto emesso correttamente, ritenuto che la pretesa di diritto materiale sottesa all’esecuzione non poteva essere oggetto d’esame da parte dell’UE. 2. Il reclamo 11 novembre 1996 __________ va quindi respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 67 LEF pronuncia 1. Il reclamo 11 novembre 1996 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:                   -                                        __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria