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15.1996.179

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-03-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.1997 15.1996.179

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00179 Lugano 12 marzo 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 5 ottobre 1996 di __________ contro l’operato dell’UE di Lugano in materia di determinazione delle spese esecutive nell'esecuzione n. __________ (esecuzione a convalida del sequestro n. __________) promossa contro il reclamante da __________ (patr. dall’avv. __________); viste le osservazioni 18 ottobre 1996 di __________ e 22 ottobre 1996 dell’UE di Lugano; considerato in fatto e in diritto che __________ procede contro __________ con precetto esecutivo assistito da sequestro per l'importo di Fr. 8'601.25 oltre accessori; che la procedura esecutiva si è conclusa con la condanna di __________ al versamento a __________ di Fr. 367.75 oltre accessori, importo per il quale è stata respinta in via definitiva l'opposizione con sentenza 27 giugno 1996 del Pretore di Lugano, Sezione 3; che con provvedimento 24 settembre 1996 l'UE di Lugano ha caricato integralmente all'escusso __________ le spese esecutive; che con tempestivo reclamo 5 ottobre 1996 __________ ha chiesto che siano ridotte le spese esecutive a suo carico (Fr. 90.--: decreto di sequestro; Fr. 153.--: verbale di sequestro; Fr. 70.--: PE; Fr. 70.--: spese e competenze UE), tenendo conto dell'importo attribuito al precettante (Fr. 367.75) e non di quanto richiesto nel precetto esecutivo (Fr. 8'601.25); che __________ e l'UE di Lugano chiedono la reiezione del gravame, "non esistendo disposizioni per procedere come preteso dal reclamante"; che per l'art. 68 cpv.1 primo periodo prima proposizione LEF le spese d'esecuzione sono a carico del debitore; che sulla nozione di spese esecutive si rinvia a DTF 119 III 63-68; che la determinazione delle spese esecutive avviene con provvedimento dell'organo d'esecuzione impugnabile solo con reclamo (dal 1. gennaio 1997: ricorso) ex art. 17 LEF (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §13 n.8 e §18 n.25 con rif. a DTF 85 III 128; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §17 n.37, p.211); che

- per l'evidente principio secondo cui l'escusso non deve rispondere degli errori del precettante - le spese d'esecuzione sono a carico del debitore solo nella misura della sua soccombenza (cfr. in senso convergente Fritzsche/Walder, op. cit., §17 n.37 p.211-212 e nota 62; contra, ma errato, Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 ad art. 68 LEF, p.154 i.f., quando afferma in termini tanto apodittici quanto insostenibili: "wird die Forderung nur zum Teil durch Rechtsvorschlag bestritten, so sind deswegen doch die ganzen Betreibungskosten vom Schuldner zu bezahlen"; poco chiaro perché carente nella differenziazione, Amonn, op. cit., §13 n.7: "der Schuldner trägt die Betreibungskosten, sofern er sich der Betreibung nicht mit Erfolg widersetzen kann. Andernfalls bleiben sie beim Gläubiger hängen"; che l'UE di Lugano ha determinato le spese esecutive considerando erroneamente l'importo di Fr. 8'601.25 preteso in termini esuberanti con il precetto esecutivo, in luogo di riferirsi ai decisivi Fr. 367.75 attribuiti a __________ con il giudizio pretorile cresciuto in giudicato; che a __________ sono state caricate più spese esecutive di quanto sia giustificato dalla sua soccombenza; che di conseguenza il reclamo va accolto, il provvedimento 24 settembre 1996 dell'UE di Lugano annullato limitatamente alle quattro poste su cui vi è stata disputa e l'incarto retrocesso all'UE di Lugano perché si determini sulle spese esecutive con un nuovo provvedimento nel senso dei considerandi; che non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 17 e 68 LEF, PRONUNCIA 1. Il reclamo 5 ottobre 1996 __________, è accolto. 1.1. Di conseguenza il provvedimento 24 settembre 1996 dell'UE di Lugano è annullato limitatamente alle quattro poste di: Fr. 90.-- per decreto di sequestro Fr. 153.-- per verbale di sequestro Fr. 70.-- per PE Fr. 70.-- per spese e competenze UE. 1.2. L'incarto è retrocesso all'UE di Lugano perché determini le spese esecutive con riferimento al valore di Fr. 367.75 in luogo di Fr. 8'601.25. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione:    -    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria