Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993,
p. 250):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
E. 2 Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
E. 3 La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
E. 4 Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia 1. Il reclamo 14 maggio 1996 della __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:
- __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.10.1996 15.1996.176
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.96.00176 Lugano 25 ottobre 1996 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 8 ottobre 1996 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da __________ viste le osservazioni 21 ottobre 1996 dell’UEF di Locarno; ritenuto in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 25’988.15 oltre interessi e spese. Non avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione. B. Il 4 ottobre1996 1996 l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa l’8 ottobre 1996. C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ contestando la procedura. Essa ha sostenuto di avere effettuato il 30 settembre 1996 una proposta di pagamento, che dimostrerebbe la sua volontà di saldare il debito. D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993,
p. 250):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2). 2. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa. 3. La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza. 4. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia 1. Il reclamo 14 maggio 1996 della __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:
- __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria