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15.1996.141

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-11-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

Ex

art. 275 LEF il sequestro si esegue secondo le prescrizioni stabilite per il

pignoramento dagli art. 91 a 109 LEF. Secondo l’art. 97 cpv. 2 LEF il

pignoramento deve limitarsi a quanto basti per soddisfare i creditori dei loro

crediti in capitale, interessi e spese, il cui ammontare approssimativo deve

essere indicato nell’atto di pignoramento. Questo principio trova concreta

applicazione anche nell’ambito della procedura di sequestro (art. 275 LEF).

Detto in altri termini devono essere possibilmente sequestrati beni atti a

garantire il credito indicato nel decreto di sequestro oltre accessori.

Nell’ambito dell’esecuzione del sequestro l’UEF ha l’obbligo di fare

determinate previsioni in merito al possibile cumulo di interessi nel caso in

cui il creditore è costretto a promuovere l’azione di accertamento del credito

a dipendenza dell’opposizione del debitore. Da qui l’obbligo dell’UEF di

bloccare i beni non limitatamente al valore dell’importo, ma anche per il

valore dei presumibili interessi di mora e delle spese esecutive (cfr. DTF 113

III 100 cons. 10; Rep 1985 p. 360).

b)

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12

cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

c)

In

casu va rilevato che a fronte di un credito di Fr. 6’768.-- l’UEF di Locarno ha

effettuato nel mese di giugno 1996 una trattenuta unica di Fr. 8’768.--

sull’importo di Fr. 12’382.--, che il reclamante ha percepito mensilmente dalla

sua datrice di lavoro fino al 31 ottobre 1996 (cfr. questionario compilato

dalla __________).

Ora,

in considerazione di una procedura di convalida del sequestro, l’UEF doveva

giustamente tener conto dei presumibili interessi di mora e delle spese

esecutive, tuttavia in rapporto al credito in oggetto di Fr. 6’768.--, la somma

sequestrata appare eccessiva e va ridotta a Fr. 7’500.--.

d)

Il

reclamante ha eccepito il suo diritto al minimo di esistenza per sé e per la

sua famiglia, pretendendo il riconoscimento del minimo base di Fr. 1’590.--,

secondo la vigente Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, al quale chiede vengano aggiunti gli oneri ipotecari per la casa

d’abitazione e le spese per l’assicurazione malattia.

Per

quel che riguarda il minimo di esistenza va rilevato che __________ abita con

la moglie ed il figlio nelle __________, dove il costo della vita è molto

inferiore a quello svizzero, per cui non può essere applicata la citata

Tabella. Egli non ha inoltre prodotto alcun giustificativo in merito agli oneri

ipotecari e alle spese per l’assicurazione malattia. Determinante è tuttavia

che in casu l’UEF di Locarno ha effettuato una trattenuta unica sull’introito

del mese di giugno 1996, la quale non incide sul minimo di esistenza del reclamante

e della sua famiglia, considerato che il loro minimo vitale nelle __________

poteva essere comodamente coperto dall’introito percepito dal debitore nei mesi

precedenti e successivi  al sequestro.

E. 1.1 Di conseguenza il verbale di sequestro 13/20 giugno 1996 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno è riformato nel senso che la trattenuta unica (mese di giugno 1996) si riduce da Fr. 8’768.-- a Fr. 7’500.--.

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3 Intimazione:    -    __________

-    UEF di Locarno Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                    La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.11.1996 15.1996.141

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00141 Lugano 7 novembre 1996 /B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Cocchi e Chiesa (quest'ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 25 giugno 1996 di __________ patr. da: avv contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione del sequestro decretato il 13/20 giugno 1996dal Pretore di Locarno-Città contro il reclamante su istanza di __________ patr. da: avv. __________; viste le osservazioni:     - 11 luglio 1996 di __________

- 20 agosto 1996 dell’UEF di Locarno; ritenuto in fatto A. Il Pretore di Locarno-Città con decreto 12 giugno 1996 ha sequestrato  “averi e prestazioni versate mensilmente al dr. __________ giacenti presso la ____________________ Il tutto sino a concorrenza del credito sopra indicato.” B. Con provvedimento 13/20 giugno 1996 l’UEF di Locarno ha sequestrato il salario del reclamante per Fr. 8’768.-- sulla base del seguente computo: Salario lordo                                                          Fr. 12’000.-- Assegni familiari                                                    Fr. 283.-- totale                                                                       Fr. 12’283.-- Deduzioni

- AVS/AI/APG                      Fr. 747.--

- cassa pensioni                  Fr. 697.15

- vers. a __________ decreto cautelare              Fr. 2’070.-- totale                                     Fr. 3’515.-- C. Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ argomentando che l’importo sequestrato supera di Fr. 2’000.-- il credito vantato dalla sequestrante. Inoltre, secondo la Tabella dei minimi di esistenza, gli va riconosciuto un importo di Fr. 1’590.--, al quale vanno aggiunti gli oneri ipotecari per la casa d’abitazione e le spese d’assicurazione. D. Con le sue osservazioni __________ ha rilevato che il reclamante percepisce dalla cassa pensione della __________ Fr. 12’000.-- al mese fino al 1. novembre 1996. Il debitore ha inoltre abbandonato la Svizzera per le __________, provvedendo a vendere la sua proprietà di __________ ed asportando tutti suoi averi dalle banche svizzere. La creditrice ha pertanto contestato che il reclamante non sia in grado di mantenere la sua famiglia nelle __________, dove il tenore di vita è molto inferiore a quello svizzero. L’UEF di Locarno, con le sue osservazioni, ha confermato il suo operato. Considerato in diritto 1. a) Ex art. 275 LEF il sequestro si esegue secondo le prescrizioni stabilite per il pignoramento dagli art. 91 a 109 LEF. Secondo l’art. 97 cpv. 2 LEF il pignoramento deve limitarsi a quanto basti per soddisfare i creditori dei loro crediti in capitale, interessi e spese, il cui ammontare approssimativo deve essere indicato nell’atto di pignoramento. Questo principio trova concreta applicazione anche nell’ambito della procedura di sequestro (art. 275 LEF). Detto in altri termini devono essere possibilmente sequestrati beni atti a garantire il credito indicato nel decreto di sequestro oltre accessori. Nell’ambito dell’esecuzione del sequestro l’UEF ha l’obbligo di fare determinate previsioni in merito al possibile cumulo di interessi nel caso in cui il creditore è costretto a promuovere l’azione di accertamento del credito a dipendenza dell’opposizione del debitore. Da qui l’obbligo dell’UEF di bloccare i beni non limitatamente al valore dell’importo, ma anche per il valore dei presumibili interessi di mora e delle spese esecutive (cfr. DTF 113 III 100 cons. 10; Rep 1985 p. 360). b) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). c) In casu va rilevato che a fronte di un credito di Fr. 6’768.-- l’UEF di Locarno ha effettuato nel mese di giugno 1996 una trattenuta unica di Fr. 8’768.-- sull’importo di Fr. 12’382.--, che il reclamante ha percepito mensilmente dalla sua datrice di lavoro fino al 31 ottobre 1996 (cfr. questionario compilato dalla __________). Ora, in considerazione di una procedura di convalida del sequestro, l’UEF doveva giustamente tener conto dei presumibili interessi di mora e delle spese esecutive, tuttavia in rapporto al credito in oggetto di Fr. 6’768.--, la somma sequestrata appare eccessiva e va ridotta a Fr. 7’500.--. d) Il reclamante ha eccepito il suo diritto al minimo di esistenza per sé e per la sua famiglia, pretendendo il riconoscimento del minimo base di Fr. 1’590.--, secondo la vigente Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, al quale chiede vengano aggiunti gli oneri ipotecari per la casa d’abitazione e le spese per l’assicurazione malattia. Per quel che riguarda il minimo di esistenza va rilevato che __________ abita con la moglie ed il figlio nelle __________, dove il costo della vita è molto inferiore a quello svizzero, per cui non può essere applicata la citata Tabella. Egli non ha inoltre prodotto alcun giustificativo in merito agli oneri ipotecari e alle spese per l’assicurazione malattia. Determinante è tuttavia che in casu l’UEF di Locarno ha effettuato una trattenuta unica sull’introito del mese di giugno 1996, la quale non incide sul minimo di esistenza del reclamante e della sua famiglia, considerato che il loro minimo vitale nelle __________ poteva essere comodamente coperto dall’introito percepito dal debitore nei mesi precedenti e successivi  al sequestro. 2. Il reclamo va di conseguenza accolto solo parzialmente, nel senso che l’importo sequestrato va ridotto a Fr. 7’500.--. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia 1. Il reclamo 25 giugno 1996 del __________, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza il verbale di sequestro 13/20 giugno 1996 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno è riformato nel senso che la trattenuta unica (mese di giugno 1996) si riduce da Fr. 8’768.-- a Fr. 7’500.--. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:    -    __________

-    UEF di Locarno Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                    La segretaria