Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
E. 2 Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
E. 3 La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni in sede pretorile e impugnare, se del caso, la decisione di cui al verbale di udienza 7 dicembre 1995.
E. 4 Il reclamo 3 luglio 1996 __________ applicata va quindi respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia 1. Il reclamo 3 luglio 1996 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.08.1996 15.1996.131
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.96.00131 Lugano 16 agosto 1996 /B/fc/bsn In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 3 luglio 1996 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 24 maggio 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da __________ (patr. dall’avv. __________) viste le osservazioni: - 22 luglio 1996 di __________ - 29 luglio 1996 dell’UEF di Bellinzona ritenuto in fatto A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 120’000.-- oltre interessi e spese. Avendo l’escussa interposto opposizione, il precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Durante l’udienza di contraddittorio 7 dicembre 1995 davanti al Segretario assessore della Pretura di Bellinzona i rappresentanti dell’escussa hanno dichiarato di ritirare l’opposizione interposta contro il PE in oggetto, per cui la procedura è stata stralciata dai ruoli. B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di Bellinzona ha emesso il 24 giugno 1996 la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata alla debitrice il 26 giugno 1996. C. Contro siffatto provvedimento si é tempestivamente aggravata l’escussa sostenendo che in sede pretorile l’opposizione al PE é stata ritirata ingiustificatamente, essendo compito del Pretore chiarire i motivi fatti valere con l’opposizione. La reclamante ha poi rilevato che gli interessi pretesi con la comminatoria di fallimento non sono giustificati, spettando questi ai titolari del conto, nel caso fosse stata effettivamente depositata la garanzia di Fr. 120’000.--. Inoltre allorquando é stata interposta opposizione, diversi lavori non erano ancora stati terminati. D. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso in seguito. Considerato in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2). 2. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa. 3. La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni in sede pretorile e impugnare, se del caso, la decisione di cui al verbale di udienza 7 dicembre 1995. 4. Il reclamo 3 luglio 1996 __________ applicata va quindi respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia 1. Il reclamo 3 luglio 1996 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria