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15.1996.112

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-08-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.1996 15.1996.112

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00112 15.96.00113 Lugano 6 agosto 1996 /B/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sui reclami 20 maggio 1996 di __________ (patr. dallo __________) contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro gli atti di pignoramento 8 marzo 1996 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla reclamante contro __________ (patr. dall’avv. __________) viste le osservazioni:      -  3 giugno 1996 dell’avv. __________

-  2 luglio 1996 dell’UEF di Bellinzona Ritenuto in fatto:                 A. La __________ procede contro l’avv__________ per l’incasso di Fr. 736’819.-- risp. Fr. 2’542’793.-- oltre interessi e spese. B. Con atti di pignoramento 8 marzo 1996 l’UEF di Bellinzona ha pignorato alla debitrice Fr. 225.--- al mese sulla base del seguente computo: Introiti

- introito debitrice                                Fr.         670.--

- introito coniuge                                  Fr.     9’482.-- totale                                                     Fr.   10’152.-- Minimo di esistenza

- minimo base coniugi                        Fr.     1’370.--

- figlio (12 anni)                                    Fr.         400.--

- figlio (3 anni)                                      Fr.         220.--

- locazione                                            Fr.     4’000.--  (interessi)

- cassa malati                                      Fr.         750.-- totale                                                     Fr.     6’740.-- 6’740.-- x  670.-- calcolo per coniugi   -----------------------  =  Fr. 445.-- 10’152.-- Importo mensile pignorabile: Fr. 670.-- ./. 445.-- = Fr. 225.--. C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravata la creditrice contestando le modalità di esecuzione del pignoramento da parte dell’UEF di Bellinzona, fondato essenzialmente sulle dichiarazioni della debitrice e solo minimamente suffragate da prove documentali. Secondo la reclamante sono da chiarire i seguenti punti:

a)     proprietà dell’automobile;

b)     provenienza della targa __________;

c)     valutazione del valore delle quattro azioni al portatore delle società __________, __________, __________ e __________, di cui l’escussa è amministratrice unica, sulla base degli atti di costituzione, bilanci, notifiche di tassazione dal 1985 e contratti relativi alla sua qualità di amministratrice unica;

d)     valore dei beni immobili, che secondo la creditrice nel 1985 avevano un valore di stima di Fr. 1’350’000.--, con produzione del relativo estratto RF e delle notifiche di tassazione di data precedente l’anno 1985;

e)     contratto di mutuo garantito dall’ipoteca gravante il fondo part. 1499 RFD di Bellinzona e documentazione relativa al pagamento degli interessi e degli ammortamenti, così come produzione delle relative polizze assicurative;

f)      certificato d’assicurazione relativo alla cassa malati e documentazione concernente l’indennità percepita dal 1. gennaio 1995 dalle casse malati __________ e __________ ammontante a Fr. 4’500.--;

g)     atto notarile di separazione dei beni;

h)     destinazione dei beni mobili;

i)      produzione degli estratti dei conti bancari intestati alla debitrice personalmenete, alla debitrice e al marito, così come alla debitrice e all’avv. __________, avendo essi avuto comunione di cancelleria nell’esercizio dell’attività di avvocato e notaio. D. Delle osservazioni dell’avv. __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto:               1. I due reclami sono sostanzialmente diretti contro un provvedimento unico dell’UEF di Bellinzona: le cause inc. VIG 15.96.112 e 15.96.113 possono quindi essere congiunte ed evase con una sola sentenza. 2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 3. Ex art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è obbligato, sotto minaccia di pena (art. 323 CP), di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare e indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti ed i diritti verso terzi. 4.a) Con le sue osservazioni l’UEF di Bellinzona ha prodotto copia del contratto di leasing stipulato tra la __________ e la __________ il 9 agosto 1994 concernente l’autovettura in esame, per cui non risultando di  proprietà della debitrice, non può essere sottoposta a pignoramento. b) Con le sue osservazioni l’avv. __________ ha prodotto copia della notifica di tassazione per il biennio 1991/92 e riparto dell’imposta di base, così come copia della lettera 22 maggio 1996 indirizzata alla __________ con la quale ha chiesto la liberazione dei premi delle polizze sulla vita n. __________ di Fr. 1’452.-- e n. __________ di Fr. 2’345.--. L’escussa ha contemporaneamente sollecitato il versamento dell’indennità,  non essendole più pervenuta dal mese di dicembre 1995. c) A completazione delle sue osservazioni la debitrice ha poi inoltrato il 5 giugno 1996 copia autentica della convenzione di separazione dei beni  (rogito del notaio __________ n. 170 del 13 dicembre 1987). d) Come emerge dalla documentazione agli atti, solo il verbale di pignoramento 8 marzo 1996 reca la firma dell’escussa confermante l’esattezza delle sue affermazioni. Dall’esame di tale documento, visti i quasi indecifrabili appunti scritti a mano, le dichiarazioni della debitrice in merito alla sua situazione finanziaria non risultano tuttavia con la necessaria chiarezza e nemmeno emerge se, a suffragio delle sue affermazioni, essa abbia prodotto della documentazione. Di conseguenza, premesso che l’UEF è tenuto ad accertare solo le circostanze determinanti al momento del pignoramento e non deve risalire alla situazione finanziaria precedente, l’incarto va rinviato all’UEF di Bellinzona perché proceda a reinterrogare l‘avv. __________ in merito alla sua situazione di reddito e sostanza al momento del pignoramento, ritenuto che determinante sarà quanto l’escussa dichiara. Alla creditrice resta riservata la facoltà di ricorrere all’Autorità penale nel caso in cui la debitrice dovesse sottacere attivi o indicare passivi eccedenti. Viste le pecularietà del caso di specie, è opportuno che l’interrogastorio dell’escussa abbia luogo in presenza anche della creditrice o del suo rappresentante con facoltà di formulare domande. Considerato che alcuni punti sono stati chiariti sulla base della documentazione prodotta con le osservazioni (cfr. cons. 4 a), b) e c), restano da verificare i seguenti punti: aa)     proprietà della targa n. __________ e, se del caso, importo di aggiudicazione; bb)     valutazione del valore delle azioni al portatore delle società __________, __________, __________ e __________, di cui l’escussa è amministratrice unica; cc)     valore dei beni immobili, con produzione del relativo estratto RF; dd)     contratto di mutuo garantito dall’ipoteca gravante il fondo part. n. 1499 RFD di Bellinzona e documentazione relativa al pagamento degli interessi e degli ammortamenti, così come  le relative polizze assicurative; ee)     certificato d’assicurazione relativo ai premi pagati per la cassa malati; ff)       documentazione relativa alle assicurazioni personali; gg)     documentazione relativa all’importo e al periodo in cui la debitrice ha percepito un’indennità dalle __________ e __________; hh)     dichiarazione in merito alla destinazione dei beni mobili di sua proprietà (mobilio, mobili d’ufficio, ecc.); ii)       produzione degli estratti dei conti bancari intestati all’avv. __________ personalmente. 5. I reclami 20 maggio 1995 della __________ vanno pertanto  parzialmente accolti nel senso dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia:           1. Gli inc. VIG  15.96.112 e 15.96.113  sono dichiarati congiunti. 2. Il reclamo 20 maggio 1996 __________ (inc. VIG 15.96.112), è parzialmente accolto. Di conseguenza l’incarto VIG 15.96.112 è retrocesso all’UEF di Bellinzona perchè proceda come al considerando 4.d) e si determini con un nuovo atto di pignoramento. 2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Il reclamo 20 maggio 1996 della __________ (inc. VIG 15.96.113), è parzialmente accolto. Di conseguenza l’inc. VIG 15.96.113 è retrocesso all’UEF di Bellinzona perchè proceda come al considerando 4.d) e si determini con un nuovo atto di pignoramento. 3.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Intimazione:

- __________ per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                                                     La segretaria