Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.96.00110
Lugano
15 ottobre 1996/B/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 21 giugno 1996 di
__________
patr. dall'avv. __________
contro
loperato del già commissario e ora liquidatore avv. __________, e meglio contro lo stato di riparto provvisorio presentato il 21/26 luglio 1996 nelconcordato con abbandono dellattivodel
__________
ritenuto che con il citato reclamo la __________ ha chiesto:
A. In via principale
1.Il reclamo é accolto nella sua domanda principale.
2.Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é annullato.
3.Si farà luogo innanzitutto alla vendita del mappale __________ di __________: una volta venduto il medesimo e destinato il ricavato secondo le risultanze dellazione di contestazione della graduatoria e pertanto accertato definitivamente il credito da insufficienza di pegno della __________, il liquidatore emanerà un nuovo stato di riparto.
4.Protestate spese e ripetibili.
B. In via subordinata
1.Il reclamo é accolto nella sua domanda subordinata.
2.Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é modificato in modo da far partecipare al riparto previsto anche il credito della __________ iscritto fra quelli garantiti da pegno.
3.Una volta venduto il mappale __________ di __________ e destinato il ricavo secondo le risultanze dellazione di contestazione della graduatoria, e pertanto accertato definitivamente lammontare dellinsufficienza del pegno, quanto coperto dal pegno verrà versato alla __________ solo nella misura percentuale necessaria alla copertura al 100% del credito così garantito.
4.protestate spese e ripetibili.
C. In via ancor più subordinata
1.Il reclamo é accolto nella sua domanda ancor più subordinata.
2.Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é mantenuto, tuttavia a condizione che venga garantito alla __________ il pagamento del dividendo concordatario anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dellazione di contestazione della graduatoria e lesito della vendita del mappale __________ di __________.
3.Protestate spese e ripetibili.
viste le ossservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore __________;
preso atto che con scritto 18 luglio 1996 il liquidatore __________ ha prodotto copia dellatto generale di pegno e cessione sottoscritto da __________ (doc. 10), a garanzia per leventuale maggior credito della __________ nei confronti del __________ in liquidazione concordataria a dipendenza sia dellesito dellazione di contestazione della graduatoria e del presente reclamo, che della vendita della part. n. __________ di __________;
rilevato che con lettera 6 settembre 1996 la reclamante, sulla base della documentazione ricevuta da questa Camera e dal liquidatore __________, ed in particolare del suddetto atto generale di pegno e cessione doc. 10, ha comunicato che il reclamo può essere evaso con laccoglimento della domanda ancor più subordinata e la constatazione che latto di pegno garantisce la __________;
ritenuto non esservi più contenzioso, riservati i diritti di chi non è qui parte di formulare reclamo limitatamente al novum ex disp. n. 1.1.,
richiamati gli art. 316n LEF; 67 cpv. 2 e 68 cpv.2 OTLEF
pronuncia
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria