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15.1996.110

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-10-15 · Italiano TI
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Incarto n.15.96.00110

Lugano

15 ottobre 1996/B/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 21 giugno 1996 di

__________

patr. dall'avv. __________

contro

l’operato del già commissario e ora liquidatore avv. __________, e meglio contro lo stato di riparto provvisorio presentato il 21/26 luglio 1996 nelconcordato con abbandono dell’attivodel

__________

ritenuto che con il citato reclamo la __________ ha chiesto:

“

A.   In via principale

1.Il reclamo é accolto nella sua domanda principale.

2.Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é annullato.

3.Si farà luogo innanzitutto alla vendita del mappale __________ di __________: una volta venduto il medesimo e destinato il ricavato secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e pertanto accertato definitivamente il credito da insufficienza di pegno della __________, il liquidatore emanerà un nuovo stato di riparto.

4.Protestate spese e ripetibili.

B.   In via subordinata

1.Il reclamo é accolto nella sua domanda subordinata.

2.Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é modificato in modo da far partecipare al riparto previsto anche il credito della __________ iscritto fra quelli garantiti da pegno.

3.Una volta venduto il mappale __________ di __________ e destinato il ricavo secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria, e pertanto accertato definitivamente l’ammontare dell’insufficienza del pegno, quanto coperto dal pegno verrà versato alla __________ solo nella misura percentuale necessaria alla copertura al 100% del credito così garantito.

4.protestate spese e ripetibili.

C.   In via ancor più subordinata

1.Il reclamo é accolto nella sua domanda ancor più subordinata.

2.Lo stato di riparto provvisorio nel concordato del signor __________ é mantenuto, tuttavia a condizione che venga garantito alla __________ il pagamento del dividendo concordatario anche su una cifra eventualmente superiore al credito di Fr. 136’518.40, iscritto in V classe, secondo le risultanze dell’azione di contestazione della graduatoria e l’esito della vendita del mappale __________ di __________.

3.Protestate spese e ripetibili.”

viste le ossservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore __________;

preso atto che con scritto 18 luglio 1996 il liquidatore __________ ha prodotto copia dell’atto generale di pegno e cessione sottoscritto da __________ (doc. 10), a garanzia per l’eventuale maggior credito della __________ nei confronti del __________ in liquidazione concordataria a dipendenza sia dell’esito dell’azione di contestazione della graduatoria e del presente reclamo, che della vendita della part. n. __________ di __________;

rilevato che con lettera 6 settembre 1996 la reclamante, sulla base della documentazione ricevuta da questa Camera e dal liquidatore __________, ed in particolare del suddetto atto generale di pegno e cessione doc. 10, ha comunicato che il reclamo può essere evaso con l’accoglimento della domanda ancor più subordinata  e la constatazione che l’atto di pegno garantisce la __________;

ritenuto non esservi più contenzioso, riservati i diritti di chi non è qui parte di formulare reclamo limitatamente al novum ex disp. n. 1.1.,

richiamati gli art. 316n LEF; 67 cpv. 2 e 68 cpv.2 OTLEF

pronuncia

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria