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15.1996.00178

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-01-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 In via preliminare

occorre stabilire se il gravame__________ adempie i requisiti di forma dell’art.

7 LPR rispettivamente se è tempestivo.

a)

Per l’art. 7 cpv. 3

LPR il reclamo deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i

mezzi di prova. Giusta il secondo capoverso della stessa norma devono inoltre

essere uniti al reclamo il provvedimento impugnato, la busta d’intimazione o

altro mezzo per provare la data di notifica, e i mezzi di prova già

disponibili.

Nel caso in esame le

motivazioni sono alquanto scarse e confuse e non sono corredate da alcun mezzo

di prova. Non vi sono inoltre vere e proprie conclusioni, né il reclamante

indica quali norme federali o cantonali sarebbero state violate, né in che cosa

consisterebbe la violazione. Egli in sostanza si limita a chiedere

genericamente di procedere ad una verifica della correttezza dell’operato dell’UE,

senza per altro distinguere tra la presente  procedura esecutiva e quella (in

via di realizzazione del pegno) che l’ha preceduta. Già per questi motivi il

reclamo, così come presentato, risulta del tutto carente ai sensi dell’art. 7

LPR.  Si può tuttavia prescindere nel caso in esame dal fissare al reclamante

un termine perentorio ex art 7 cpv. 5 LPR per completare l’atto, in quanto il

reclamo, per i motivi esposti qui di seguito, risulta comunque tardivo.

b)

Per l’art. 17 cpv. 2

LEF il reclamo all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci

giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. La

comunicazione o l’atto spedito per raccomandata si reputa notificato al

destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è

recapitato al domicilio né viene ritirato alla posta, il settimo ed ultimo

giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1

lett. d) ed e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle

poste (cfr. DTF 97 III 10 e riferimenti; DTF 100 III 3;Hans Fritzsche/ Hans Ulrich

Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.I, Zurigo

1984 pag. 156, marginale 99; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla

procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT, I - 1966,

pag. 271, nota 32).

Per il calcolo dei termini

va osservato che il termine fissato a giorni non comprende il giorno in cui

inizia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF). Se l’ultimo giorno del termine cade di

domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo (ai quali è

parificato il sabato giusta l’art. 1 della LF sulla decorrenza dei termini nei

giorni di sabato  termine scade il giorno feriale successivo (art. 31 cpv. 3

LEF). Quando la comunicazione si fa per posta, il termine si reputa osservato

se la consegna alla posta ebbe luogo prima della scadenza del medesimo (art. 32

LEF).

Nel caso in esame l’atto

di pignoramento è stato allestito in data 23 settembre 1996; lo stesso giorno l’UE

ha trasmesso ad __________ per invio postale raccomandato il verbale di

pignoramento. __________ non contesta di aver ricevuto il verbale. Egli afferma

solamente di non aver potuto inoltrare prima il reclamo siccome per motivi di

lavoro è in Svizzera interna e torna a casa irregolarmente, lasciando così

intendere di aver ritirato con un certo ritardo il verbale di pignoramento.

Da accertamenti effettuati

dall’UE su richiesta di questa Camera risulta però che l’atto di pignoramento è

stato consegnato alla posta di __________ lunedì 23 settembre 1996 alle ore

17.00, è arrivato all’ufficio postale di __________ martedì 24 settembre 1996,

e lo stesso giorno è stato ritirato (cfr. formulario “Domanda di ricerche di

pacchi e di invii delle poste-lettere del servizio interno” del 21 novembre

1996 dell’ufficio postale __________). Da quel giorno (24 settembre 1996) è

pertanto iniziato a decorrere il termine di dieci giorni per interporre reclamo

contro l’atto di pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) per scadere nel giorno di

venerdì 4 ottobre 1996.

Ora il reclamo __________,

che porta la data del 13 ottobre 1996 (una domenica), è stato dato alla posta

il 14 ottobre 1996 (lunedì) (cfr. timbro postale sulla busta) ed è stato

ricevuto dall’UE di Lugano il giorno dopo. Esso risulta quindi

irrimediabilmente tardivo e in quanto tale va dichiarato irricevibile.

E. 2 Abbondanzialmente si

osserva che il reclamo, nella misura del comprensibile, risulta comunque

infondato e andrebbe in ogni caso respinto.

a)

Per l’art. 158 cpv. 1

LEF quando per mancanza di sufficiente offerta la realizzazione del pegno non

ha avuto luogo o la somma ricavata non copre l’ammontare del credito, si

rilascia al creditore procedente un attestato che constati questa circostanza.

Per l’art. 158 cpv. 2 LEF, ricevuto l’attestato di insufficienza del pegno, il

creditore può promuovere l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di

fallimento, secondo la persona del debitore, senza che sia necessario un nuovo

precetto, purché la prosecuzione sia richiesta entro un mese.

b)

Il 24 giugno 1996 è

stato rilasciato nell’esecuzione in via di

realizzazione del pegno no.

_________ a favore di __________ e a carico di __________ un attestato di

insufficienza del pegno per fr. 18’541.70 oltre accessori. __________ ha

chiesto quindi la prosecuzione dell’esecuzione in via di pignoramento il 26

giugno 1996, quindi entro il termine di un mese per poter beneficiare della

semplificazione procedurale.

Il pignoramento risulta

pertanto conforme al diritto esecutivo, atteso che l’attestato di insufficienza

del pegno consente al creditore, insoddisfatto dalla realizzazione del pegno -

nella fattispecie dalla realizzazione dell’inventario del ristorante __________

di procedere, con riferimento alle indicazioni numeriche di cui all’attestato

stesso, in via ordinaria - nel caso in specie in via di pignoramento - per la

parte ancora scoperta del suo credito (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, Berna 1993, § 33 n. 45; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour

dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, pag. 117 e 132). L’operato dell’UE

di Lugano è stato corretto e merita conferma.

Va infine osservato che in

ogni modo eventuali censure relative alle modalità di deposito dell’inventario

del ristorante __________ rispettivamente alla sua vendita all’asta e riferentisi

alla precedente  procedura esecutiva - conclusasi con il rilascio al creditore

di un attestato di insufficienza del pegno - avrebbero dovuto essere fatte

valere in quella stessa procedura, risultando invece ora irrimediabilmente

tardive.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti del Tribunale Federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a:__________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.01.1997 15.1996.00178

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00178 Lugano 27 gennaio 1997 /MR/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur-Martinelli. vicecancelliera statuendo sul reclamo 13/15 ottobre 1996 __________ contro l’operato dell’ __________ e meglio contro il pignoramento eseguito il 23 settembre 1996 nella procedura esecutiva no. __________ promossa contro il reclamante da ___________ viste le osservazioni:

- 17 ottobre 1996 __________

- 21 ottobre 1996 __________ esaminati atti e documenti ritenuto in fatto: A. Con domanda del 26 giugno 1996 __________ ha chiesto al’UE di Lugano di proseguire l’esecuzione contro __________ __________ mediante pignoramento per un credito di fr. 18’541.70 oltre accessori sulla base di un attestato di insufficienza del pegno emesso il 24 giugno 1996 nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno no. __________, a convalida di inventario ex art. 283 LEF. B. Con un primo avviso di pignoramento datato 2 agosto 1996  l’UE di Lugano ha annunciato il pignoramento per un credito di fr. 19’056.70 (interessi e spese compresi) per il mattino del 29 agosto 1996. C. A seguito di uno scritto 15 agosto 1996 dell’escusso in cui dichiarava la sua impossibilità a presenziare all’annunciato  pignoramento trovandosi in quella data oltre Gottardo per motivi di lavoro, l’UE ha emesso il 30 agosto 1996 un nuovo avviso di pignoramento per il 3 settembre 1996 mattina, sempre per l’importo di fr. 19’056.70. D. Il 13 settembre 1996, a parziale rettifica dell’avviso di pignoramento 30 agosto 1996, l’UE di Lugano ha invitato l’ __________ a predisporre il blocco degli averi dell’escusso ivi depositati fino a concorrenza della somma di fr. 19’300.--, anziché di fr. 19’076.85, quest’ultimo importo non essendo ancora comprensivo delle spese per l’esecuzione formale del pignoramento. E. Il 23 settembre 1996 l’UE di Lugano ha allestito verbale di pignoramento degli averi bancari dell’escusso presso __________ di __________ fino a concorrenza di fr. 19’300.- . Copia dell’atto di pignoramento è stata inviata lo stesso giorno all’escusso per invio postale raccomandato. F. Con reclamo datato 13 ottobre 1996 l’escusso è insorto contro il pignoramento rilevando in sostanza di aver “messo a disposizione della controparte” il conto pignorato proprio per evitare che l’inventario della __________ andasse all’asta, ciò che invece è avvenuto con un ricavo di fr. 100.--, di aver inoltre messo a disposizione del proprio legale altri fr. 20’000.-- “in attesa che il giudice decidesse in merito alla questione”, di avere smesso di pagare le rate del debito “perché appunto l’inventario non era custodito appropriatamente” ed infine di non aver potuto inoltrare prima il reclamo perché tornerebbe a casa irregolarmente essendo per motivi di lavoro oltre Gottardo. Conclude chiedendo di approfondire il caso e “se è necessario mettere questo importo a disposizione di un ufficio competente, prima che vada in mano al creditore, e venga fatta luce sulla vicenda”. G. Nelle sue osservazioni __________ sostiene in via preliminare l’irricevibilità del reclamo sia perché non adempie i requisiti di forma posti dall’art. 7 LPR che perché tardivo; nel merito contesta che l’escusso abbia mai messo a sua disposizione un conto di fr. 19’300.-- presso __________, né altri importi per evitare la procedura esecutiva, ritenendo del resto le ulteriori argomentazioni prive di ogni fondamento e rilevanza. H. Nelle sue osservazioni l’UE di Lugano chiede che il reclamo venga respinto per tardività. in diritto: 1. In via preliminare occorre stabilire se il gravame__________ adempie i requisiti di forma dell’art. 7 LPR rispettivamente se è tempestivo. a) Per l’art. 7 cpv. 3 LPR il reclamo deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. Giusta il secondo capoverso della stessa norma devono inoltre essere uniti al reclamo il provvedimento impugnato, la busta d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica, e i mezzi di prova già disponibili. Nel caso in esame le motivazioni sono alquanto scarse e confuse e non sono corredate da alcun mezzo di prova. Non vi sono inoltre vere e proprie conclusioni, né il reclamante indica quali norme federali o cantonali sarebbero state violate, né in che cosa consisterebbe la violazione. Egli in sostanza si limita a chiedere genericamente di procedere ad una verifica della correttezza dell’operato dell’UE, senza per altro distinguere tra la presente  procedura esecutiva e quella (in via di realizzazione del pegno) che l’ha preceduta. Già per questi motivi il reclamo, così come presentato, risulta del tutto carente ai sensi dell’art. 7 LPR.  Si può tuttavia prescindere nel caso in esame dal fissare al reclamante un termine perentorio ex art 7 cpv. 5 LPR per completare l’atto, in quanto il reclamo, per i motivi esposti qui di seguito, risulta comunque tardivo. b) Per l’art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. La comunicazione o l’atto spedito per raccomandata si reputa notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né viene ritirato alla posta, il settimo ed ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste (cfr. DTF 97 III 10 e riferimenti; DTF 100 III 3;Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol.I, Zurigo 1984 pag. 156, marginale 99; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT, I - 1966, pag. 271, nota 32). Per il calcolo dei termini va osservato che il termine fissato a giorni non comprende il giorno in cui inizia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF). Se l’ultimo giorno del termine cade di domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo (ai quali è parificato il sabato giusta l’art. 1 della LF sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato  termine scade il giorno feriale successivo (art. 31 cpv. 3 LEF). Quando la comunicazione si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ebbe luogo prima della scadenza del medesimo (art. 32 LEF). Nel caso in esame l’atto di pignoramento è stato allestito in data 23 settembre 1996; lo stesso giorno l’UE ha trasmesso ad __________ per invio postale raccomandato il verbale di pignoramento. __________ non contesta di aver ricevuto il verbale. Egli afferma solamente di non aver potuto inoltrare prima il reclamo siccome per motivi di lavoro è in Svizzera interna e torna a casa irregolarmente, lasciando così intendere di aver ritirato con un certo ritardo il verbale di pignoramento. Da accertamenti effettuati dall’UE su richiesta di questa Camera risulta però che l’atto di pignoramento è stato consegnato alla posta di __________ lunedì 23 settembre 1996 alle ore 17.00, è arrivato all’ufficio postale di __________ martedì 24 settembre 1996, e lo stesso giorno è stato ritirato (cfr. formulario “Domanda di ricerche di pacchi e di invii delle poste-lettere del servizio interno” del 21 novembre 1996 dell’ufficio postale __________). Da quel giorno (24 settembre 1996) è pertanto iniziato a decorrere il termine di dieci giorni per interporre reclamo contro l’atto di pignoramento (art. 17 cpv. 2 LEF) per scadere nel giorno di venerdì 4 ottobre 1996. Ora il reclamo __________, che porta la data del 13 ottobre 1996 (una domenica), è stato dato alla posta il 14 ottobre 1996 (lunedì) (cfr. timbro postale sulla busta) ed è stato ricevuto dall’UE di Lugano il giorno dopo. Esso risulta quindi irrimediabilmente tardivo e in quanto tale va dichiarato irricevibile. 2. Abbondanzialmente si osserva che il reclamo, nella misura del comprensibile, risulta comunque infondato e andrebbe in ogni caso respinto. a) Per l’art. 158 cpv. 1 LEF quando per mancanza di sufficiente offerta la realizzazione del pegno non ha avuto luogo o la somma ricavata non copre l’ammontare del credito, si rilascia al creditore procedente un attestato che constati questa circostanza. Per l’art. 158 cpv. 2 LEF, ricevuto l’attestato di insufficienza del pegno, il creditore può promuovere l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, senza che sia necessario un nuovo precetto, purché la prosecuzione sia richiesta entro un mese. b) Il 24 giugno 1996 è stato rilasciato nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno no. _________ a favore di __________ e a carico di __________ un attestato di insufficienza del pegno per fr. 18’541.70 oltre accessori. __________ ha chiesto quindi la prosecuzione dell’esecuzione in via di pignoramento il 26 giugno 1996, quindi entro il termine di un mese per poter beneficiare della semplificazione procedurale. Il pignoramento risulta pertanto conforme al diritto esecutivo, atteso che l’attestato di insufficienza del pegno consente al creditore, insoddisfatto dalla realizzazione del pegno - nella fattispecie dalla realizzazione dell’inventario del ristorante __________ di procedere, con riferimento alle indicazioni numeriche di cui all’attestato stesso, in via ordinaria - nel caso in specie in via di pignoramento - per la parte ancora scoperta del suo credito (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 33 n. 45; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, pag. 117 e 132). L’operato dell’UE di Lugano è stato corretto e merita conferma. Va infine osservato che in ogni modo eventuali censure relative alle modalità di deposito dell’inventario del ristorante __________ rispettivamente alla sua vendita all’asta e riferentisi alla precedente  procedura esecutiva - conclusasi con il rilascio al creditore di un attestato di insufficienza del pegno - avrebbero dovuto essere fatte valere in quella stessa procedura, risultando invece ora irrimediabilmente tardive. 3. Per quanto sopra esposto il reclamo __________ è dichiarato irricevibile. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF) perché così imposto dalla normativa federale. PQM richiamati gli art. 17 e segg., 31 e 158 LEF, l’art. 7 LPR pronuncia 1. Il reclamo 13 ottobre 1996 __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti del Tribunale Federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:__________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria