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15.1996.00136

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-08-08 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3 Intimazione a:            _________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.96.00136

Lugano

8 agosto 1996/C/fc/bsn

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini, Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 5 agosto 1996 di

__________

Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Luganonelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante dalla

__________

in tema di nuova stima peritale e di elenco oneri;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

-     che con PE n. __________ la __________ procede contro __________ per l’incasso di complessivi Fr. 24’356.20 oltre accessori;

-     che con pronunciato 10 ottobre 1994 la Segretaria assessore del distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________

-     che il 21 marzo 1995 la creditrice ha chiesto la vendita del pegno;

-     che con PE n. __________ la __________ procede contro __________ per l’incasso di complessivi Fr. 25’933.50 oltre accessori;

-     che non avendo interposto opposizione al PE il 28 agosto 1995 la creditrice ha chiesto la vendita del pegno;

-     che con provvedimento 25 gennaio 1996 l’UE ha fissato al 15 aprile 1996 la vendita dei pegni, al 19 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni di oneri fondiari e al 15 marzo 1996 il deposito delle condizioni d’asta;

-     che nell’avviso d’incanto l’UE ha fissato in Fr. 900’000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP __________ e in Fr. 20’000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP __________ del fondo base __________ di __________

-     che l’avviso d’incanto unico è stato notificato al reclamante dall’UE di __________ il 29 gennaio 1996;

-     che il 28/29 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha allestito gli elenchi oneri iscrivendo, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la __________ sub n. __________ per un credito di complessivi Fr. 38’670.40 compresi interessi sino al 15.4.1996 e sub n. __________ per un credito di complessivi Fr. 39’535.45 comprensivo degli interessi sino al 15.4.1996;

-     che gli elenchi oneri sono stati notificati al reclamante dall’ufficio postale di __________ il 29 febbraio risp. il 2 marzo 1996;

-     che con provvedimento 27 marzo 1996 l’UE di Lugano ha sospeso a seguito di reclamo l’incanto del Fol PPP __________ e __________

-     che con provvedimento 16 luglio 1996 l’UE ha fissato al 27 agosto 1996 la vendita dei pegni e al 12 agosto 1996 il deposito delle condizioni d’asta, mentre relativamente al termine per le insinuazioni di oneri fondiari ha fatto riferimento all’elenco oneri inviato alle parti il 28/29 febbraio 1996;

-     che nell’avviso d’incanto del 16 luglio 1996, l’UE ha fissato, conformemente al precedente avviso d’incanto, il valore di stima peritale del Fol PPP __________ in Fr. 900’000.-- e in Fr. 20’000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP __________;

-     che con provvedimento 19 luglio 1996 l’UE ha aggiornato gli elenchi oneri iscrivendo, per quanto di rilevanza nella fattispecie e conformemente agli elenchi oneri del 28/29 febbraio 1996, __________ sub n. __________ per il credito di Fr. 38’670.40 oltre interessi sino al 27.8.1996 e sub n. 8 per il credito di Fr. 39’535.45 oltre interessi sino al 27.8.1996;

-     che l’avviso d’incanto unico è stato notificato al reclamante dall’UE di __________ il 29 luglio 1996;

-     che con reclamo 2 agosto 1996 __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, una nuova stima dei fondi e una rettifica dell’elenco degli oneri, atteso che:

-     ”l’importo stimato dal perito in Fr. 900’000.-- è inverosimile, in quanto si situa ampiamente al di sotto dei valori di mercato reperibili”;

-     nell’elenco oneri sono “state inserite delle posizioni che non sono esigibili perché non fondate su una sentenza cresciuta in giudicato (la n. 8) oppure perché garantite (la n. 3)”.

-     che __________ contesta il valore di stima peritale, perché i valori indicati non corrisponderebbero all’attuale situazione di mercato;

-     che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

-     che per l’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’art. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato può chiedere all’Autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo periti, previo deposito delle spese occorrenti;

-     che la domanda di nuova stima peritale deve essere presentata entro il termine di reclamo (art. 9 cpv. 2, 99 cpv. 2 RFF);

-     che nell’avviso d’incanto 25 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha stabilito il valore di stima peritale del Fol PPP n__________ in Fr. 900’000.-- e del Fol PPP n. __________ in Fr. 20’000.--;

-     che il provvedimento 25 gennaio 1996 è stato notificato al reclamante il 29 gennaio 1996;

-     che le censure mosse dal reclamante con il reclamo 5 agosto 1996 al valore di stima peritale sono dunque ampiamente tardive;

-     che __________ non ha contestato, entro il termine di dieci giorni dalla notifica avvenuta il 29 febbraio risp. il 2 marzo 1996, gli elenchi oneri 28/29 febbraio 1996 relativamente alle pretese creditorie della __________ di complessivi Fr. 38’670.40 compresi interessi sino al 15.4.1996 (sub n. __________) e di complessivi Fr. 39’535.45 compresi interessi sino al 15.4.1996 (sub n. __________);

-     che gli elenchi oneri sono pertanto cresciuti in giudicato a tal proposito;

-     che il reclamo di __________ contro siffatte pretese risulta quindi ampiamente tardivo, ritenuto che con il provvedimento 19 luglio 1996 l’ufficio si è limitato a calcolare gli interessi decorsi dal 15 aprile 1996 al 27 agosto 1996 sui capitali riconosciuti in precedenza;

-     che il reclamo va dichiarato irricevibile per tardività;

-     che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;

3.Intimazione a:            _________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria