Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.96.00136
Lugano
8 agosto 1996/C/fc/bsn
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 5 agosto 1996 di
__________
Contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Luganonelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante dalla
__________
in tema di nuova stima peritale e di elenco oneri;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
- che con PE n. __________ la __________ procede contro __________ per lincasso di complessivi Fr. 24356.20 oltre accessori;
- che con pronunciato 10 ottobre 1994 la Segretaria assessore del distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva lopposizione interposta dallescusso al PE n. __________
- che il 21 marzo 1995 la creditrice ha chiesto la vendita del pegno;
- che con PE n. __________ la __________ procede contro __________ per lincasso di complessivi Fr. 25933.50 oltre accessori;
- che non avendo interposto opposizione al PE il 28 agosto 1995 la creditrice ha chiesto la vendita del pegno;
- che con provvedimento 25 gennaio 1996 lUE ha fissato al 15 aprile 1996 la vendita dei pegni, al 19 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni di oneri fondiari e al 15 marzo 1996 il deposito delle condizioni dasta;
- che nellavviso dincanto lUE ha fissato in Fr. 900000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP __________ e in Fr. 20000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP __________ del fondo base __________ di __________
- che lavviso dincanto unico è stato notificato al reclamante dallUE di __________ il 29 gennaio 1996;
- che il 28/29 febbraio 1996 lUE di Lugano ha allestito gli elenchi oneri iscrivendo, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la __________ sub n. __________ per un credito di complessivi Fr. 38670.40 compresi interessi sino al 15.4.1996 e sub n. __________ per un credito di complessivi Fr. 39535.45 comprensivo degli interessi sino al 15.4.1996;
- che gli elenchi oneri sono stati notificati al reclamante dallufficio postale di __________ il 29 febbraio risp. il 2 marzo 1996;
- che con provvedimento 27 marzo 1996 lUE di Lugano ha sospeso a seguito di reclamo lincanto del Fol PPP __________ e __________
- che con provvedimento 16 luglio 1996 lUE ha fissato al 27 agosto 1996 la vendita dei pegni e al 12 agosto 1996 il deposito delle condizioni dasta, mentre relativamente al termine per le insinuazioni di oneri fondiari ha fatto riferimento allelenco oneri inviato alle parti il 28/29 febbraio 1996;
- che nellavviso dincanto del 16 luglio 1996, lUE ha fissato, conformemente al precedente avviso dincanto, il valore di stima peritale del Fol PPP __________ in Fr. 900000.-- e in Fr. 20000.-- il valore di stima peritale del Fol PPP __________;
- che con provvedimento 19 luglio 1996 lUE ha aggiornato gli elenchi oneri iscrivendo, per quanto di rilevanza nella fattispecie e conformemente agli elenchi oneri del 28/29 febbraio 1996, __________ sub n. __________ per il credito di Fr. 38670.40 oltre interessi sino al 27.8.1996 e sub n. 8 per il credito di Fr. 39535.45 oltre interessi sino al 27.8.1996;
- che lavviso dincanto unico è stato notificato al reclamante dallUE di __________ il 29 luglio 1996;
- che con reclamo 2 agosto 1996 __________ ha chiesto, con protesta di spese e ripetibili, una nuova stima dei fondi e una rettifica dellelenco degli oneri, atteso che:
- limporto stimato dal perito in Fr. 900000.-- è inverosimile, in quanto si situa ampiamente al di sotto dei valori di mercato reperibili;
- nellelenco oneri sono state inserite delle posizioni che non sono esigibili perché non fondate su una sentenza cresciuta in giudicato (la n. 8) oppure perché garantite (la n. 3).
- che __________ contesta il valore di stima peritale, perché i valori indicati non corrisponderebbero allattuale situazione di mercato;
- che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
- che per lart. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche allesecuzione in via di realizzazione del pegno per lart. 99 cpv. 2 RFF, ogni interessato può chiedere allAutorità di vigilanza una nuova stima a mezzo periti, previo deposito delle spese occorrenti;
- che la domanda di nuova stima peritale deve essere presentata entro il termine di reclamo (art. 9 cpv. 2, 99 cpv. 2 RFF);
- che nellavviso dincanto 25 gennaio 1996 lUE di Lugano ha stabilito il valore di stima peritale del Fol PPP n__________ in Fr. 900000.-- e del Fol PPP n. __________ in Fr. 20000.--;
- che il provvedimento 25 gennaio 1996 è stato notificato al reclamante il 29 gennaio 1996;
- che le censure mosse dal reclamante con il reclamo 5 agosto 1996 al valore di stima peritale sono dunque ampiamente tardive;
- che __________ non ha contestato, entro il termine di dieci giorni dalla notifica avvenuta il 29 febbraio risp. il 2 marzo 1996, gli elenchi oneri 28/29 febbraio 1996 relativamente alle pretese creditorie della __________ di complessivi Fr. 38670.40 compresi interessi sino al 15.4.1996 (sub n. __________) e di complessivi Fr. 39535.45 compresi interessi sino al 15.4.1996 (sub n. __________);
- che gli elenchi oneri sono pertanto cresciuti in giudicato a tal proposito;
- che il reclamo di __________ contro siffatte pretese risulta quindi ampiamente tardivo, ritenuto che con il provvedimento 19 luglio 1996 lufficio si è limitato a calcolare gli interessi decorsi dal 15 aprile 1996 al 27 agosto 1996 sui capitali riconosciuti in precedenza;
- che il reclamo va dichiarato irricevibile per tardività;
- che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;
3.Intimazione a: _________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria